1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali (AREEU)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 La BDEEE contiene, tra l'altro, per ciascuna entità, i seguenti dati del REE
m) indirizzo Internet (se disponibile).
2. La base di dati può contenere indirizzi aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel REE.
3. I dati riguardanti le imprese e gli stabilimenti non presenti nel REE sono di natura identica a quelli presenti nel REE.
1. Le collettività pubbliche neocastellane, i loro servizi e autorità hanno accesso su semplice richiesta alla BDEEE.
2. Possono ottenere un accesso alla BDEEE su richiesta motivata
a) gli istituti di diritto pubblico cantonali e comunali;
b) le persone fisiche e giuridiche e i raggruppamenti di persone di diritto privato che svolgono compiti di interesse pubblico o delegati da un'entità ai sensi del primo comma;
c) le istituzioni, gli stabilimenti o società di diritto privato o di diritto pubblico cantonale nei quali una o più entità ai sensi del primo comma possiedono insieme almeno una partecipazione maggioritaria, nella misura in cui svolgono compiti di interesse pubblico.
3. Le entità menzionate al secondo comma possono ottenere accesso alla BDEEE soltanto nella misura in cui siano già collegate alla rete informatica dell'entità neocastellana.
1. La BDEEE è accessibile tramite il nodo cantonale.
2. Tutte le richieste di accesso devono essere indirizzate al servizio informatico dell'entità neocastellana (SIEN).
3. Spetta all'entità che richiede l'accesso dimostrare che i suoi dipendenti che beneficeranno dell'accesso alla BDEEE sono soggetti al segreto professionale.
4. L'accesso alle entità menzionate all'articolo 2, comma 2, può essere soggetto a limiti temporali.
1. Ogni estrazione comporta un emolumento di 400 franchi.
2. Il SIEN fattura e incassa l’emolumento.
3. Non è percepito alcun emolumento presso le entità menzionate all’articolo 2, comma 1.
1. Ogni utente può immettere un dato che ritiene debba figurare nel REE e modificare i dati provenienti dal REE che ritiene errati.
2. Il SIEN è immediatamente informato di ogni introduzione di nuovi dati e di ogni modifica di dati esistenti effettuata in conformità al comma 1.
3. Trasmette all'OFS i dati inseriti o modificati dagli utenti dopo averne verificato l'esattezza.
4. Conserva uno storico delle modifiche apportate dagli utenti.
5. Garantisce l'aggiornamento dei dati della BDEEE sulla base dei dati del REE.
1. L'utente può inserire nella BDEEE dati non presenti nel REE e di cui il Consiglio di Stato redige l'elenco.
2. Il SIEN verifica la plausibilità dei dati inseriti conformemente al comma 1.
3. L'utente è l'unico responsabile dell'inserimento dei dati menzionati al comma 1. È suo compito, in particolare, assicurarsi di avere il diritto di divulgare agli altri utenti i dati così inseriti.
1 Il servizio dell'economia è il responsabile del trattamento del fascicolo ai sensi della convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni di Giura e Neuchâtel (CPDT-JUNE), del 9 maggio 2012 [2].
2. Oltre ai compiti attribuitigli ai sensi della CPDT-JUNE, si pronuncia sulle domande di accesso delle entità menzionate nell'articolo 2, capoverso 2.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2018.
2. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.
[3] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura e il Dipartimento della formazione e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.