1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali (LHS)
Table of Provisions (35)
Statutory Text (35 Provisions)
[3] 1 La presente legge ha come scopo di regolamentare l'esercizio delle competenze del Gran Consiglio in materia giudiziaria.
2. Essa riguarda
a) l'esercizio dell'alta vigilanza sulla gestione delle autorità giudiziarie;
b) la preparazione delle elezioni giudiziarie;
c) la risoluzione dei conflitti di competenza che sorgono tra le autorità cantonali;
d) la verifica, sulla base della giurisprudenza, della buona fattura della legislazione cantonale e della sua adeguatezza al diritto superiore.
3. La presente legge non è applicabile alle procedure di amnistia e di grazia.
1 La commissione giudiziaria del Gran Consiglio (di seguito: la commissione) è l'organo competente in materia.
2. Restano salve le competenze delle altre commissioni del Gran Consiglio.
La commissione può essere incaricata dal Gran Consiglio di esaminare i rapporti o le proposte relative al funzionamento delle autorità giudiziarie.
1 La commissione redige un rapporto annuale sull'insieme delle sue attività destinato al Gran Consiglio.
2. Essa può inoltre inviare al Gran Consiglio altri rapporti in qualsiasi momento, qualora lo ritenga utile.
[5] 1 La commissione esercita l'alta sorveglianza sulla gestione delle autorità giudiziarie sulla base del rapporto che il Consiglio della magistratura le invia ogni anno per il Gran Consiglio.
2. Discute tale rapporto con il Consiglio della magistratura e può richiedere tutti i complementi di informazione necessari.
[6]
Art. 7 [7]
[8] 1 La commissione può ottenere dal Consiglio di Stato, dalle autorità giudiziarie, dall'amministrazione e dal personale giudiziario tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'esercizio del suo mandato.
2. La commissione può accedere ai fascicoli delle cause giudiziarie in corso solo se ciò risulta indispensabile, in particolare dal punto di vista della proporzionalità, per l'adempimento delle sue funzioni.
Art. 9 [9]
[10] La commissione organizza regolarmente scambi di opinioni su questioni d'attualità riguardanti le autorità giudiziarie con il Consiglio della magistratura e la commissione amministrativa delle autorità giudiziarie, o con una loro delegazione.
[11] 1 La commissione è investita di tutte le denunce contro le autorità giudiziarie che giungono al Gran Consiglio o che essa riceve direttamente.
2. Istruisce tali denunce nei limiti della separazione dei poteri, restando salve le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [12], dei codici di procedura civile e penale svizzeri e di altre leggi relative alle denunce contro le autorità giudiziarie.
3. Propone al Gran Consiglio i mezzi per porre rimedio alle carenze che constata.
[13] I membri della magistratura dell'ordine giudiziario e il personale giudiziario che si rivolgono direttamente alla commissione giudiziaria non possono essere perseguiti per violazione del segreto d'ufficio se è stato loro impossibile agire utilmente per le vie ordinarie.
I membri della commissione e il suo personale amministrativo sono soggetti al segreto d’ufficio.
[14] 1 La commissione prepara le elezioni giudiziarie previste dagli articoli 321 a 326 della legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.
2. In questo contesto, trasmette i dossier di candidatura ai membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio a titolo informativo, a meno che il candidato o la candidata non vi si opponga.
3. Abrogato.
La commissione può prendere tutte le iniziative che ritiene utili per permetterle di formarsi un'opinione riguardo alle qualità delle candidate e dei candidati.
1 La commissione mette i posti vacanti a concorso nel Foglio ufficiale, su Internet e nei quotidiani neocastellani.
2. La commissione può inoltre procedere alla messa a concorso con altri mezzi.
Ogni candidato-a deve indicare, salvo rispetto del segreto professionale, i propri legami d'interesse, in applicazione per analogia dell'articolo 5c OGC [15].
[16] 1 In caso di elezione, le candidature sono sottoposte a consultazione presso
b) le associazioni professionali cantonali degli avvocati.
2. I dossier di candidatura sono consegnati agli organi consultati, a meno che il candidato o la candidata non vi si opponga.
3. L’assenza di risposta alla consultazione è considerata come accettazione delle candidature.
[17] 1 La commissione convoca le candidate e i candidati per dei colloqui di presentazione.
2. Invita a parteciparvi uno o più membri della magistratura dell'ordine giudiziario.
1. Almeno dieci mesi prima della fine del periodo di funzione delle autorità giudiziarie, la commissione chiede ai titolari se si ricandidano.
2. Se il titolare non si ricandida, il suo posto viene messo a concorso.
[18] Il Consiglio della Magistratura presenta alla commissione un rapporto in vista delle rielezioni.
[19] 1 Se la rielezione di un titolare che si ripresenta è contestata o appare controversa o dubbia alla luce delle constatazioni della commissione o di reclami che le sono stati indirizzati, la commissione ne informa immediatamente la persona interessata e la ascolta.
2. Ascolta anche il Consiglio della magistratura.
3. Per il resto, l'articolo 15 è applicabile.
[20]
[21]
La commissione informa oralmente il Gran Consiglio dei risultati dei preparativi per l'elezione o la rielezione.
[22]
1 La commissione
a) vigila sul mantenimento di relazioni armoniose tra i poteri;
b) istruisce i conflitti di competenza che sorgono tra le autorità e che non possono essere risolti tramite i mezzi giurisdizionali ordinari;
c) tenta la conciliazione al fine di risolvere tali conflitti di competenza.
2. A tal fine, essa può, d'ufficio o su richiesta di uno dei poteri, intraprendere tutte le iniziative necessarie per favorire un dialogo costruttivo tra i poteri.
3. In caso di disfunzione, essa redige un rapporto al Gran Consiglio proponendo misure idonee a ristabilire un funzionamento normale delle istituzioni.
[23] 1 La commissione è investita, da una richiesta motivata, delle controversie di competenza tra autorità dal Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato o dalla commissione amministrativa delle autorità giudiziarie.
2. Essa può inoltre avviare d'ufficio le controversie di competenza tra autorità che giungono a sua conoscenza.
1. Non appena ne viene a conoscenza, la commissione informa le autorità in conflitto.
2. Essa consegna loro i documenti in suo possesso per consentire una presa di posizione scritta.
3. Essa trasmette le prese di posizione alle autorità in conflitto.
La commissione fa tutto il possibile affinché il conflitto venga risolto mediante la conciliazione.
1 In caso di fallimento della conciliazione, la commissione redige un rapporto a favore del Gran Consiglio.
2. Essa propone i mezzi per rimediare al conflitto esistente.
3. Il Gran Consiglio decide in via definitiva.
[24] 1 La commissione verifica, sulla base della giurisprudenza, la buona fattura della legislazione cantonale e la sua adeguatezza al diritto superiore.
2. Essa organizza, insieme alla commissione amministrativa delle autorità giudiziarie, degli scambi di vedute riguardanti la pratica delle autorità giudiziarie in materia di applicazione delle disposizioni legali adottate dal Gran Consiglio.
3. Non spetta alla commissione verificare l'applicazione del diritto da parte delle autorità giudiziarie né impartire loro istruzioni o direttive in questo ambito.
Le competenze del Consiglio di Stato relative all'applicazione del diritto cantonale e federale sono riservate.
La legge che regola il Gran Consiglio (OGC), del 22 marzo 1993 [25], è modificata come segue
La legge sull'organizzazione giudiziaria neocastellana (OJN), del 27 giugno 1979 [30], è modificata come segue
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 24 marzo 2004.
L'entrata in vigore è immediata.