Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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151.106 CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

12 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[2] I mandati delle delegazioni sono definiti dalla commissione per gli affari esteri (di seguito: la commissione).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Salvo in caso di urgenza, le delegazioni sono designate dalla commissione rispettando l'equilibrio politico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La commissione conferisce preventivamente un mandato alla delegazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La delegazione

a) si organizza autonomamente e nomina la capodelegazione o il capodelegazione e la relatrice o il relatore della delegazione;

b) segue i pareri della commissione;

c) tiene prioritariamente conto dell'interesse del cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Il/la capo della delegazione

e) informa la presidenza della commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La relatrice o il relatore redige un rapporto scritto conciso sulle attività della delegazione destinato alla commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La presidenza della commissione è tenuta al corrente dell'evoluzione dei fascicoli delegati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La corrispondenza indirizzata alla delegazione è trattata direttamente dalla capo o dal capo della delegazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Le dichiarazioni scritte delle delegazioni sono firmate dalla presidenza della commissione e dalla capo o dal capo della delegazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Il segretariato della commissione gestisce amministrativamente le delegazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2003.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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