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Regolamento dell'Ufficio del Gran Consiglio riguardante la procedura applicabile per conferire mandati a terzi, del 24 ottobre 2013 - Principio

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Testo normativo (5 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Fatto salvo le competenze della commissione di gestione e della commissione delle finanze, l'ufficio è l'unico competente per conferire mandati, incarichi di perizia o studi a terzi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. La commissione che desidera assegnare un mandato, una perizia o uno studio a un terzo invia all'ufficio una richiesta motivata accompagnata dai documenti giustificativi utili (offerta, preventivo, budget, ecc.).

2. L'ufficio può richiedere qualsiasi informazione complementare utile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. L'ufficio decide sovranamente.

2. Può prendere le sue decisioni per via di circolazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1 La commissione di gestione e la commissione delle finanze dispongono ciascuna di un importo di 10.000 franchi all'anno che possono impegnare autonomamente per affidare incarichi, perizie o studi a terzi.

2. Dopo l'esaurimento di tale importo, si applica la procedura prevista dal presente regolamento.

3. Resta salva la possibilità di richiedere un credito supplementare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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