1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
[2] 1. La tariffa oraria è fissata a 72 franchi.
2. Al di sotto della prima ora, viene versata un'indennità forfettaria equivalente a un'ora piena. Essa viene poi calcolata al quarto d’ora iniziato, secondo il dettaglio seguente
Durata della partecipazione
Importo totale versato
72,00 franchi
90,00 franchi
108,00 franchi
3. Durante le sessioni, è responsabilità di ciascun membro del Gran Consiglio segnalare al segretariato generale del Gran Consiglio una presenza parziale e il relativo dettaglio orario.
4. L'ufficio determina, prima della fine di ogni legislatura, la tariffa oraria applicabile per la legislatura seguente.
Quando ci sono più relatori per una sessione, l'aumento dell'indennità è limitato al 25% per ogni membro interessato.
L'indennità informatica è erogata mensilmente e secondo un forfait unico di 52,10 franchi corrispondente alla media degli importi indicati nella legge.
1. L'indennità chilometrica è fissata secondo il tariffario allegato al presente regolamento.
2. Se si svolgono più sedute nello stesso giorno, l'indennità chilometrica viene versata una sola volta.
3. Non sono computate nel totale delle indennità soggette al plafond ai sensi dell'articolo 332, comma 2 bis, OGC
– le indennità chilometriche versate alla presidenza del Gran Consiglio per i suoi spostamenti durante le rappresentazioni;
– le indennità versate ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio in rimborso delle loro spese di viaggio fuori cantone.
L'indennità forfettaria di trasferta per le sedute di gruppo è calcolata su una base di distanza forfettaria di 40 chilometri andata e ritorno.
Ad eccezione degli anni di cambiamento della legislatura, la rinuncia all'indennità chilometrica a favore di abbonamenti ai trasporti pubblici è valida per l'anno.
1. I dettagli della partecipazione alle sessioni tenute fuori dal cantone devono essere trasmessi alla segreteria generale alla fine di ogni mese dalle persone interessate.
2. L'importo dell'indennità corrisponde al prezzo del biglietto di trasporto pubblico di 1ª classe a piena tariffa, dalla stazione di Neuchâtel alla stazione del luogo della sessione, oppure viene calcolato in base al numero di chilometri dal domicilio al luogo della sessione.
3. Il tempo di viaggio è valorizzato tramite il pagamento di un'indennità di presenza corrispondente a un'ora per le sessioni tenute nei cantoni Giura, Vaud, Friburgo e Berna, e a due ore per il resto della Svizzera.
4. Nessun rimborso è corrisposto, inoltre, per le spese di parcheggio o di pasti.
1. Un'indennità forfettaria equivalente a tre ore è versata per le rappresentanze ufficiali assunte dalla presidenza o dalla vicepresidenza.
2. Per le altre rappresentanze e partecipazioni a eventi intercantonali particolari che coinvolgono i membri dell'ufficio o altri membri del Gran Consiglio, il segretariato generale precisa la prassi tramite direttiva interna validata dalla presidenza.
3. I dettagli della partecipazione devono essere trasmessi al segretariato generale del Gran Consiglio alla fine di ogni mese.
Il regolamento dell'Ufficio del Gran Consiglio sull'indennizzo dei membri e membri supplenti del Gran Consiglio, del 16 maggio 2013 [3], è abrogato.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.
ALLEGATO
Tabella delle distanze forfettarie tra una località e il Castello di Neuchâtel [4]