Legislator Giurisprudenza & Legislazione
150.51 CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il servizio informatico dell'entità neocastellana (SIEN) è incaricato di

e) stabilire la procedura di marcatura delle soppressioni.

2. Il Controllo cantonale delle finanze è incaricato di controllare il gestore, conformemente alle sue attribuzioni legali e nei limiti di queste ultime.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 I diffusori possono trasmettere al servizio incaricato delle finanze (di seguito: il servizio), tramite il file centrale, i seguenti dati sensibili, nella misura necessaria all'adempimento dei suoi compiti conformemente all'articolo 6 della legge

a) dati relativi a un'azione penale o sanzione penale o amministrativa, ai fini della fatturazione, riscossione o compensazione di spese e onorari, o il loro anticipo;

b) dati relativi a una sanzione pecuniaria penale o amministrativa, ai fini della fatturazione, riscossione o compensazione della multa dovuta;

c) dati relativi a prestazioni sociali, nella misura necessaria al loro versamento, rispettivamente al loro rimborso alle entità pubbliche o private che li hanno anticipati o, in caso di obbligo di restituzione, nella misura necessaria alla fatturazione, riscossione e compensazione dell'importo da restituire da parte del beneficiario;

d) dati relativi a una curatela o a una tutela, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti del destinatario.

2. Possono essere trasmessi al servizio solo ed esclusivamente per fini di riscossione o compensazione i seguenti dati soggetti a segreto fiscale

a) l'importo di un debito fiscale e la sua scadenza;

b) l'importo di una multa per evasione fiscale o violazione di un obbligo procedurale e la sua scadenza;

c) la data di una decisione di tassazione o di un pronunciamento di multa per evasione fiscale o violazione di un obbligo procedurale;

d) l'esistenza di un'eventuale richiesta di restituzione del tributo pagato;

e) l'esistenza di una richiesta di garanzia e l'importo da garantire;

f) l'identità e i recapiti di un mandatario.

3. Qualsiasi altro dato sensibile può essere trasmesso al servizio solo in forma di documento giustificativo digitalizzato.

4. Il SIEN prende le misure necessarie affinché i dati sensibili presenti nei documenti giustificativi digitalizzati non possano essere oggetto di ricerca nel testo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 I diffusori possono trasmettere al servizio incaricato delle risorse umane (di seguito: il servizio), mediante il file centrale, i seguenti dati sensibili, nella misura necessaria all'adempimento delle sue funzioni legali conformemente all'articolo 8 della legge

a) la menzione «malattia» o «incidente» come causa di un'assenza di un membro del personale dello Stato, nonché la durata dell'assenza, ad esclusione di ogni riferimento alla natura e all'entità del pregiudizio alla salute;

b) appartenenza religiosa, nella misura in cui un membro del personale dello Stato ne faccia uso per giustificare un'assenza o ottenere un congedo;

c) attività politiche e sindacali, nella misura in cui un membro del personale dello Stato ne faccia uso per giustificare un'assenza o ottenere un congedo;

d) esistenza di procedimenti o sanzioni penali o amministrative a carico di un membro del personale dello Stato, nella misura in cui le esigenze legate alla funzione esercitata lo giustifichino;

e) prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione per la vecchiaia e superstiti o della previdenza professionale a favore di un membro del personale dello Stato;

f) spostamenti e localizzazione di una persona nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il servizio può trasmettere ai destinatari menzionati all'articolo 8, comma 2 della legge, mediante il file centrale, i dati sensibili menzionati al comma primo, nella misura necessaria all'adempimento delle loro seguenti funzioni legali

e) decisione riguardante un membro del personale dello Stato.

3. Oltre le persone indicate all'articolo 8, comma 2 della legge, i dati menzionati al comma primo della presente disposizione possono essere trasmessi alla persona incaricata della gestione amministrativa del personale e della gestione del bilancio all'interno dell'unità amministrativa interessata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. I diffusori possono trasmettere al servizio incaricato della logistica e degli acquisti (di seguito: il servizio), tramite il file centrale, i seguenti dati sensibili, nella misura necessaria per l'ordine delle seguenti prestazioni

a) stampa e invio di decisioni o corrispondenza

1. misure di assistenza sociale o sostegno;

2. dati soggetti al segreto fiscale, conformemente all'articolo 178b della legge sulle contribuzioni dirette (LCDir), del 21 marzo 2000;

b) prestazioni in relazione a un amministrato, nella misura in cui l'identificazione di quest'ultimo risulti indispensabile per il loro ordine

1. dati sulle sanzioni o procedimenti penali o amministrativi;

2. dati riguardanti la salute, nella misura necessaria per preservare o proteggere la salute e la sicurezza dell'amministrato o di terzi.

2. I diffusori possono subappaltare al servizio la ricezione e la digitalizzazione di documenti che sono stati loro indirizzati da terzi e contenenti dati sensibili.

3. Il servizio è autorizzato a trasmettere ai fornitori di servizi terzi i dati menzionati al primo comma, lettera b, nella misura in cui ciò sia indispensabile per la fornitura delle prestazioni di servizio ordinate.

4. Il servizio è autorizzato a trasmettere al servizio incaricato delle finanze i dati menzionati al primo comma, nella misura in cui ciò sia indispensabile per il pagamento, rispettivamente l'incasso e la contabilizzazione delle prestazioni ordinate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il regolamento d'organizzazione del Dipartimento della giustizia, della sicurezza e della cultura (RO-DJSC), del 13 novembre 2013 [4], è modificato come segue

2. Il regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia e dell'azione sociale (RO-DEAS), del 13 novembre 2013 [5], è modificato come segue

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta sistematica della legislazione neocastellana.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →