1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali (GDBUE)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. È istituita una base di dati degli stabilimenti, imprese ed entità che esercitano attività nel cantone di Neuchâtel o che intrattengono relazioni economiche, amministrative o fiscali con esso (di seguito: BDEEE).
2. Il BDEEE ha lo scopo di mettere a disposizione delle entità pubbliche e parapubbliche informazioni unificate e attuali riguardanti gli stabilimenti, le imprese e le entità sopracitate.
3. Ha inoltre lo scopo di garantire l'aggiornamento dei dati menzionati all'articolo 2, capoverso 1 della presente legge.
1 La Banca Dati delle Entità Economiche (BDEEE) contiene dati provenienti dal Registro federale delle imprese e degli enti (REE), menzionati all'articolo 3, commi 2 e 3 del Regolamento federale sul registro degli enti e delle imprese (OREE), del 30 giugno 1993, nella misura in cui riguardano imprese e enti con sede nel cantone di Neuchâtel, che esercitano un'attività sul suo territorio o intrattengono con esso relazioni economiche, amministrative o fiscali.
2 Il Consiglio di Stato elenca questi dati e stabilisce la procedura per la raccolta e l'aggiornamento.
1 La BDEEE contiene anche dati riguardanti stabilimenti e imprese non presenti nel REE.
2. Il Consiglio di Stato redige un elenco dei dati menzionati al comma 1 e ne stabilisce la procedura di raccolta e aggiornamento.
Un numero d'identificazione aziendale cantonale (IDEC) è attribuito a ogni stabilimento, impresa ed entità presenti nel BDEEE.
1. Possono accedere ai dati della BDEEE le entità pubbliche e semi-pubbliche definite dal Consiglio di Stato (di seguito: gli utenti).
2. Solo le entità semi-pubbliche i cui collaboratori sono soggetti al segreto d'ufficio possono accedere ai dati della BDEEE.
3. Il rifiuto di accesso o la sua limitazione non è soggetto a ricorso.
4. Il diritto delle persone interessate, ai sensi dell'articolo 14, lettera b della convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE), del 9 maggio 2012, di accedere ai dati che le riguardano, resta riservato.
1. I dati possono essere accessibili
b) tramite estrazione.
2. Un emolumento definito dal Consiglio di Stato è percepito per ogni estrazione.
3. L'accesso online può essere soggetto a limitazioni definite dal Consiglio di Stato.
1 I dati della BDEEE possono essere utilizzati solo a fini amministrativi. Qualsiasi uso commerciale è proibito.
2. Soltanto il servizio di statistica può sfruttare la base di dati a fini statistici, in conformità e nei limiti consentiti dalla Legge sulla statistica federale (LSF), del 9 ottobre 1992 [3] e dall'OREE.
3. La collaboratrice o il collaboratore, o l'ente pubblico da cui essa o egli dipende, è tenuta/o a risarcire il danno causato allo Stato in caso di violazione del segreto d'ufficio o delle condizioni d'uso.
Il Consiglio di Stato designa il dipartimento incaricato dell'esecuzione della presente legge e al quale compete vigilare sulla corretta applicazione della convenzione d'uso dei dati stipulata con l'Ufficio federale di statistica e prendere le misure necessitate da essa.
1. Il Consiglio di Stato designa il servizio avente la qualifica di titolare del file ai sensi dell'articolo 14, lettera f CPDT-JUNE.
2. Il titolare del file svolge le mansioni e rispetta gli obblighi che gli sono attribuiti dalla CPDT-JUNE, per quanto riguarda i dati menzionati all'articolo 3 della presente legge.
1 Il servizio informatico dell'entità neocastellana (SIEN) è incaricato di gestire la BDEEE.
2. È in particolare competente per
a) garantire il flusso informatico dei dati e assicurare il rispetto delle procedure di aggiornamento;
b) procedere alle estrazioni;
c) coordinare gli sviluppi necessari delle interfacce applicative;
d) attribuire un numero cantonale di identificazione non significativo;
e) concedere i diritti di accesso ai collaboratori e collaboratrici degli utenti.
3. Vigila sull'integrità, sulla disponibilità e sulla sicurezza dei dati.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 22 novembre 2017.
L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1° gennaio 2018.