1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - TITOLO I - Disposizioni generali (GVAB)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
La presente legge disciplina la pubblicazione del Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (di seguito: il Foglio ufficiale) e della Raccolta sistematica della legislazione neocastellana (di seguito: la Raccolta sistematica).
La pubblicazione ai sensi della presente legge è effettuata in forma digitale.
1. Il Foglio ufficiale offre la pubblicità legale agli atti ufficiali delle autorità cantonali e comunali.
2. Esso viene pubblicato ogni venerdì o, in caso di festività, il giorno lavorativo che lo precede.
3. Viene pubblicato dalla cancelleria di Stato.
1 Sono pubblicati nel Foglio ufficiale
3. Il Consiglio di Stato precisa l'ambito di applicazione della lettera a.
1 Se circostanze particolari impediscono di pubblicare in tempo utile nella Gazzetta ufficiale l'atto di un'autorità cantonale o di un'autorità comunale, tale atto può essere portato a conoscenza del pubblico mediante affissione o con qualsiasi altro mezzo adeguato.
2. A pena di nullità, l'atto deve comunque essere pubblicato nella prossima edizione della Gazzetta ufficiale.
1. Gli atti inseriti nel Foglio ufficiale si presumono essere stati portati a conoscenza del loro destinatario o del pubblico il giorno della loro pubblicazione.
2. Se, in virtù dell'articolo 5, tale atto è stato portato a conoscenza del pubblico in una maniera diversa dall'inserimento nel Foglio ufficiale, qualsiasi terzo può fornire la prova che non ne è venuto a conoscenza e non ne avrebbe potuto venire a conoscenza nonostante tutta la diligenza a cui era tenuto.
3. La produzione di una copia conforme certificata di una pubblicazione è sufficiente per fornire la prova di tale pubblicità.
4. La copia conforme certificata di una pubblicazione nel Foglio ufficiale è rilasciata dalla cancelleria di Stato, dietro pagamento di un emolumento fissato dal Consiglio di Stato.
1. Ogni persona può sottoscrivere un abbonamento alla Gazzetta Ufficiale o acquistare il numero corrente.
2. Il Consiglio di Stato ne fissa il prezzo.
3. I membri del Gran Consiglio, i servizi dello Stato, le autorità giudiziarie e i comuni sono abbonati d'ufficio e gratuitamente.
Ogni persona può consultare gratuitamente la Gazzetta Ufficiale presso i comuni e la cancelleria di Stato secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.
1 Gli avvisi da inserire nella Gazzetta ufficiale sono consegnati alla cancelleria di Stato, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce le tariffe delle inserzioni.
La Cancelleria di Stato è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14, lettera f della convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE), del 9 maggio 2012 [1].
1. Ogni edizione del Foglio ufficiale rimane accessibile senza limiti di tempo.
2. Essa è inoltre archiviata in conformità alla legge sull'archiviazione (LArch) del 22 febbraio 2011 [2].
1 La Cancelleria di Stato elimina dalla Gazzetta Ufficiale o anonimizza ogni 6 mesi le pubblicazioni contenenti nomi di persone inserite più di 18 mesi prima.
2. Il destinatario di una pubblicazione eliminata o anonimizzata, così come l'autorità o l'amministrazione che vi ha proceduto, può ottenere in qualsiasi momento una copia conforme ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4.
3. La convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni di Giura e Neuchâtel (CPDT-JUNE) è applicabile per il resto.
1 Il Consiglio di Stato pubblica il Raccolta sistematica in formato digitale.
2. Questa Raccolta sistematica viene aggiornata più volte all'anno.
1 Il Raccolta sistematica contiene tutte le disposizioni di diritto cantonale che hanno portata generale, sono emanate per una durata indeterminata o superiore a un anno e provengono dal popolo, dal Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato, da un dipartimento dell'amministrazione cantonale o da un'autorità giudiziaria.
2. Sono considerate di portata generale le norme astratte che impongono obblighi o conferiscono diritti a un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche, così come le norme che regolano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o che stabiliscono una procedura.
3. Non rientrano in particolare in questa categoria gli atti che
a) riguardano una persona privata o un comune considerato isolatamente;
b) si applicano solo in occasione di un evento determinato;
c) si riferiscono a una cosa o a un luogo considerato isolatamente;
d) riguardano l'applicabilità di un testo o di un piano determinato;
e) attengono alla gestione finanziaria dello Stato o dei suoi enti;
f) regolano questioni di dettaglio relative al funzionamento dei servizi dell'amministrazione cantonale o degli enti dello Stato.
4. I trattati e le convenzioni firmati dallo Stato sono pubblicati solo nella misura in cui conferiscono un diritto o impongono un obbligo a una persona diversa dal contraente.
Le modifiche apportate ai testi pubblicati nella Raccolta sistematica sono indicate nel corpo stesso di questi testi.
In caso di discrepanza tra un testo reso pubblico tramite il Foglio ufficiale e un testo pubblicato nel Raccolta sistematica, prevale il primo di questi testi.
La legge sulla pubblicazione degli atti ufficiali, del 20 marzo 1972, è abrogata.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione della presente legge.
2. La legge entra in vigore il 1º gennaio 2017.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 16 novembre 2016.