1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
[2] I mandati delle delegazioni sono definiti dalla commissione per gli affari esteri (di seguito: la commissione).
Salvo in caso di urgenza, le delegazioni sono designate dalla commissione rispettando l'equilibrio politico.
La commissione conferisce preventivamente un mandato alla delegazione.
La delegazione
a) si organizza autonomamente e nomina la capodelegazione o il capodelegazione e la relatrice o il relatore della delegazione;
b) segue i pareri della commissione;
c) tiene prioritariamente conto dell'interesse del cantone.
Il/la capo della delegazione
e) informa la presidenza della commissione.
La relatrice o il relatore redige un rapporto scritto conciso sulle attività della delegazione destinato alla commissione.
La presidenza della commissione è tenuta al corrente dell'evoluzione dei fascicoli delegati.
La corrispondenza indirizzata alla delegazione è trattata direttamente dalla capo o dal capo della delegazione.
Le dichiarazioni scritte delle delegazioni sono firmate dalla presidenza della commissione e dalla capo o dal capo della delegazione.
Il segretariato della commissione gestisce amministrativamente le delegazioni.
[3]
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2003.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.