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151.30 CoParl CH-NE

Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Oggetto della convenzione (CoParl)

23 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (23)

Art. premier Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 2 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Commissione incaricata delle questioni esterne Art. 3 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel quadro dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Relazioni tra Parlamenti e Governi Art. 4 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 5 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei Parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 6 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 7 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Ambito di applicazione Art. 8 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 9 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Commissione interparlamentare Art. 10 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 11 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 12 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 13 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Approvazione Art. 14 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 15 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Principi Art. 16 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 17 Convenzione relativa alla partecipazione dei parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Interpellanza Art. 18 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito della predisposizione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 19 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'elaborazione, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei Parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 20 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 21 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito della elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 22 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 Art. 23 Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl), del 5 marzo 2010 - Denuncia

Statutory Text (23 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

La presente convenzione disciplina l'intervento dei Parlamenti dei cantoni contraenti nel procedimento di elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero (di seguito: la convenzione intercantonale o le convenzioni intercantonali).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

Il Parlamento di ciascuno dei cantoni contraenti designa, secondo le norme proprie di ciascuno, una Commissione incaricata di trattare le questioni esterne (di seguito: commissione delle questioni esterne).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

1. Il Governo di ciascuno dei cantoni contraenti informa regolarmente, ma almeno una volta all'anno, il Parlamento del suo cantone sulle sue attività in materia di politica estera.

2. La relazione informativa del Governo è rimandata all'esame della commissione degli affari esteri che, dopo aver ascoltato il Governo e aver raccolto tutte le informazioni utili, propone al Parlamento di prenderne atto.

3. Quando un Parlamento intende formulare una proposta al Governo del suo cantone, procede in conformità con la sua legislazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

1. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento è composto da un parlamentare e da un supplente per ciascun cantone contraente, designati secondo la legislazione propria di ogni cantone.

2. L'Ufficio designa il suo presidente a turno tra i suoi membri per un periodo di due anni.

3. L'Ufficio può disporre di un segretariato amministrativo permanente i cui costi sono ripartiti tra i cantoni contraenti in base alla loro popolazione.

4. Per il resto, si organizza autonomamente e adotta un regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

1. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento parlamentare relativi agli affari intercantonali e internazionali che interessano i cantoni contraenti.

2. Esso redige e aggiorna la documentazione sulla collaborazione intercantonale e le convenzioni intercantonali che vincolano i cantoni contraenti.

3. È l'interlocutore interparlamentare della Conferenza dei Governi della Svizzera occidentale (di seguito: CGSO) e delle Conferenze regionali specializzate dei capi di dipartimento.

4. Il verbale delle sedute dell'Ufficio è inviato ai membri delle commissioni degli affari esteri dei cantoni contraenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Oggetto e quadro istituzionale

1 La CGSO e le Conferenze regionali specializzate dei capi dipartimento informano il Ufficio interparlamentare di coordinamento delle convenzioni intercantonali che sono in corso di elaborazione sotto la loro egida.

2. I Governi dei cantoni contraenti informano l'Ufficio delle altre convenzioni che sono in corso di elaborazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1. Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui la conclusione o la ratifica di una convenzione intercantonale è soggetta all'approvazione del Parlamento in almeno due dei cantoni contraenti.

2. Tali disposizioni sono applicabili esclusivamente ai cantoni contraenti nei quali la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è soggetta all'approvazione del Parlamento (di seguito: i cantoni interessati), anche se altri cantoni contraenti partecipano alla convenzione intercantonale.

3. Ciascuno dei cantoni contraenti partecipanti alla convenzione intercantonale determina, in applicazione della propria legislazione, se la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale in questione è soggetta all'approvazione del proprio Parlamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1 Al termine del processo di negoziazione, il Governo di ciascun cantone interessato trasmette il progetto di convenzione intercantonale al Parlamento, in conformità con la sua legislazione cantonale.

2. I Governi dei cantoni interessati possono concordare che questa trasmissione avvenga ad opera di una Conferenza regionale specializzata dei capi di dipartimento o della CGSO.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1. I Parlamenti dei cantoni interessati costituiscono una commissione interparlamentare composta da sette rappresentanti per ciascun cantone interessato, designati da ciascun Parlamento secondo la procedura che esso applica per la designazione delle sue commissioni. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento informa i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.

2. L'Ufficio invita gli uffici dei Parlamenti dei cantoni non parte della presente convenzione a inviare alla commissione interparlamentare una delegazione di sette rappresentanti per ciascun cantone nel quale la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento. Questi rappresentanti hanno diritto di voto consultivo.

3. La commissione interparlamentare può esprimere un parere sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine sufficiente fissato dai Governi dei cantoni interessati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1 La commissione interparlamentare è convocata dal segretariato dell'Ufficio di coordinamento interparlamentare.

2. Le sedute della commissione non sono pubbliche. I suoi membri sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. Nella sua seduta costitutiva, la commissione interparlamentare elegge un presidente e un vicepresidente, scelti tra della delegazione di due cantoni diversi. L'elezione avviene al primo turno a maggioranza assoluta, al secondo turno a maggioranza relativa.

4. Il segretariato della commissione interparlamentare e la conservazione degli archivi sono assicurati dal segretariato dell'Ufficio di coordinamento interparlamentare.

5. La commissione interparlamentare prende le sue decisioni a maggioranza dei deputati presenti dei cantoni interessati.

6. La posizione della commissione interparlamentare è comunicata ai Governi dei cantoni interessati o alla Conferenza da loro designata. Essa menziona il risultato del voto all'interno di ciascuna delegazione cantonale.

7. I rappresentanti dei Governi dei cantoni interessati o della Conferenza partecipano alle sedute della commissione interparlamentare, con voto consultivo. Il segretariato dell'Ufficio di coordinamento interparlamentare informa questi organi della convocazione della commissione interparlamentare e invia loro, almeno un mese prima della seduta, le proposte di emendamenti.

8. La commissione interparlamentare può dotarsi di un regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1. I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza da essi designata informano la commissione interparlamentare delle azioni intraprese a seguito della sua presa di posizione prima della firma della convenzione intercantonale.

2. La commissione interparlamentare può, se del caso, formulare nuove proposte relative agli emendamenti presentati nell'ambito della sua presa di posizione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1 Su preavviso della loro commissione degli affari esteri, gli uffici dei Parlamenti dei cantoni interessati possono rinunciare a costituire una commissione interparlamentare se la concertazione permette di constatare l'unanimità a tal riguardo. Essi ne informano i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.

2. In tal caso, ogni Parlamento o la sua commissione competente può prendere posizione sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine adeguato fissato dai Governi.

3. I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza da loro designata informano i membri del Parlamento o della sua commissione competente sulla continuazione data alla loro presa di posizione prima della firma della convenzione intercantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 2 Procedura di adozione e adesione relativa alle convenzioni intercantonali

1 Le convenzioni intercantonali sono sottoposte, dopo la loro firma da parte dei Governi dei cantoni interessati, all'approvazione del Parlamento, conformemente alla legislazione propria di ciascun cantone.

2. La presa di posizione della commissione interparlamentare o del Parlamento, rispettivamente della sua commissione competente, completata dall'informazione dei Governi sulla sequenza che vi hanno data, è allegata al messaggio inviato ai Parlamenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 3 Convenzioni intercantonali di portata nazionale elaborate all'interno di una Conferenza svizzera

Quando la Conferenza dei Governi cantonali o una Conferenza svizzera dei capi cantonali di dipartimento mette in consultazione un progetto di convenzione intercantonale di rilevanza nazionale, la procedura prevista nel capitolo 2 della presente convenzione è applicabile per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 4 Controllo di gestione interparlamentare

1. In caso di convenzione che istituisce un'istituzione intercantonale o un'organizzazione comune, i cantoni contraenti convengono di prevedere, nell'ambito dell'alta sorveglianza parlamentare, un controllo di gestione interparlamentare di tale istituzione intercantonale o di tale organizzazione comune.

2. Il controllo di gestione interparlamentare è esercitato da una commissione interparlamentare di controllo composta da parlamentari provenienti da ciascun cantone interessato.

3. La composizione e le competenze specifiche della commissione interparlamentare di controllo sono precisate nella convenzione che istituisce l'istituzione intercantonale o l'organizzazione comune.

4. Il controllo di gestione interparlamentare riguarda in ogni caso i seguenti punti

a) gli obiettivi strategici dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune, e la loro realizzazione;

b) la pianificazione finanziaria pluriennale;

c) il bilancio e i conti dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune;

d) la valutazione dei risultati ottenuti dall'istituzione intercantonale o dall'organizzazione comune.

5. La commissione interparlamentare di controllo redige un rapporto scritto, almeno una volta all'anno. Questo rapporto è trasmesso ai Parlamenti dei cantoni interessati.

6. Le competenze di bilancio e di controllo dei Parlamenti sono riservate.

7. La segreteria della commissione interparlamentare di controllo e la conservazione dei suoi archivi sono assicurate dalla segreteria del Parlamento del cantone ospitante.

8. La commissione interparlamentare di controllo può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 4 Controllo di gestione interparlamentare

1 La commissione interparlamentare di controllo può indirizzare interpellanze, risoluzioni o postulati ai Governi interessati o alla Conferenza da essi designata, per il tramite dell'organo esecutivo dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune.

2. Ogni membro può presentare per iscritto una proposta volta all'adozione di un'interpellanza, di una risoluzione o di un postulato.

3. Ogni proposta è inserita nell'ordine del giorno per essere discussa.

4. La proposta è adottata se raccoglie la maggioranza dei votanti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 4 Controllo di gestione interparlamentare

L'interpellanza è una richiesta motivata di spiegazione su qualsiasi oggetto rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 4 Controllo di gestione interparlamentare

La risoluzione è una dichiarazione o un auspicio destinato all'organo esecutivo o, tramite esso, ad un'altra istanza, su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 4 Controllo di gestione interparlamentare

1 Il postulato incarica i Governi interessati o la Conferenza da essi designata di esaminare l'opportunità di adottare un atto o di prendere una misura su qualsiasi oggetto di competenza dell'organo esecutivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 5 Disposizioni finali

1 La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti i cantoni.

2. L'adesione alla presente convenzione comporta, ove applicabile, la denuncia della Convenzione relativa alla negoziazione, alla ratifica, all'esecuzione e alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero, del 9 marzo 2001, per la data della sua entrata in vigore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 5 Disposizioni finali

1 La presente convenzione entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo all'adesione di cinque cantoni partecipanti alla convenzione sopra citata del 9 marzo 2001.

2. Per i cantoni che vi aderiscono successivamente, la convenzione entra in vigore nei loro confronti il primo giorno del secondo mese successivo alla loro dichiarazione di adesione.

3. La presente convenzione sarà comunicata al Consiglio federale al momento della sua entrata in vigore. Lo stesso avverrà per le dichiarazioni di adesione successive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 5 Disposizioni finali

1 La presente convenzione è conclusa a tempo indeterminato.

2. Quando uno o più cantoni intendono proporre delle modifiche alla convenzione, queste sono sottoposte a una commissione interparlamentare designata conformemente all'articolo 9.

3. La commissione interparlamentare prende posizione su queste proposte di modifica secondo il metodo di delibera definito all'articolo 10.

4. Quando i cantoni contraenti concordano su una modifica della presente convenzione, essa è sottoposta all'approvazione dei rispettivi Parlamenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO 5 Disposizioni finali

1. La presente convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

2. Il cantone che denuncia la convenzione ne porta questa informazione a conoscenza del Consiglio federale.

3. La convenzione resta in vigore tra i cantoni che non l'hanno denunciata fintanto che questi sono in numero di almeno due.

Così adottato dai rappresentanti dei Governi parti alla Convenzione del 9 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (Convenzione delle convenzioni).

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