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1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori (RELDP)

59 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (59)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Registro elettorale comunale Art. 2 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Registro centrale Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELD), del 17 febbraio 2003 Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Comunicazione dei casi di interdizione Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Reintegrazione a seguito di interdizione Art. 8 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Istruzioni amministrative Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Materiale di voto e locali di voto Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Scheda elettorale e duplicato Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Spese postali Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Polizia del voto Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RESDP), del 17 febbraio 2003 - Voto degli anziani, malati o disabili Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Duplicato Art. 19 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Apertura della busta di trasmissione Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Conservazione Art. 21 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Urna per il voto per corrispondenza Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Uffici identici Art. 23 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Partecipazione dell'amministrazione comunale Art. 24 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Esenzione dalla partecipazione agli uffici Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Pluralità dei locali di voto Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 27 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Organizzazione dell'ufficio elettorale Art. 28 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Urne Art. 29 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Apposizione dei sigilli Art. 30 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 31 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Informazione del Consiglio comunale Art. 32 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Riunione degli uffici di spoglio Art. 33 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Pubblicità dello spoglio Art. 34 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 35 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 36 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 37 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Mancata considerazione di un voto Art. 38 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Locale di scrutinio Art. 39 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 40 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 41 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 42 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Verbale Art. 43 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Denuncia Art. 44 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Trasmissione dei risultati Art. 45 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Trasmissione del materiale di voto Art. 46 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 47 Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 48 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Affissione Art. 49 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Schede identiche Art. 50 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Commissione incaricata del sorteggio Art. 51 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Informazioni Art. 52 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 53 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 Art. 54 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Eliminazione dei difetti dell'attestazione Art. 55 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Elenchi delle firme Art. 56 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Iniziativa e controprogetto Art. 57 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Abrogazione Art. 58 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Approvazione Art. 59 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici (RELDP), del 17 febbraio 2003 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (59 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

Il registro comunale degli elettori e delle elettrici è redatto in ordine alfabetico e contiene almeno, per ogni elettrice ed elettore, le seguenti indicazioni

a) i nomi, i cognomi e il luogo d'origine;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) l'indirizzo;

e) la data del deposito dei documenti di legittimazione nel comune e nel cantone;

f) l'indicazione delle materie (federale, cantonale, comunale) nelle quali l'elettrice o l'elettore ha diritti politici;

g) l'indicazione di elettrice o elettore svizzero all'estero.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

1. La persona che ritiene di dover essere iscritta o di essere stata cancellata erroneamente può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio comunale di aggiungere il suo nome al registro.

2. Qualsiasi elettrice o elettore che ritiene che una persona sia stata iscritta erroneamente può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio comunale di cancellarla dal registro.

3. La persona la cui iscrizione è contestata viene ascoltata.

4. Il Consiglio comunale delibera senza indugio e comunica la sua decisione alla persona interessata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

Il registro centrale contiene almeno, per ciascun elettore ed elettrice, i dati previsti all'articolo uno, ad eccezione della sua lettera e.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

1 Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano alla correzione del registro.

2. Le correzioni del registro devono essere apportate entro le ore 17:00 del martedì precedente lo scrutinio.

3. Nessuna correzione può più essere apportata al registro fino alla chiusura dello scrutinio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

1. Per le votazioni federali, le modifiche al registro sono prese in considerazione fino al martedì precedente il voto alle 17:00.

2. Nessuna modifica può più essere apportata al registro fino alla chiusura del voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

[2] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura comunica al Consiglio comunale i nomi delle persone escluse a causa di malattie mentali o di debolezza di mente, le quali non sono elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

Le persone interdette a causa di malattia mentale o di debolezza mentale possono essere reintegrate nel corpo elettorale se ne fanno richiesta e dimostrano di essere capaci di discernimento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

[3] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (di seguito: il dipartimento) è il dipartimento competente a emettere le decisioni di reintegrazione delle persone escluse dal corpo elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

1 La domanda di reintegrazione deve essere indirizzata al dipartimento, accompagnata da un'attestazione medica relativa alla capacità di discernimento della persona interdetta.

2. Il dipartimento istruisce la domanda e delibera.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo primo Registri delle elettrici e degli elettori

[4] 1 La decisione del dipartimento può essere impugnata dinanzi al Tribunale cantonale.

2. La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [5].

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

1. La cancelleria di Stato invia istruzioni alle amministrazioni comunali e agli uffici elettorali e di spoglio sul modo di procedere.

2. Per le votazioni e le elezioni comunali, la cancelleria di Stato stabilisce direttive in materia di presentazione delle schede di voto e dei bollettini elettorali per consentire, in particolare, un imbustamento centralizzato e lo spoglio tramite mezzi di trattamento elettronico dei dati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

1 Il Consiglio comunale assicura che i locali di voto siano forniti di tutto il materiale necessario per le votazioni.

2. Sono indispensabili

b) un'urna destinata a ricevere le buste di voto timbrate.

3. Il Consiglio comunale assicura che le schede di voto e le schede elettorali, le buste di voto, la documentazione relativa allo scrutinio nonché il numero necessario di copie delle disposizioni legali in materia di voto siano a disposizione dell'ufficio di voto nei locali di voto, con i moduli di verbale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

**L'ufficio elettorale non rilascia tessere elettorali né duplicati.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

Il contributo finanziario equo dovuto dai comuni o dai sindacati intercomunali per le elezioni comunali e le elezioni dei sindacati intercomunali è fissato al 60% delle spese postali che essi generano se nessun oggetto federale o cantonale è sottoposto a scrutinio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

Lo scrutinio deve essere aperto la domenica dalle 10:00 alle 12:00 almeno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

1. La presidente o il presidente di ciascun seggio elettorale esercita la polizia delle operazioni alle quali presiede.

2. Essa o esso prende, se possibile con il parere degli altri membri del seggio elettorale, tutte le misure necessarie per mantenere l'ordine all'interno e nei dintorni del locale di voto.

3. Essa o esso ordina l'espulsione di coloro che, dopo un primo avvertimento, persistono a manifestare segni di approvazione o disapprovazione o a disturbare l'ordine, in qualunque modo avvenga.

4. Le misure adottate sono annotate nel verbale e i trasgressori e le trasgressori vengono denunciati al pubblico ministero.

5. In caso di necessità, la presidente o il presidente si rivolge agli organi della polizia cantonale o comunale, che sono tenuti a dar seguito alle sue richieste.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

1. Se la domanda di una persona anziana, malata o disabile viene accettata, almeno due membri dell'ufficio elettorale si recano presso il suo domicilio con il materiale elettorale, ad eccezione della tessera elettorale, per raccogliere il suo voto che viene consegnato all'ufficio elettorale per essere inserito nell'urna.

2. L'elettrice o l'elettore che, a causa di infermità, non è in grado di compiere da solo gli atti necessari per l'esercizio del diritto di voto può farsi assistere, presso il proprio domicilio o nel locale di voto, da almeno due membri dell'ufficio elettorale.

3. La presidente o il presidente dell'ufficio elettorale procede alle designazioni necessarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 2 Votazione

1. Il duplicato di una tessera elettorale è una nuova tessera elettorale stampata appositamente con un nuovo numero.

2. Viene stampato dal comune.

3. Sostituisce e annulla la tessera elettorale smarrita o contenente indicazioni errate.

4. Il duplicato è rilasciato solo a condizione che l'elettrice o l'elettore non abbia ancora esercitato il suo diritto di voto.

5. L'elettrice o l'elettore può ottenere, previa presentazione di un documento di identità, un duplicato presso il comune di residenza durante gli orari di apertura degli sportelli.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 3 Gestione comunale del voto per corrispondenza

1. Il Consiglio comunale è responsabile dell'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza.

2. Le buste di voto accompagnate da una scheda di voto non contenente la firma e/o la data di nascita non sono prese in considerazione.

3. Queste buste sono messe in un pacchetto distinto e trasmesse al presidente o alla presidente dell'ufficio di scrutinio.

4. Il Consiglio comunale adotta tutte le misure necessarie per consentire alle cancellerie comunali o agli amministratori e alle amministratrici comunali di svolgere questo compito in totale sicurezza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 3 Gestione comunale del voto per corrispondenza

1. Il materiale per il voto contenuto nelle buste di trasmissione deve essere conservato in un locale chiuso.

2. Il Consiglio comunale stabilisce le modalità di conservazione del materiale per il voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 3 Gestione comunale del voto per corrispondenza

1. I voti per corrispondenza sono depositati in un'urna speciale distinta dalle urne delle sedi di voto.

2. Dall'apertura dello scrutinio fino alle operazioni di spoglio, la conservazione dell'urna deve avvenire in condizioni di sicurezza adeguate.

3. L'urna non può essere stoccata in uno dei locali di voto.

4. Il Consiglio comunale stabilisce le modalità per la conservazione dell'urna.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1 La richiesta di autorizzazione a nominare le stesse persone come membri dell'ufficio elettorale e dell'ufficio di scrutinio deve essere indirizzata al Consiglio di Stato al più tardi dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto di convocazione delle elettrici e degli elettori.

2. Nessuna autorizzazione sarà concessa per le elezioni federali, cantonali e comunali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

Almeno un membro dell'amministrazione comunale con le conoscenze necessarie deve far parte dell'ufficio di scrutinio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. Le persone impossibilitate a partecipare ai seggi devono indirizzare una richiesta motivata di esenzione al Consiglio comunale almeno dieci giorni prima della data del voto, accompagnata da documenti giustificativi.

2. Solo motivi imperiosi vengono presi in considerazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. Quando ci sono più seggi elettorali in un comune, la presidente o il presidente dell'ufficio generale dirige lo scrutinio presso il seggio principale.

2. Per ogni seggio elettorale, un membro dell'ufficio è incaricato di dirigere le operazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1 I membri dell'ufficio elettorale si riuniscono con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle operazioni nel locale di voto loro assegnato.

2. La presidente o il presidente del locale principale, rispettivamente il membro che assume questa funzione negli altri locali, informa i membri sullo svolgimento delle operazioni e sui loro rispettivi compiti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1 L'ufficio elettorale o le sue sezioni, se vi sono più locali di voto, possono suddividersi in gruppi per la direzione e la sorveglianza delle operazioni.

2. Per tutta la durata delle operazioni, almeno tre dei suoi membri devono essere presenti nel locale di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1 È istituita un'urna per ciascun seggio elettorale esclusivamente per i voti presso il seggio stesso e per i voti raccolti a domicilio.

2. Le urne sono oggetto di una sorveglianza appropriata determinata dalla presidente o dal presidente del locale principale o dal membro che assume questa funzione negli altri locali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1 Prima di qualsiasi operazione di voto, l'ufficio elettorale constata che le urne sono vuote e appone i sigilli.

2. Le stesse urne sono utilizzate durante tutta la durata dello scrutinio e rimangono sigillate fino al loro spoglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. L'ufficio elettorale sospende le operazioni di voto esattamente alle ore 12 e dichiara chiuso il voto.

2. È vietato votare una volta che questa chiusura è stata proclamata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

Il Consiglio comunale può riunire i membri degli uffici prima del giorno delle elezioni per fornire loro istruzioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. I membri dell'ufficio di scrutinio si riuniscono presso il locale di scrutinio all'ora stabilita dal comune per poter iniziare le operazioni di scrutinio dell'urna dei voti per corrispondenza.

2. La presidente o il presidente informa i membri sullo svolgimento delle operazioni e sui rispettivi compiti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. Il pubblico non è ammesso nel locale di scrutinio durante lo scrutinio dei voti per corrispondenza.

2. Subito dopo la chiusura della votazione, il pubblico vi è ammesso nella misura in cui lo svolgimento delle operazioni di scrutinio lo consente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. L'urna delle votazioni per corrispondenza è trasferita, sigillata e accompagnata da due membri dell'ufficio, nel locale di scrutinio all'ora fissata per lo scrutinio.

2. Le urne provenienti dai locali di voto sono trasferite, sigillate e accompagnate da due membri dell'ufficio, nel locale di scrutinio subito dopo la chiusura del voto.

3. Prima che lo scrutinio delle urne provenienti dai locali di voto possa iniziare, l'ufficio di scrutinio toglie i sigilli da queste urne e mescola il loro contenuto con quello dell'urna del locale principale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

Lo spoglio dei voti per corrispondenza, che avviene prima della chiusura del voto, deve essere effettuato presso il locale di spoglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. La presidente o il presidente adotta tutte le misure di sicurezza per garantire la riservatezza dello scrutinio ed escludere qualsiasi manovra che possa influenzarlo.

2. Egli o ella si assicura in particolare che

a) tutte le comunicazioni individuali con l'esterno dal locale di scrutinio siano rese impossibili;

b) i membri non possano uscire dal locale di scrutinio prima della chiusura dello scrutinio, fatta salva la possibilità di eccezioni, delle quali egli o ella regola le modalità caso per caso.

3. Dopo l'attuazione di queste misure di sicurezza, lo scrutinio delle buste di voto può avere luogo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. Le buste non affrancate che si trovano nelle urne vengono scartate e non sono prese in considerazione.

2. Le schede elettorali o di voto non contenute in una busta di voto, così come tutti gli altri documenti estranei al voto trovati nelle urne, sono anch'essi scartati e non sono presi in considerazione.

3. Dopo questo controllo, si procede allo spoglio delle buste di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

Il locale per lo spoglio può essere lo stesso del locale di voto principale se lo spoglio delle schede per corrispondenza non è iniziato prima della chiusura delle urne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

Salvo istruzioni contrarie dalla cancelleria di Stato, il conteggio inizia, in caso di votazioni multiple, con gli oggetti federali, poi cantonali e infine comunali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. Durante lo scrutinio delle schede, si inizia determinando il numero totale di esse per ciascuna delle votazioni o elezioni.

2. Le schede sono poi divise in tre gruppi

c) le schede valide.

3. Le schede dubbie sono sottoposte all'ufficio di scrutinio, che decide del loro destino a maggioranza dei membri presenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

L'ufficio di scrutinio procede successivamente alla determinazione dei risultati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. L'ufficio redige il verbale dello scrutinio, in doppia copia, utilizzando il modulo ufficiale stabilito dalla cancelleria di Stato.

2. In materia federale, il verbale è redatto in triplice copia.

3. Il verbale è firmato da tutti i membri degli uffici elettorale e di spoglio.

4. Se i membri degli uffici hanno osservazioni da formulare sul contenuto del verbale, possono farle annotare.

5. Sono menzionate nel verbale le osservazioni degli uffici relative al diritto di voto di alcuni elettori o elettrici e le autorizzazioni di allontanarsi dal locale di spoglio, nonché le decisioni relative alla validità delle schede dubbie, tutto accompagnato da una breve motivazione.

6. Il verbale indica inoltre

a) la data e l'oggetto dello scrutinio;

b) i nomi dei membri dell'ufficio;

c) i risultati delle operazioni conformemente alla legge sui diritti politici;

d) i nomi dei membri degli uffici che hanno fatto difetto o che si sono allontanati senza autorizzazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

La Cancelleria di Stato è incaricata di denunciare le infrazioni segnalate nei verbali o giunte a sua conoscenza tramite qualsiasi altro mezzo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. L'ufficio di spoglio trasmette i risultati della votazione alla cancelleria di Stato tramite Intranet, nella misura in cui il comune è collegato al Nodo cantonale, non appena lo spoglio è terminato.

2. I risultati della votazione sono trasmessi telefonicamente dall'ufficio di spoglio per gli altri comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 4 Funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio

1. L'ufficio dello scrutinio invia immediatamente una copia del verbale di votazione alla cancelleria di Stato, due in materia federale, con gli allegati se del caso.

2. Una copia del verbale di votazione è consegnata al Consiglio comunale per essere archiviata negli archivi comunali.

3. Il Consiglio comunale invia senza indugio alla cancelleria di Stato, sotto plico sigillato, le schede elettorali nonché le schede elettorali graffettate alle buste di voto.

4. I comuni conservano le tessere elettorali e le buste di voto non considerate fino alla scadenza del termine di ricorso e successivamente possono distruggerle, previo accordo della cancelleria di Stato.

5. I comuni possono distruggere immediatamente le buste di trasmissione.

6. Le schede bianche e quelle che sono state dichiarate nulle, così come le buste relative, sono raggruppate in pacchetti distinti per ogni scrutinio e fornite di un'indicazione appropriata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 5 Elezioni

[6] 1 Ogni lista deve contenere

a) la denominazione di cui è stato ottenuto l'uso esclusivo e duraturo in precedenza;

b) il nome e cognome ufficiali; il nome d'uso comune; il sesso; la data di nascita; i luoghi di origine, compreso il cantone a cui appartengono; la professione e l'indirizzo esatto dei/delle candidati/e, compreso il codice postale.

c) se del caso, l'indicazione di eventuali apparentamenti.

2. Il Consiglio comunale convalida le liste prima del loro deposito presso la cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 5 Elezioni

1 I bollettini elettorali che riproducono delle liste devono contenere almeno

a) la denominazione e il numero d’ordine attribuiti dalla cancelleria di Stato o dal Consiglio comunale;

b) se del caso, l'indicazione dell'apparentamento;

c) i nomi e i cognomi dei candidati.

2 I bollettini manoscritti sono scritti interamente a mano dall'elettrice o dall'elettore su un foglio di carta il cui recto e verso sono bianchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 5 Elezioni

Il Consiglio comunale assegna i pannelli di affissione, in numero uguale e in situazioni comparabili, a ogni partito o raggruppamento di elettrici o elettori che abbia presentato una lista.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 5 Elezioni

Le schede che, riguardo allo stesso oggetto, si trovano in più esemplari all'interno di una busta, sono identiche se riportano i nomi degli stessi candidati, indipendentemente dal loro ordine o dalla denominazione della scheda.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - capitolo 5 Elezioni

1 La Cancelleria di Stato procede alla designazione dei tre membri della commissione incaricata del sorteggio.

2. Li sceglie tra i membri dell'ufficio del Gran Consiglio uscente.

3. Se necessario, la commissione si riunisce per procedere al sorteggio non appena i controlli di verifica sono terminati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

La cancelleria dello Stato e i comuni informano le elettrici e gli elettori che ne fanno richiesta sui loro diritti e obblighi in materia di iniziativa, referendum e mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

Il certificato di deposito delle firme per attestazione presso il Consiglio comunale indica la data del deposito, l'identità del depositante o della depositante e il numero provvisorio delle firme.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

1. Quando l'attestazione è rifiutata, il motivo del rifiuto è indicato utilizzando una delle seguenti formule

h) data di nascita errata.

2. L'amministrazione comunale indica su ogni lista il numero di firme valide e il numero delle firme nulle. L'attestazione è datata e firmata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

1. Su richiesta dell'autorità competente per convalidare formalmente l'iniziativa popolare, la richiesta di referendum o la mozione popolare, l'amministrazione comunale deve porre rimedio ai difetti che riguardano l'attestazione.

2. È necessario eliminare i difetti quando

a) l'attestazione della qualità di elettrice o elettore non è stata redatta in conformità con le formalità richieste;

b) il rifiuto dell'attestazione non è motivato;

c) il o la firmataria può essere facilmente identificata, nonostante indicazioni incomplete.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

Una volta depositate, le liste di firme non possono essere né restituite né consultate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - Capitolo 6 Iniziativa, Referendum e Mozione Popolare

Quando un'iniziativa e un controprogetto sono sottoposti insieme al voto popolare, le questioni vengono poste nel modo seguente

Risposta "sì" o "no"

1.

Accettate l'iniziativa popolare

"..................................."?

Risposta "sì" o "no"

2.

Accettate il controprogetto del

Gran Consiglio * "..................................."?

( * se del caso, il controprogetto del

Consiglio Generale)

Iniziativa

Controprogetto

3.

Questione sussidiaria

Se il popolo accetta sia l'iniziativa che il controprogetto, quale tra l'iniziativa o il controprogetto deve entrare in vigore?

Esprimete la vostra scelta mettendo una croce nella casella appropriata così

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - CAPITOLO 7 Disposizioni finali

Il regolamento di attuazione della legge sui diritti politici, del 15 maggio 1985 [7], è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - CAPITOLO 7 Disposizioni finali

Il presente regolamento deve essere approvato dalla Confederazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - CAPITOLO 7 Disposizioni finali Regolamento d'esecuzione della legge sui diritti politici

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte della Confederazione.

2. Esso sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

Regolamento approvato dalla Confederazione il 21 febbraio 2003.

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