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150.22 RELPAO CH-NE

Ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a LPAO (RELPAO)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

**Il Consiglio di Stato può decidere di non pubblicare un decreto di portata generale e astratta o un regolamento alle seguenti condizioni cumulative:**

a) la pubblicazione è suscettibile di provocare un disturbo all'ordine pubblico o un pregiudizio alla sicurezza pubblica;

b) l'atto di cui si rinuncia alla pubblicazione può essere portato a conoscenza del suo cerchio di destinatari attraverso altri mezzi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

[2] 1 L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale viene effettuato attraverso il portale unico sicuro, secondo le indicazioni in esso riportate.

2. Il prezzo dell'abbonamento annuale è di 53 franchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

[3] 1 L'acquisto del numero della Gazzetta ufficiale avviene tramite lo sportello sicuro unico, secondo le indicazioni riportate in quest'ultimo.

2. Ogni numero della Gazzetta ufficiale è venduto al prezzo di 4 franchi.

3. I numeri acquistati sono forniti in formato elettronico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Una copia conforme di ogni pubblicazione effettuata nel Foglio ufficiale può essere ottenuta esclusivamente presso la cancelleria di Stato.

2. Qualsiasi persona che richieda una copia conforme di una notifica personale di cui non è il destinatario diretto deve giustificare un interesse. Si presume che l'autorità che ha richiesto la pubblicazione della notifica abbia un interesse a ottenere una copia conforme.

3. È percepito un emolumento di 20 franchi per ogni copia conforme rilasciata.

4. Le copie conformi di pubblicazioni richieste dall'autorità da cui esse provengono sono rilasciate gratuitamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Una copia di ogni numero del Foglio ufficiale è a disposizione del pubblico presso la cancelleria di Stato ed è consultabile sul posto.

2. Per ogni fotocopia non certificata conforme, è dovuto un emolumento di 1 franco.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Le comuni offrono in libero accesso il Foglio ufficiale alla loro popolazione, secondo una delle seguenti modalità

a) messa a disposizione presso uno dei loro sportelli di una copia stampata;

b) messa a disposizione di un terminale informatico che consenta la lettura del Foglio ufficiale in formato elettronico.

2. Qualsiasi altro modo di diffusione del Foglio ufficiale da parte dei comuni non è autorizzato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Ogni richiesta di pubblicazione deve pervenire alla cancelleria di Stato almeno 48 ore prima della data di pubblicazione desiderata.

2. Le richieste di pubblicazione sono inviate alla cancelleria di Stato tramite lo sportello sicuro unico.

3. Fanno eccezione gli atti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché le pubblicazioni relative agli appalti pubblici, che sono inviate alla cancelleria conformemente alle indicazioni fornite da quest'ultima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

[4] 1 Le pubblicazioni danno luogo alla percezione dei seguenti emolumenti

b) 64 franchi per più di una pagina A4.

2. I servizi dello Stato e le autorità giudiziarie sono esentati dall'emolumento salvo nei casi in cui la legge permette loro di riaddebitarlo a terzi, in particolare al destinatario di una notifica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La Cancelleria di Stato è il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della Convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni di Giura e Neuchâtel (CPDT-JUNE), del 9 maggio 2012 [5].

2. La gestione dei dati dell'Albo ufficiale avviene tramite lo sportello unico sicuro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolto della legislazione neocastellana.

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