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150.50 GDBUELBDEEE CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali (GDBUE)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (12)

Art. premier Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del Cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Obiettivi Art. 2 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed enti del Cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Contenuto Art. 3 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del Cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 Art. 4 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Numero cantonale Art. 5 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Utenti Art. 6 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, aziende ed enti del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Tipi di accesso Art. 7 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Utilizzo dei dati della BDEEE Art. 8 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed enti del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Autorità di esecuzione Art. 9 Legge sulla base dati degli stabilimenti, imprese ed entità del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 Art. 10 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del Cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Sfruttamento della banca dati Art. 11 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed enti del Cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017 - Referendum facoltativo Art. 12 Legge sulla banca dati degli stabilimenti, imprese ed entità del cantone di Neuchâtel (LBDEEE), del 27 settembre 2017

Testo normativo (12 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. È istituita una base di dati degli stabilimenti, imprese ed entità che esercitano attività nel cantone di Neuchâtel o che intrattengono relazioni economiche, amministrative o fiscali con esso (di seguito: BDEEE).

2. Il BDEEE ha lo scopo di mettere a disposizione delle entità pubbliche e parapubbliche informazioni unificate e attuali riguardanti gli stabilimenti, le imprese e le entità sopracitate.

3. Ha inoltre lo scopo di garantire l'aggiornamento dei dati menzionati all'articolo 2, capoverso 1 della presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La Banca Dati delle Entità Economiche (BDEEE) contiene dati provenienti dal Registro federale delle imprese e degli enti (REE), menzionati all'articolo 3, commi 2 e 3 del Regolamento federale sul registro degli enti e delle imprese (OREE), del 30 giugno 1993, nella misura in cui riguardano imprese e enti con sede nel cantone di Neuchâtel, che esercitano un'attività sul suo territorio o intrattengono con esso relazioni economiche, amministrative o fiscali.

2 Il Consiglio di Stato elenca questi dati e stabilisce la procedura per la raccolta e l'aggiornamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La BDEEE contiene anche dati riguardanti stabilimenti e imprese non presenti nel REE.

2. Il Consiglio di Stato redige un elenco dei dati menzionati al comma 1 e ne stabilisce la procedura di raccolta e aggiornamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Un numero d'identificazione aziendale cantonale (IDEC) è attribuito a ogni stabilimento, impresa ed entità presenti nel BDEEE.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Possono accedere ai dati della BDEEE le entità pubbliche e semi-pubbliche definite dal Consiglio di Stato (di seguito: gli utenti).

2. Solo le entità semi-pubbliche i cui collaboratori sono soggetti al segreto d'ufficio possono accedere ai dati della BDEEE.

3. Il rifiuto di accesso o la sua limitazione non è soggetto a ricorso.

4. Il diritto delle persone interessate, ai sensi dell'articolo 14, lettera b della convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE), del 9 maggio 2012, di accedere ai dati che le riguardano, resta riservato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. I dati possono essere accessibili

b) tramite estrazione.

2. Un emolumento definito dal Consiglio di Stato è percepito per ogni estrazione.

3. L'accesso online può essere soggetto a limitazioni definite dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 I dati della BDEEE possono essere utilizzati solo a fini amministrativi. Qualsiasi uso commerciale è proibito.

2. Soltanto il servizio di statistica può sfruttare la base di dati a fini statistici, in conformità e nei limiti consentiti dalla Legge sulla statistica federale (LSF), del 9 ottobre 1992 [3] e dall'OREE.

3. La collaboratrice o il collaboratore, o l'ente pubblico da cui essa o egli dipende, è tenuta/o a risarcire il danno causato allo Stato in caso di violazione del segreto d'ufficio o delle condizioni d'uso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento incaricato dell'esecuzione della presente legge e al quale compete vigilare sulla corretta applicazione della convenzione d'uso dei dati stipulata con l'Ufficio federale di statistica e prendere le misure necessitate da essa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Stato designa il servizio avente la qualifica di titolare del file ai sensi dell'articolo 14, lettera f CPDT-JUNE.

2. Il titolare del file svolge le mansioni e rispetta gli obblighi che gli sono attribuiti dalla CPDT-JUNE, per quanto riguarda i dati menzionati all'articolo 3 della presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il servizio informatico dell'entità neocastellana (SIEN) è incaricato di gestire la BDEEE.

2. È in particolare competente per

a) garantire il flusso informatico dei dati e assicurare il rispetto delle procedure di aggiornamento;

b) procedere alle estrazioni;

c) coordinare gli sviluppi necessari delle interfacce applicative;

d) attribuire un numero cantonale di identificazione non significativo;

e) concedere i diritti di accesso ai collaboratori e collaboratrici degli utenti.

3. Vigila sull'integrità, sulla disponibilità e sulla sicurezza dei dati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 22 novembre 2017.

L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1° gennaio 2018.

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