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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Capitolo Primo Organizzazione Generale

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Capitolo Primo Organizzazione Generale

1. L'Ufficio è composto dalla presidente o dal presidente della commissione, dalla vicepresidente o dal vicepresidente, nonché dal membro relatore generale.

2. L'Ufficio coordina i lavori della commissione con quelli della commissione di gestione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Capitolo Primo Organizzazione Generale

1. La commissione designa un membro relatore generale all'inizio della legislatura e a metà legislatura, per una durata di due anni.

2. Il membro relatore generale riferisce in particolare su tutto ciò che concerne i seguenti oggetti

d) la pianificazione finanziaria.

3. La commissione può designare un altro membro relatore per gli altri oggetti da trattare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Capitolo Primo Organizzazione Generale

[2] 1 La commissione si riunisce di norma

a) nel mese di marzo per stabilire il calendario di bilancio, fissare i propri obiettivi di bilancio, discutere l'importanza dei fondi dei diversi dipartimenti e conferire eventuali mandati alle sottocommissioni;

b) nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre per prendere conoscenza dello stato di preparazione del bilancio e per procedere all'esame del progetto di bilancio;

c) prima della sessione di aprile, o di marzo nell'anno delle elezioni generali, per l'esame dei conti;

d) in occasione dell'esame e del seguito della pianificazione finanziaria, secondo un calendario convenuto con il Consiglio di Stato;

e) su richiesta del proprio ufficio, di una sottocommissione, di un terzo dei suoi membri, della commissione di gestione o del Consiglio di Stato.

2. Le sedute destinate, dal punto di vista finanziario, all'esame delle relazioni del Consiglio di Stato relative al raggiungimento degli obiettivi fissati alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, e all'esame delle modalità con cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza su queste entità si tengono una volta al mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

[3] 1 All'inizio della legislatura, la commissione designa al suo interno cinque sottocommissioni composte da almeno due membri ciascuna.

1bis L'articolo 78 del Regolamento Generale del Consiglio (OGC) è applicabile.

1ter Quando un membro della sottocommissione non può partecipare a una seduta, provvede a organizzare la sua sostituzione preferibilmente con un membro del comitato direttivo della commissione, purché il suo gruppo sia rappresentato all'interno di detto comitato.

2. I commissari non possono sedere nella stessa sottocommissione per più di due legislature consecutive, salvo eccezione decisa dalla commissione.

3. Ciascuna sottocommissione designa all'inizio di ogni anno della legislatura una presidente-relatrice o un presidente-relatore, immediatamente rieleggibile.

4. Al momento della designazione della sottocommissione, nonché in occasione della designazione del membro presidente-relatore, si tiene conto dell'appartenenza politica della responsabile o del responsabile del dipartimento interessato, al fine di garantire una rappresentanza politica equilibrata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

1. Ogni sotto-commissione è incaricata di seguire un dipartimento, dal punto di vista finanziario.

2. In particolare, ogni sotto-commissione ha, in relazione al dipartimento che segue, i seguenti compiti

a) esaminare il progetto di bilancio;

b) esaminare i conti;

c) esaminare, dal punto di vista finanziario, i rapporti del Consiglio di Stato relativi all'attuazione degli obiettivi che ha fissato alle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato;

d) esaminare, dal punto di vista finanziario, il modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sulle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

Ogni sottocommissione può richiedere le informazioni che la commissione ha il diritto di ottenere, nello stesso modo e secondo la stessa procedura di quest'ultima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione si riunisce secondo le proprie necessità, ma almeno due volte all'anno in presenza della responsabile o del responsabile del dipartimento che segue.

2. La presidente-relatrice o il presidente-relatore stabilisce l'ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

1. Le sottocommissioni tengono un verbale delle loro sedute.

2. Il verbale è redatto dal segretariato generale del Gran Consiglio, salvo eccezione decisa dalla presidente-relatrice o dal presidente-relatore.

3. Questo verbale contiene in particolare le presenze, le proposte messe in discussione, il riassunto essenziale della discussione, le decisioni prese e i voti relativi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 2 Sottocommissioni

1. In vista della sessione del Gran Consiglio riservata all'esame dei conti, le sottocommissioni presentano alla commissione un rapporto scritto sulle finanze del dipartimento che seguono.

2. Esse possono anche trattare delle finanze del dipartimento che seguono nel rapporto preparato in vista della sessione prevista per l'adozione del bilancio.

3. I rapporti delle sottocommissioni sono discussi in seduta plenaria ed integrati nel rapporto della commissione, se del caso, dopo essere stati emendati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - capitolo 3 Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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