Legislator Giurisprudenza & Legislazione
152.100.00 CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Definizione e ambito di applicazione

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (49)

Art. premier Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Definizione Art. 2 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Ambito di applicazione Art. 3 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Precedenza Art. 4 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Ordine dei discorsi Art. 5 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Saluti Art. 6 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 7 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Bandiere Art. 8 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Principi generali Art. 9 Regolamento Protocollo della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Autorità federali Art. 10 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Ambasciatrici e ambasciatori Art. 11 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Consoli generali e consoli generali Art. 12 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Governi confederati Art. 13 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 14 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Elezione: Neocastellano-a al Tribunale federale o alla presidenza del Tribunale federale Art. 15 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 16 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Principi generali Art. 17 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Manifestazioni private di natura commerciale Art. 18 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Delegazione Art. 19 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Partecipazione privata Art. 20 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 21 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Generalità Art. 22 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Insediamento delle autorità Art. 23 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 24 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 25 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Relazioni e indennizzi Art. 26 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Generalità Art. 27 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 28 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 29 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 30 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 31 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 32 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Decesso: ex membro non neocastellano del Consiglio federale Art. 33 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 34 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 35 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Decesso: membro del Consiglio di Stato Art. 36 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 37 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Decesso: cancelliera o cancelliere di Stato Art. 38 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 39 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 41 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 42 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 43 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 Art. 44 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Catastrofi Art. 45 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Centenari Art. 46 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Abbazia di Bevaix Art. 47 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Illuminazione degli edifici pubblici Art. 48 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Applicazione Art. 49 Regolamento protocollo della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Abrogazione Art. 50 Regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 14 dicembre 2022 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (49 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento protocollare comprende l'insieme delle regole da osservare in materia di etichetta, precedenza e usi nelle cerimonie, manifestazioni e relazioni ufficiali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Definizione e ambito di applicazione

1 Le presenti regole si applicano alle relazioni pubbliche del Cantone di Neuchâtel in generale e a quelle del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie in particolare.

2. Non essendo esaustive, esse serviranno da guida nei casi non espressamente previsti.

3. Il Consiglio di Stato consulta l'ufficio del Gran Consiglio e la Commissione amministrativa delle autorità giudiziarie per qualsiasi modifica del presente regolamento.

4. In occasione di relazioni o manifestazioni a livello federale, il presente regolamento è complementare al protocollo federale che sarà applicato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Capitolo 2 Precedenza

1. L'ordine di precedenza da osservare durante le manifestazioni e le recezioni ufficiali è riportato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Le relazioni pubbliche del cantone essendo di competenza del potere esecutivo, il Consiglio di Stato presiede, per il resto, alle manifestazioni cantonali di tale carattere.

3. Quando due persone sono dello stesso rango, l'anzianità nella funzione o nel mandato, in via sussidiaria l'età, determina la precedenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Capitolo 2 Precedenza

1 In linea generale, l'oratrice o l'oratore che ha il rango più elevato pronuncia il suo discorso per ultimo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Capitolo 2 Precedenza

1. Durante le cerimonie protocollari, è raccomandato, al fine di non prolungare gli interventi oratori, di salutare personalmente le autorità principali e le persone aventi un legame particolare con l’evento. Per gli altri partecipanti viene utilizzata una formula generica.

2. Come regola generale, solo il primo interveniente o la prima interveniente saluta le persone presenti in modo dettagliato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 3 Abbigliamento

I membri del Consiglio di Stato adottano un abbigliamento conforme alle circostanze, in linea generale l’abbigliamento civile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 4 Bandiere

1. Le bandiere sono issate al Castello, sulla Torre delle prigioni e su alcuni importanti edifici amministrativi cantonali nelle seguenti occasioni

– 1° marzo (anniversario dell’Indipendenza neocastellana): bandiere svizzera e neocastellana

– 5 maggio (Giornata dell'Europa): bandiera europea

– 1° agosto (Festa nazionale): bandiere svizzera e neocastellana

– 12 settembre (anniversario dell'ingresso del Cantone di Neuchâtel nella Confederazione): bandiere svizzera e neocastellana

– 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite): bandiera delle Nazioni Unite

– Insediamento delle autorità all'inizio della legislatura: bandiere svizzera e neocastellana.

2. La bandiera neocastellana è issata sul tetto della sala del Gran Consiglio durante le sessioni di quest'ultimo.

3. Durante le visite di governi cantonali, ambasciatrici o ambasciatori, capi di Stato o di governi stranieri, la bandiera del cantone o dello Stato interessato è issata all'interno del cortile del Castello, circondata dalle bandiere svizzera e neocastellana.

4. Le bandiere sono poste a mezz'asta in caso di lutti importanti (vedi funerali).

5. Il Consiglio di Stato è competente per ordinare di issare le bandiere in altre circostanze rispetto a quelle sopra elencate o per derogare a queste ultime.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato non offre ricevimenti la domenica.

2. Se l'ospite è accompagnato/a dal coniuge, i/le coniugi dei membri del Consiglio di Stato presenti al ricevimento sono anch’essi/e invitati/e a partecipare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato al completo riceve per una visita di cortesia i nuovi membri del Consiglio federale, in linea di principio, entro l'anno successivo alla loro elezione. La ricezione, che comprende una sessione di lavoro e un pasto comune, si svolge presso il Castello o l'Abbazia di Bevaix.

2. Qualora si tratti di una visita organizzata da terzi, a condizione che sia ufficialmente invitato, il Consiglio di Stato delega in linea di principio uno dei suoi membri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1 In linea di principio, il Consiglio di Stato riceve ogni anno, su loro richiesta, due ambasciatrici o ambasciatori di paesi con i quali il cantone intrattiene legami particolari, di paesi limitrofi alla Svizzera o di paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La delegazione è composta da due membri del Consiglio di Stato e dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato.

3. La ricezione comprende una seduta protocollare alla fine della mattinata, la visita del Castello, un pasto preso in comune e può concludersi con una visita culturale o economica a scelta dell’ambasciatrice o dell’ambasciatore.

4. Un dono è offerto all'ambasciatrice o all'ambasciatore, così come ai membri della sua delegazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1 La presidente o il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera o il cancelliere di Stato ricevono, su loro richiesta, i consoli generali aventi giurisdizione nel Cantone di Neuchâtel.

2. La ricezione ha luogo al Castello ed è seguita da un pasto comune.

3. Un dono è offerto alla consule generale o al console generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1. Durante la visita di un governo confederato, la ricezione ha luogo in linea di principio presso il Castello.

2. La visita può svolgersi in uno o due giorni.

3. I discorsi ufficiali sono in linea di principio pronunciati durante il primo pasto comune.

4. Il programma prevede un'escursione, visita o attività culturale e viene offerto un regalo agli ospiti del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato si sposta al completo o in delegazione il giorno dell'elezione al Palazzo federale.

2. La cancelleria di Stato organizza in loco un aperitivo.

3. Il Consiglio di Stato invia una lettera di congratulazioni.

4. Il Consiglio di Stato organizza una ricezione aperta alla popolazione congiuntamente con il comune, in linea di principio di domicilio, e condivide le spese con quest'ultimo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– lettera di congratulazioni;

– ricevimento organizzato congiuntamente con il comune di domicilio in linea di principio e condivisione delle spese con quest'ultimo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Ricevimenti offerti dal Consiglio di Stato

Una volta all'anno, in linea di principio in occasione del cambio di presidenza, il governo organizza un incontro con le ex membri o gli ex membri del Consiglio di Stato, così come le ex cancelliere e gli ex cancellieri di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 6 Rappresentanze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato non si fa rappresentare la domenica e nei giorni festivi, salvo in occasione di eventi di portata cantonale, nazionale, internazionale o di celebrazioni religiose.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 6 Rappresentanze del Consiglio di Stato

Salvo per la celebrazione di anniversari importanti come il 25°, 50°, 75°, 100° anniversario o più, il Consiglio di Stato non è rappresentato a manifestazioni private di carattere commerciale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 6 Rappresentanze del Consiglio di Stato

1. Quando dà seguito a un invito, il Consiglio di Stato è generalmente rappresentato da uno dei suoi membri.

2. Può anche essere rappresentato dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato, da un capo di servizio o da un membro dell'ufficio del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 6 Rappresentanze del Consiglio di Stato

1. I membri del Consiglio di Stato partecipanti, a titolo privato, a una manifestazione, di regola non prendono la parola.

2. In caso di rappresentanza ufficiale del Consiglio di Stato, quest'ultimo deve essere informato della partecipazione a titolo privato di altri membri del governo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 6 Rappresentanze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato o uno dei suoi membri può accettare di far parte di comitati d'onore o di assumere il patrocinio di manifestazioni quando queste rivestono un interesse generale o riguardano l'intero cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 7 Vini d’onore

1 Un vino d'onore è concesso durante manifestazioni di carattere internazionale, nazionale e intercantonale che si svolgono sul territorio neocastellano.

3. Quando un vino d'onore è servito all'esterno degli edifici dello Stato su richiesta delle persone interessate e viene richiesto un diritto di tappo, quest'ultimo è a carico delle persone organizzatrici della manifestazione.

4. Se soddisfano i criteri indicati ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio di Stato può offrire vini d'onore congiuntamente ad altre autorità, in particolare comunali.

5. La cancelleria di Stato è responsabile della concessione dei vini d'onore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 8 Cortei

All'installazione delle autorità all'inizio della legislatura, l'ordine del corteo è il seguente

– Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 8 Cortei

Durante la ricezione della presidente o del presidente del Gran Consiglio nel suo comune, in caso di corteo organizzato, l’ordine dello stesso è il seguente

– altre persone invitate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 8 Cortei Banda musicale e tamburi ufficiali

Alla cerimonia di ricevimento, l'ordine del corteo organizzato nel comune dell'eletto-a è il seguente

– ex membri del Consiglio federale neocastellano;

Poi

– autorità giudiziarie neocastellane;

Poi

– stendardo comunale;

– Consiglio comunale;

– Consiglio generale;

– Consigli comunali e rappresentanti degli altri comuni neocastellani;

– invitati;

– stendardi dei comuni;

– corpo musicale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 8 Cortei Banda musicale e tamburi ufficiali

1. La Cancelleria di Stato è incaricata delle relazioni con la fanfara e la batteria ufficiali.

2. Una retribuzione simbolica è versata per le prestazioni ufficialmente richieste a nome del Consiglio di Stato.

3. Se queste prestazioni hanno luogo al di fuori del cantone, lo Stato può versare un contributo alle spese di trasporto, previa tuttavia un'autorizzazione preventiva. Gli altri costi sono a carico delle persone organizzatrici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione Cantonale - Capitolo 9 Funerali

1. I desideri della persona defunta o della sua famiglia sono determinanti nell’organizzazione delle esequie.

2. La cancelleria di Stato organizza, in accordo con la famiglia, le esequie ufficiali dei membri del Consiglio di Stato, della presidente o del presidente del Gran Consiglio, nonché della cancelliera o del cancelliere di Stato.

3. La cancelleria di Stato presta la sua collaborazione alla famiglia della persona defunta per l’ordinamento delle esequie di personalità alle quali i poteri pubblici sono rappresentati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– bandiere a mezz'asta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– lettera di condoglianze alla famiglia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– delegazione del Consiglio di Stato, inclusa la cancelliera o il cancelliere di Stato, con usciere;

– corona nei colori neocastellani;

– lettere di condoglianze alla famiglia e al Consiglio federale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– lettere di condoglianze alla famiglia e alle autorità federali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– bandiere a mezz'asta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità federali

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– in conformità ai legami con il cantone: eventuale delega del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità dei cantoni confederati

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– lettera di condoglianze al governo;

– eventuale delegazione del Consiglio di Stato secondo i legami con il cantone o la persona defunta interessati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità dei cantoni confederati

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– delega del cancelliere o della cancelliera di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– Consiglio di Stato con ufficiale giudiziario;

– allocuzione della presidente o del presidente;

– comunicazione al Consiglio federale, ai governi cantonali, al Tribunale federale, ai deputati e alle deputate;

– necrologio;

– corona di fiori nei colori di Neuchâtel;

– lettera di condoglianze alla famiglia;

– bandiere a mezz’asta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– lettera di condoglianze alla famiglia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Consiglio di Stato si manifesta come segue

– Consiglio di Stato in corpore con usciera o usciere;

– partecipazione alla cancelleria federale, ai governi cantonali, alle deputate e ai deputati;

– avviso di lutto;

– corona nei colori neocastellani;

– lettera di condoglianze alla famiglia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato si esprimono come segue

– Consiglio di Stato in corpore con usciera o usciere;

– Gran Consiglio;

– allocuzione di un membro dell'ufficio del Gran Consiglio;

– comunicazione ai membri del Gran Consiglio;

– avviso funebre;

– corona ai colori neocastellani;

– bandiere a mezz'asta;

– ricordo della persona scomparsa all'inizio della sessione più vicina.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato si manifestano come segue

– delegazione del Consiglio di Stato;

– ufficio del Gran Consiglio;

– allocuzione della presidente o del presidente, o di un membro dell'ufficio;

– partecipazione ai membri del Gran Consiglio;

– avviso mortuario;

– corona con i colori di Neuchâtel;

– commemorazione della memoria della persona scomparsa all'inizio della sessione più vicina.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

La commissione amministrativa delle autorità giudiziarie e il Consiglio di Stato si manifestano come segue

– Consiglio di Stato al completo con ufficiale giudiziario o ufficiale giudiziaria;

– allocuzione di un membro della commissione amministrativa delle autorità giudiziarie;

– avviso alle autorità giudiziarie, lettera personale ai membri della commissione amministrativa delle autorità giudiziarie;

– avviso funebre;

– corona nei colori neocastellani.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

La commissione amministrativa delle autorità giudiziarie e il Consiglio di Stato si esprimono come segue

– delegazione del Consiglio di Stato;

– allocuzione della presidente o del presidente della commissione amministrativa delle autorità giudiziarie;

– comunicazione alle autorità giudiziarie, lettera personale ai membri della commissione amministrativa delle autorità giudiziarie;

– avviso mortuario;

– corona con i colori di Neuchâtel.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

Il Consiglio di Stato si esprime come segue

– corona nei colori neocastellani.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 9 Funerali - Autorità cantonali

1 In caso di catastrofe che colpisce l'intero cantone o una sua parte, il Consiglio di Stato si manifesta come segue

c) delegazione del Consiglio di Stato alle eventuali esequie.

2. A seconda dell'entità dell'evento, il Consiglio di Stato associa la presidenza del Gran Consiglio, ai procedimenti previsti alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Se la catastrofe colpisce una regione di un altro cantone, il Consiglio di Stato si manifesta come segue

b) eventuale concessione di un soccorso destinato alla popolazione colpita.

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto riguardante l’organizzazione della gestione di crisi e di catastrofe del Cantone di Neuchâtel (ORCCAN), del 17 febbraio 2014 [2] .

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 10 Varie

Il Consiglio di Stato rende omaggio alle persone domiciliate nel cantone che celebrano il loro centesimo compleanno mediante l'invio di un messaggio floreale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 10 Varie

L’utilizzo della sala del Consiglio di Stato situata presso l'Abbazia di Bevaix è riservato ai membri in carica, nonché agli ex membri del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 10 Varie

L'illuminazione degli edifici pubblici in occasione di una manifestazione o di un evento particolare è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 11 Disposizioni finali

La cancelleria di Stato è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, in collaborazione con il segretariato generale del Gran Consiglio per quanto riguarda il parlamento, e il segretariato generale delle autorità giudiziarie per quanto riguarda la magistratura giudiziaria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 11 Disposizioni finali

1. Il regolamento protocollare della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 13 novembre 2002 [3], è abrogato.

2. L'ordinanza relativa alle persone che diventano centenarie, dell'8 gennaio 2003 [4], è abrogata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 11 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →