Regolamento dell'Ufficio del Gran Consiglio riguardante la procedura applicabile per conferire mandati a terzi, del 24 ottobre 2013 - Principio
Testo normativo (5 Articoli)
Fatto salvo le competenze della commissione di gestione e della commissione delle finanze, l'ufficio è l'unico competente per conferire mandati, incarichi di perizia o studi a terzi.
1. La commissione che desidera assegnare un mandato, una perizia o uno studio a un terzo invia all'ufficio una richiesta motivata accompagnata dai documenti giustificativi utili (offerta, preventivo, budget, ecc.).
2. L'ufficio può richiedere qualsiasi informazione complementare utile.
1. L'ufficio decide sovranamente.
2. Può prendere le sue decisioni per via di circolazione.
1 La commissione di gestione e la commissione delle finanze dispongono ciascuna di un importo di 10.000 franchi all'anno che possono impegnare autonomamente per affidare incarichi, perizie o studi a terzi.
2. Dopo l'esaurimento di tale importo, si applica la procedura prevista dal presente regolamento.
3. Resta salva la possibilità di richiedere un credito supplementare.
1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.