1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Tutti i dati pubblici dell'ufficio del registro di commercio possono essere resi accessibili ai titolari di un conto presso lo Sportello unico sicuro al momento della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, tramite un avviso elettronico inviato a un indirizzo e-mail o a un numero di telefono cellulare ("avviso di pubblicazione").
La richiesta di consultazione è effettuata dall'entità iscritta al registro delle imprese.
1. I dati sono forniti senza garanzia.
2. Solo i documenti certificati conformi dall'ufficio del registro delle imprese fanno fede.
1 L'onorario è di 6 franchi all'anno per ogni entità seguita.
2. Non è percepito alcun onorario presso i servizi dello Stato.
1. Il servizio economico è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.
2. In una prima fase dell'attuazione, può limitare l'accesso alla prestazione ai servizi dello Stato.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2016.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolto della legislazione neocastellana.