Legislator Giurisprudenza & Legislazione
141 LDPGPR CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali (LDP)

222 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (222)

Art. premier Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Campo di applicazione Art. 2 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - In materia cantonale Art. 3 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 4 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 5 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Domicilio politico Art. 6 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6E Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 6F Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Scheda elettorale Art. 6G Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Votazione comunale Art. 7 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Autorità competente Art. 8 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 9 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Materiale di voto Art. 9A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 10 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Spese di scrutinio Art. 11 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Convocazione degli elettori Art. 12 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Uffici elettorali e di spoglio Art. 12A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 13 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli uffici Art. 14 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Convocazione degli uffici Art. 15 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Indennizzo dei membri degli uffici Art. 16 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Locali di voto e di scrutinio Art. 17 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Luogo di votazione Art. 18 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Giorno della votazione Art. 19 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 20 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Formalità del voto Art. 21 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Voto presso l'ufficio elettorale Art. 22 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Sorveglianza del voto Art. 23 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Voto per corrispondenza Art. 24 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Voto degli elettori anziani, malati o disabili Art. 25 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Segretezza del voto Art. 26 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Schede bianche e schede nulle Art. 26A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Non considerazione di un voto Art. 26B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 26C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 27 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Verbale dello scrutinio Art. 28 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Pubblicazione del risultato degli scrutini Art. 29 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 30 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Durata dei mandati Art. 31 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Eleggibilità Art. 32 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Domicilio degli eletti Art. 33 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Incompatibilità di funzione Art. 33A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 34 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Incompatibilità relative alla parentela Art. 34A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 35 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Membro del Consiglio di Stato all'Assemblea federale Art. 36 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Incompatibilità in materia comunale Art. 37 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Calendario delle elezioni Art. 38 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Circoscrizione elettorale Art. 39 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Denominazione dei gruppi politici Art. 40 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Stemmi e colori delle collettività pubbliche Art. 41 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 42 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Affissione Art. 43 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 44 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 44A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Regioni elettorali Art. 44B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Calcolo del numero di seggi garantiti Art. 44C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ripartizione dei seggi Art. 45 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Deposito delle liste delle candidate e dei candidati Art. 46 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Contenuto della lista Art. 47 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Firme multiple Art. 48 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ritiro della firma Art. 49 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 50 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Apparentamento Art. 51 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Candidature multiple Art. 52 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 53 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 54 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Pubblicazione delle liste definitive Art. 55 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Forma delle schede elettorali Art. 56 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 57 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Suffragi di lista Art. 58 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Voti multipli, voti in eccesso Art. 58A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 59 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Verbale dello scrutinio Art. 60 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ripartizione dei seggi tra le liste Art. 61 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 62 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Seggi soprannumerari Art. 63 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Elezione tacita Art. 63A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 63B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 63C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 63D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 64 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Vacanza del seggio durante la legislatura Art. 65 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Elezione complementare Art. 66 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 67 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 68 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Deposito delle liste dei candidati Art. 69 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Contenuto della lista Art. 70 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 71 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ritiro della firma Art. 72 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Consultazione delle liste Art. 73 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Candidatura rifiutata Art. 74 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 75 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Rinvio delle elezioni Art. 76 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Pubblicazione delle liste definitive Art. 77 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Bollettino Art. 77A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 78 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Modalità di voto Art. 79 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 80 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli eletti Art. 81 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ballottaggio Art. 82 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Candidatura per il secondo turno Art. 83 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Modalità di voto Art. 84 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli eletti al secondo turno Art. 85 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 86 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 87 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Sistema elettorale Art. 87A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 88 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Deposito delle liste delle candidate e dei candidati Art. 88A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 88B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 88C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Rinvio dell'elezione Art. 88D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 88E Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 88F Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Pubblicazione Art. 88G Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 89 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Indennità Art. 90 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Composizione del Consiglio generale Art. 91 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 92 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Sistema della rappresentanza proporzionale Art. 93 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 94 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Disposizioni comuni Art. 95 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Supplenti Art. 95A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 95B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Sistema della rappresentanza proporzionale Art. 95C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 95D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Disposizioni comuni Art. 95E Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Norme generali Art. 95F Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Garanzia di un seggio per gli antichi comuni Art. 95G Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 95H Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 95I Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 95J Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Vacanza in entrambi i sistemi Art. 96 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Revisione totale Art. 97 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Revisione parziale Art. 98 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio Art. 99 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Annuncio dell'iniziativa Art. 100 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Elenchi di firme Art. 101 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Modalità di firma Art. 102 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Attestazione Art. 103 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Rifiuto della certificazione Art. 104 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Difetti della certificazione Art. 105 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Termine per il deposito dell'iniziativa Art. 106 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 107 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 108 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 109 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Trattamento dell'iniziativa volta alla revisione parziale della Costituzione Art. 110 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Trattamento dell'iniziativa legislativa Art. 111 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 111A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Contro-progetto Art. 112 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Misure di pubblicità Art. 113 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Votazione su un'iniziativa e un controprogetto Art. 114 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Rapporto al Gran Consiglio Art. 115 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e oggetto Art. 116 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Esercizio del diritto Art. 117 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 117A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e oggetto Art. 117B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Elenchi di firme Art. 117C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 117D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 117E Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Trattamento Art. 117F Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ritiro Art. 117G Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e oggetto Art. 117H Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 117I Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 117J Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Deposito e convalida Art. 117K Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Trattamento Art. 117L Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ritiro Art. 118 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Termine Art. 119 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e oggetto Art. 119A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Annuncio preliminare Art. 119B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 120 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Termine per la richiesta di referendum Art. 121 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Liste di firme Art. 122 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 123 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Esclusione del ritiro Art. 124 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Completamento Art. 125 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 126 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Misure di pubblicità Art. 127 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 128 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e oggetto Art. 129 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 129A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Annuncio preliminare Art. 130 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Termine per la richiesta di referendum Art. 131 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 132 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133C Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Finanziamento dei partiti Art. 133D Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133E Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133F Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Principio e definizione Art. 133G Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Donazione anonima o sotto pseudonimo Art. 133H Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Donazioni a un partito politico Art. 133I Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133J Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133K Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133L Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Diritto applicabile a questi gruppi di persone Art. 133M Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133N Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133O Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133P Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 133Q Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 134 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Oggetto e autorità Art. 135 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Qualità per ricorrere o presentare una reclamazione Art. 136 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 137 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 138 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Rinvio Art. 138A Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Contravvenzioni Art. 138B Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Confisca Art. 139 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 140 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 141 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 142 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 143 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 144 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 145 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 146 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 Art. 147 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984

Testo normativo (222 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

[1] 1 La presente legge si applica alle elezioni e votazioni popolari, nonché alle iniziative popolari, alle mozioni popolari e alle domande di referendum nel cantone e nei comuni.

2. Essa si applica all'organizzazione delle votazioni federali, delle elezioni al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, nonché alle iniziative popolari e alle domande di referendum in materia federale, fatto salvo il diritto federale.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni di esecuzione della presente legge e della legge federale sui diritti politici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[2] Sono elettrici ed elettori in materia cantonale, se hanno compiuto 18 anni

a) le Svizzere e gli Svizzeri domiciliati nel cantone;

b) le Svizzere e gli Svizzeri residenti all'estero che sono iscritti nel registro elettorale di un comune del cantone ai sensi della legislazione federale;

c) le straniere e gli stranieri così come gli apolidi che beneficiano di un permesso di domicilio ai sensi della legislazione federale e che sono domiciliati nel cantone da almeno cinque anni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[3] Sono elettori ed elettrici a livello comunale, se hanno compiuto 18 anni

a) le Svizzere e gli Svizzeri domiciliati nel comune;

b) le Svizzere e gli Svizzeri residenti all'estero che sono iscritti nel registro elettorale del comune in virtù della legislazione federale;

c) le straniere e gli stranieri, così come gli apolidi domiciliati nel comune che beneficiano di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e che hanno avuto residenza nel cantone per almeno un anno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[4] 1 Le persone che, a causa di un'incapacità permanente di discernimento, sono tutelate da una curatela di portata generale o da un mandato per incapacità non hanno diritto di voto.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[5] 1. Gli elettori e le elettrici sono iscritti nel comune dove hanno il loro domicilio civile e dove si sono annunciati all'autorità.

2. Colui o colei che deposita in un comune altri documenti (certificato di nazionalità, documenti provvisori, ecc.) diversi dal suo atto di origine acquisisce il domicilio politico solo a condizione di provare che non è iscritto nel registro degli elettori e delle elettrici del luogo dove è depositato l'atto di origine.

3. Possono costituirsi un domicilio politico che non corrisponde al domicilio come definito dal diritto civile

a) le persone sotto curatela generale;

b) i coniugi che, con l'accordo del coniuge, perché il giudice lo ha ordinato loro o perché la legge li autorizza direttamente, risiedono, con l'intenzione di stabilirvisi, altrove rispetto al domicilio del nucleo familiare comune;

c) i partner registrati ai sensi della legge federale sul partenariato, che, con l'accordo del partner, perché il giudice lo ha ordinato o perché la legge li autorizza direttamente, risiedono, con l'intenzione di stabilirvisi, altrove rispetto al domicilio del nucleo familiare comune;

d) le persone che soggiornano nel luogo di lavoro durante la settimana, in particolare gli studenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[6] 1 Ogni comune tiene un registro delle elettrici e degli elettori.

2. Le elettrici e gli elettori vi sono iscritti d'ufficio quando soddisfano le condizioni legali o quando è stabilito che le soddisferanno il giorno della prossima votazione.

3. Nessuno può essere iscritto in più di un comune.

4. Il registro può essere consultato dalle elettrici e dagli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[7] Prima di ogni elezione o votazione, la cancelleria dello Stato richiede per iscritto a ciascun comune di redigere un registro elettorale specifico per lo scrutinio mediante estrazione dal registro delle elettrici e degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[8] Questo registro elettorale deve contenere

A. Per le elezioni al Consiglio nazionale e le votazioni federali

1. le cittadine e i cittadini svizzeri iscritti nel registro degli elettori;

2. le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero iscritti nel registro degli elettori.

B. Per le elezioni al Consiglio degli Stati, le elezioni al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato e le votazioni cantonali

1. le persone nominate sotto la lettera A, numeri 1 e 2, di cui sopra;

2. le cittadine e i cittadini stranieri così come gli apolidi iscritti nel registro degli elettori e domiciliati nel cantone da almeno cinque anni.

C. Per le elezioni al Consiglio generale e al Consiglio comunale e le votazioni comunali

1. le persone nominate sotto la lettera A, numeri 1 e 2, di cui sopra;

2. le cittadine e i cittadini stranieri così come gli apolidi iscritti nel registro degli elettori e domiciliati nel cantone da almeno un anno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[9] 1 Il registro elettorale deve essere redatto trenta giorni lavorativi prima della data della votazione per le elezioni e le votazioni federali, cantonali e comunali.

2. L'elettrice o l'elettore iscritto nel registro elettorale può votare immediatamente sul piano federale.

3. L'elettrice o l'elettore che arriva dall'estero o da un altro cantone può votare sui piani cantonale e comunale solo se è effettivamente domiciliato nel cantone da almeno trenta giorni lavorativi prima della votazione.

4. L'elettrice o l'elettore che arriva da un altro comune del cantone può continuare a votare sui piani federale e cantonale nel suo precedente comune di domicilio politico fino a quando possa votare nel suo nuovo comune.

5. Se vuole poter votare sul piano comunale nel suo nuovo comune politico, l'elettrice o l'elettore che arriva da un altro comune del cantone deve esservi domiciliato da almeno trenta giorni lavorativi prima della votazione.

6. Per le votazioni federali, le variazioni nel registro centrale delle elettrici e degli elettori effettuate dall'amministrazione comunale vengono considerate fino al martedì precedente la votazione alle ore 17.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[10] 1 Il registro elettorale deve essere inviato tramite il Nodo cantonale dal comune alla cancelleria di Stato trenta giorni lavorativi prima della data fissata per la votazione.

2 Per i comuni non collegati al Nodo cantonale, il registro elettorale è inviato su supporto cartaceo o informatico alla cancelleria di Stato che procede alla sua integrazione nel registro centrale delle elettrici e degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[11] I registri elettorali dei comuni sono uniti dalla cancelleria di Stato per formare il registro centrale delle elettrici e degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[12] 1 L'elettrice o l'elettore riceve, durante ogni scrutinio, una tessera elettorale che gli consente di esercitare il diritto di voto.

2. La cancelleria di Stato provvede a stampare le tessere elettorali per ogni scrutinio.

3. In caso di smarrimento della tessera elettorale e su richiesta dell'elettrice o dell'elettore, il comune di residenza rilascia un duplicato.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per il rilascio del duplicato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Qualità di elettore

[13] Il comune che intende organizzare una votazione comunale contemporaneamente a una votazione federale e/o cantonale deve annunciarlo per iscritto alla cancelleria di Stato almeno due mesi prima della data della votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

1. Il Consiglio di Stato organizza le votazioni del cantone e dei sindacati intercomunali; il Consiglio comunale organizza le votazioni del comune.

2. Il Consiglio di Stato può, su richiesta di un Consiglio comunale, organizzare in via occasionale o permanente le votazioni di un comune.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[14] 1 La Cancelleria di Stato provvede alla stampa delle schede elettorali e delle schede di voto per le elezioni e le votazioni federali e cantonali, nonché per le votazioni delle unioni intercomunali.

2. Il Consiglio comunale provvede alla stampa delle schede di voto e delle schede elettorali per le votazioni e le elezioni del comune.

3. Le schede elettorali sono stampate con la denominazione di cui i partiti politici e i gruppi di elettori hanno acquisito l'uso esclusivo e duraturo.

4. Le schede contengono, subito dopo l'elenco dei candidati, uno spazio libero pari a un quinto della loro superficie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[15] Il materiale elettorale comprende una busta di trasmissione contenente le schede elettorali o di voto, le buste per la votazione, la documentazione relativa allo scrutinio, nonché una tessera elettorale indicante i nomi e cognomi dell'elettrice o dell'elettore, il suo indirizzo, la data dello scrutinio e gli spazi necessari per l'apposizione della sua firma e l'indicazione della sua data di nascita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[16] 1 La cancelleria di Stato, per conto dei comuni e in modo individualizzato, invia simultaneamente alle elettrici e agli elettori di ciascuno di essi il materiale necessario per esercitare il loro diritto di voto presso il seggio elettorale o per corrispondenza.

1bis Il materiale di voto delle elettrici e degli elettori protetti da una misura di protezione dell’adulto è inviato direttamente al loro domicilio.

2. Il materiale di voto deve essere consegnato alle elettrici e agli elettori dei comuni

a) per le elezioni e le votazioni federali, cantonali e comunali al più presto quattro settimane ma al più tardi tre settimane prima del giorno fissato per l'elezione o per la votazione;

b) per l'organizzazione di un secondo turno di scrutinio: dieci giorni al più tardi prima dello scrutinio.

3. Abrogato.

4. Né lo Stato né i comuni possono essere ritenuti responsabili per gli invii arrivati in ritardo.

5. Le schede elettorali o di voto fornite dalla cancelleria di Stato sono altresì messe a disposizione delle elettrici e degli elettori dai comuni nelle amministrazioni comunali e nei locali di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[17] 1 I comuni sostengono le spese relative al funzionamento degli uffici elettorali e di scrutinio.

2. Le spese postali relative all'invio del materiale di voto agli elettori e al rinvio dei voti per corrispondenza da parte di questi ultimi sono interamente a carico dello Stato. Lo Stato può richiedere un contributo finanziario equo ai comuni per le elezioni comunali e ai sindacati intercomunali per le elezioni dei sindacati.

3. Le spese postali relative al rinvio dei voti per corrispondenza depositati presso un ufficio postale estero sono a carico dell'elettore che ricorre ai servizi postali.

4. Abrogato.

5. Tutte le altre spese del voto sono a carico

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[18] 1 Almeno otto settimane prima di ogni votazione, l'autorità competente convoca le elettrici e gli elettori tramite un decreto pubblicato nel Foglio ufficiale e sul sito Internet dello Stato.

2. In occasione delle votazioni comunali, i comuni possono anche, a loro spese, procedere a una convocazione tramite affissioni.

3. Tuttavia, il Consiglio di Stato convoca le elettrici e gli elettori per l'elezione generale dei Consigli generali e quella dei Consigli comunali per mezzo del popolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[19] 1 Ogni comune costituisce un ufficio elettorale e un ufficio di spoglio composti da almeno tre elettori del comune.

2. La partecipazione a questi uffici è un dovere. Un elettore non può sottrarsi senza giustificati motivi.

2bis I candidati e le candidate a un'elezione non possono partecipare allo spoglio del relativo scrutinio.

3. Gli uffici garantiscono il segreto e la regolarità del voto; esercitano, inoltre, la polizia delle operazioni loro affidate. Qualsiasi propaganda o raccolta di firme è vietata nei locali di voto e nelle loro immediate vicinanze.

4. Ciascun ufficio prende le proprie decisioni immediatamente a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il pubblico è ammesso nei locali di spoglio nella misura in cui il normale svolgimento delle operazioni lo consente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[20] I lavori di spoglio possono iniziare la domenica mattina, a condizione che siano prese tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del voto ed escludere qualsiasi manovra che possa influenzarlo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

1 Il Consiglio comunale designa i membri dell'ufficio elettorale e quelli dell'ufficio di scrutinio, il loro presidente e il vicepresidente. Gli uffici designano essi stessi il loro segretario.

2. Con l'autorizzazione del Consiglio di Stato, le stesse persone possono appartenere a entrambi gli uffici.

3. La composizione degli uffici è comunicata alla cancelleria di Stato che la pubblica nel Bollettino ufficiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

[21] 1 La Cancelleria di Stato convoca i membri degli uffici due settimane prima del giorno della votazione in materia federale, cantonale, nonché per l'elezione generale dei Consigli generali e quella dei Consigli comunali da parte del popolo.

2. In materia di votazioni comunali, tale competenza spetta al Consiglio comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

Il comune può corrispondere ai membri degli uffici un'indennità di cui fissa l'importo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni

1. Il comune mette a disposizione degli elettori i locali per il voto e lo scrutinio.

2. In un comune possono esserci diversi locali per il voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

1. Le votazioni si svolgono nei comuni.

2. Il diritto di voto si esercita nel comune in cui l'elettore è iscritto (domicilio politico).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[22] Il giorno ufficiale delle elezioni è la domenica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[23] 1 Il Consiglio di Stato stabilisce gli orari di apertura delle urne.

2. La chiusura avviene la domenica alle dodici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[24] 1. L'elettrice o l'elettore può votare presso il seggio elettorale o per corrispondenza.

2. Il diritto di voto è esercitato mediante schede elettorali o di voto introdotte nelle buste di voto ricevute dall'elettrice o dall'elettore.

3. Il voto per procura è vietato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[25] 1 Per votare, l'elettrice o l'elettore deve presentare la tessera elettorale relativa alla votazione o, in mancanza, il suo duplicato, al seggio elettorale, dopo averla firmata e avervi scritto la propria data di nascita.

2. L'elettrice o l'elettore presenta il proprio materiale di voto e il seggio elettorale convalida il voto mediante l'apposizione del timbro del seggio elettorale sulla busta di voto.

3. Se l'elettrice o l'elettore non è in possesso delle schede elettorali o di voto, delle buste di voto e della documentazione relativa alla votazione, le riceve dal seggio elettorale.

4. L'elettrice o l'elettore deposita personalmente il proprio materiale di voto nell'urna del locale di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[26] Un membro dell'ufficio controlla il deposito della busta di voto nell'urna da parte dell'elettrice o dell'elettore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[27] 1 L'elettrice o l'elettore firma la carta di voto del scrutinio e vi iscrive la sua data di nascita.

2. L'elettrice o l'elettore inserisce le schede elettorali o di voto nelle buste di voto corrispondenti e le mette, insieme alla carta di voto, nella busta di trasmissione.

3. La busta di trasmissione è indirizzata all'ufficio comunale, che mette a disposizione delle elettrici e degli elettori una cassetta postale di dimensioni adeguate per il deposito delle buste di trasmissione, accessibile a qualsiasi ora.

4. Abrogato.

5. La busta di trasmissione deve pervenire all'ufficio comunale prima dell'apertura del seggio elettorale e la sua registrazione deve avvenire prima della chiusura dello scrutinio.

6. L'ufficio comunale apre la busta di trasmissione. Attesta quindi la qualità di elettrice o elettore del votante e deposita le buste di voto, dopo averle timbrate, in un'urna sigillata appositamente destinata al voto per corrispondenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[28] 1 Se presentano richiesta all'ufficio elettorale, le elettrici e gli elettori anziani, malati o disabili, possono esercitare il loro diritto di voto presso il loro luogo di residenza, purché questo si trovi nel loro comune politico, fino a domenica mattina alle ore 11.

2. Le buste elettorali raccolte a domicilio devono essere timbrate e introdotte nell'urna della sede di voto prima della chiusura del scrutinio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 3 Esercizio del diritto di voto

[29] Il segreto del voto deve essere garantito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[30] 1 Sono bianche le schede che non riportano il nome di alcun candidato o alcuna risposta.

2. Sono nulle

a) le schede che non sono state stampate appositamente per la votazione dalla cancelleria di Stato o dal Consiglio comunale, fatte salve le schede elettorali manoscritte;

b) quelle che sono compilate o modificate con mezzi diversi dalla scrittura manuale;

c) quelle che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore;

d) quelle che riportano segni che permettono di riconoscere l'autore;

e) quelle che contengono menzioni ingiuriose o estranee alla votazione;

f) quelle che, sullo stesso oggetto, si trovano in più esemplari all'interno di una busta, a meno che non siano identiche. In quest'ultima eventualità, una sola scheda è considerata valida.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[31] Non sono presi in considerazione le schede elettorali o di voto non contenute in una busta e tutti gli altri documenti estranei al voto trovati nelle urne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[32] Non sono prese in considerazione

a) le buste di voto che non sono accompagnate da una scheda elettorale;

b) le buste di voto accompagnate da una scheda elettorale che non contiene la firma e/o la data di nascita;

c) le buste di voto contenute in una busta di trasmissione che contiene un numero di schede elettorali debitamente compilate (firma e data di nascita) inferiore al numero corrispondente di buste di voto;

d) le buste di trasmissione che arrivano all'ufficio comunale dopo l'apertura del seggio elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[33] Non sono prese in considerazione le buste di voto non timbrate scoperte nell'urna del seggio elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[34] 1 Dopo la chiusura dello scrutinio di una votazione, gli uffici di scrutinio redigono e la cancelleria di Stato riepiloga per ciascun collegio elettorale

a) il numero degli elettori ed elettrici, compreso quello degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero;

b) il numero totale delle schede depositate nelle urne;

c) il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle e il numero delle schede valide;

d) il numero di coloro che accettano e di coloro che respingono;

e) le cause principali di annullamento delle schede.

f) l'insieme dei dati statistici richiesti dalla cancelleria di Stato.

2. Il risultato di un'elezione è stabilito secondo le regole dell'articolo 59, se lo scrutinio ha luogo secondo il sistema della rappresentanza proporzionale, secondo quelle dell'articolo 79, se lo scrutinio ha luogo secondo il sistema maggioritario.

3. Le schede bianche e le schede nulle non sono prese in conto per l'elaborazione del risultato di una votazione e di un'elezione.

4. Un risultato molto stretto impone il riconteggio dei voti solo se è stato reso verosimile che si siano verificate irregolarità e che la loro natura e portata abbiano potuto influenzare significativamente il risultato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

La Cancelleria di Stato verifica e pubblica il risultato delle votazioni nel Bollettino ufficiale. Riporta il contenuto dell'articolo 136, comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 4 Risultati

[35] 1 Il Gran Consiglio convalida il risultato della sua elezione e quello dell'elezione dei membri del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato convalida il risultato dell'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati, quello degli altri scrutini cantonali e quello degli scrutini relativi ai consorzi intercomunali. Ne informa il Gran Consiglio.

3. Il Consiglio comunale convalida il risultato degli scrutini comunali. Ne informa il Consiglio generale.

4. Il risultato di uno scrutinio non può essere convalidato prima della scadenza dei termini di ricorso e di reclamo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[36] 1. Tutti i mandati durano quattro anni e sono rinnovabili.

2. È riservata una durata differente dovuta all'anticipo o al ritardo dell'elezione generale in relazione a una fusione di comuni.

3. In caso di elezione complementare, i mandati terminano con la legislatura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[37] 1 Gli elettori e le elettrici di nazionalità svizzera sono eleggibili nel collegio elettorale dove sono elettori. Sono altresì eleggibili, in materia comunale, gli elettori e le elettrici stranieri.

2. Sono altresì eleggibili al Consiglio di Stato le svizzere e gli svizzeri domiciliati in un altro cantone svizzero che esercitano i diritti civili e non sono colpiti da ineleggibilità mediante sentenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

Gli eletti devono essere domiciliati nella loro circoscrizione elettorale, altrimenti perdono il beneficio della loro elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[38] 1 Nessuno può essere membro simultaneamente del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un'autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.

2. I membri del personale dell'amministrazione cantonale non possono essere membri simultaneamente né del Consiglio di Stato né, salvo eccezioni stabilite dalla legge, di alcuna autorità giudiziaria.

3. Le funzioni dell'amministrazione cantonale incompatibili con la qualità di deputato o di deputato supplente del Gran Consiglio sono menzionate in un allegato alla presente legge.

4. In caso di incompatibilità di funzione diverse da quelle proprie del Gran Consiglio, il termine di opzione è di dieci giorni. In assenza di scelta, la nuova funzione prevale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[39] Il trattamento dei casi di incompatibilità di funzione propri del Gran Consiglio è disciplinato dalla legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[40] 1 I coniugi, i partner registrati ai sensi della legge federale o cantonale sul partenariato, persone che conducono di fatto una vita di coppia, genitori o affini fino al terzo grado non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di Stato.

2. Salvo diverso accordo intervenuto entro dieci giorni tra gli eletti, rimane solo a beneficio della sua elezione secondo l'ordine dei criteri seguenti

a) il consigliere di Stato eletto più anticamente al governo;

b) il consigliere di Stato che ha ottenuto il maggior numero di voti durante l'elezione che provoca l'incompatibilità;

c) in caso di parità di voti o di elezione tacita, il consigliere di Stato designato dalla sorte;

d) in caso di parità di voti o di elezione tacita al secondo turno, il consigliere di Stato che ha ottenuto più voti al primo turno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[41] 1 Nessun membro del Consiglio comunale può sedere nel Gran Consiglio.

2. Quando a seguito di un'elezione si verifica un caso di incompatibilità di questo tipo, la persona interessata deve scegliere quale dei due mandati desidera conservare.

3. Il termine per l'opzione è di dieci giorni; in assenza di scelta, la nuova funzione prevale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

1. Soltanto due membri del Consiglio di Stato possono sedere nell'Assemblea federale, di cui uno soltanto nel Consiglio degli Stati.

2. Quando, a seguito di un'elezione, questi numeri sono superati, rimane soltanto a beneficio della sua elezione al governo, salvo rinuncia avvenuta entro dieci giorni, il consigliere di Stato designato secondo l'ordine dei criteri seguenti

a) il consigliere di Stato che siede da solo in una delle due Camere federali;

b) il consigliere di Stato eletto più a lungo nel governo, in caso di elezione al Consiglio di Stato;

c) il parlamentare federale in carica da più tempo, in caso di elezione in una delle due Camere federali;

d) il consigliere di Stato che ha ottenuto più voti durante l'elezione che causa l'incompatibilità;

e) in caso di parità di voti o di elezione tacita al primo turno, il consigliere di Stato designato dal sorteggio;

f) in caso di parità di voti o di elezione tacita al secondo turno, il consigliere di Stato che ha ottenuto più voti al primo turno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

La legge sulle comuni stabilisce le incompatibilità in materia comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[42] 1 L'elezione del Gran Consiglio e quella del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente, in linea di principio, nel corso del mese di aprile.

2. L'elezione dei consiglieri agli Stati avviene lo stesso giorno di quella dei consiglieri nazionali.

3. L'elezione dei Consigli generali e quella dei Consigli comunali da parte del popolo avvengono simultaneamente in tutto il cantone, in linea di principio, nel corso del mese di maggio.

4. In caso di processo di fusione di comuni, queste elezioni possono essere

– anticipate o posticipate, per i comuni coinvolti in un progetto di fusione accettato dal popolo, in modo da consentire l'entrata in carica delle autorità del nuovo comune il 1° gennaio che precede o che segue;

– posticipate, per i comuni coinvolti in un progetto di fusione approvato dai Consigli generali prima della convocazione degli elettori per le elezioni comunali generali. Questo rinvio deve consentire l'entrata in carica il 1° gennaio successivo per le autorità del nuovo comune, rispettivamente per le autorità che saranno elette nei comuni originari in caso di rifiuto del progetto di fusione da parte del popolo.

5. Il Consiglio di Stato stabilisce la data delle elezioni cantonali e delle elezioni comunali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[43] La circoscrizione elettorale è

a) il cantone per l'elezione del Consiglio di Stato, quella dei deputati al Consiglio degli Stati e quella del Gran Consiglio;

b) il comune per l'elezione del Consiglio generale e del Consiglio comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[44] 1 I partiti politici e i gruppi di elettori possono richiedere per iscritto alla cancelleria di Stato l'uso esclusivo e duraturo di una denominazione per le loro schede elettorali.

2. Questo diritto all'uso esclusivo si estingue se non è stato utilizzato per quattro anni.

3. In caso di conflitto, decide il Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[45]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

[46] Quando la legge prevede il sorteggio, l'operazione spetta a una commissione di almeno tre membri designati dall'autorità che organizza la votazione, salvo disposizioni contrarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - Capitolo primo Disposizioni generali

Il Consiglio comunale mette a disposizione dei pannelli per l’affissione, dove ogni partito o gruppo di elettori che abbia presentato una lista può affiggere gratuitamente i propri manifesti per tutta la durata del periodo elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[47] 1 Il Gran Consiglio è composto da cento deputati eletti dal popolo secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

2. Ogni regione elettorale ha diritto a un numero di seggi garantiti determinato ai sensi dell’articolo 44b, ma almeno quattro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[48]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[49] I comuni del cantone sono riuniti in regioni elettorali come segue

1. Regione del Litorale

Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise.

2. Regione delle Montagne

Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel.

3. Regione del Val-de-Ruz

Val-de-Ruz.

4. Regione del Val-de-Travers

La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Val-de-Travers.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[50] 1 Il numero di seggi garantiti a ciascuna regione elettorale è definito dalla cancelleria dello Stato sulla base del censimento cantonale dell'anno penultimo precedente l'elezione, secondo le seguenti regole

a) la popolazione residente del cantone è divisa per 50. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto costituisce il quoziente;

b) ogni regione ha diritto a un numero di seggi garantiti equivalente alla sua popolazione residente divisa per il quoziente, con il quoziente così ottenuto arrotondato all'unità superiore;

c) ogni regione la cui popolazione residente è inferiore a 4 volte il primo quoziente ha diritto a quattro seggi garantiti.

2. I seggi garantiti sono attribuiti a candidati domiciliati nella regione elettorale interessata.

3. I seggi sono garantiti solo all'inizio della legislatura.

4. In caso di vacanza di un seggio nel corso della legislatura, lo stesso viene riassegnato conformemente all'articolo 64.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[51] 1 La ripartizione dei seggi avviene secondo il sistema proporzionale sull'insieme del cantone.

2. Le persone elette lo sono a titolo provvisorio nelle regioni in cui il numero di eletti è superiore al numero di seggi garantiti.

3. Se una regione elettorale non ottiene tanti eletti quanti sono i suoi seggi garantiti (di seguito: "regione deficitaria"), i seggi garantiti non occupati vengono assegnati secondo le seguenti regole

a) se più regioni sono deficitari, alla più piccola viene data priorità nell'assegnazione dei suoi seggi garantiti;

b) sono identificate le liste che contengono almeno un subentrante domiciliato nella regione deficitaria e almeno un eletto provvisorio domiciliato in un'altra regione;

c) per ciascuna lista così identificata, il numero di suffragi del primo dei subentranti della regione deficitaria è diviso per il numero di suffragi dell'eletto provvisorio della stessa lista che ha ottenuto il minor numero di suffragi;

d) il primo dei subentranti della regione deficitaria che ottiene il dividendo più alto conformemente alla lettera che precede è confermato eletto al posto del meno bene eletto provvisorio della stessa lista;

e) se nessuna lista contiene un subentrante domiciliato nella regione deficitaria o un eletto provvisorio in un'altra regione, la regione deficitaria perde la garanzia dei seggi.

4. Una volta che tutti i seggi garantiti sono stati assegnati, o dopo la constatazione dell'impossibilità di assegnarli conformemente al comma che precede, gli eletti vedono confermata la loro elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[52] 1 Le liste dei candidati devono essere depositate presso la Cancelleria di Stato entro e non oltre mezzogiorno del lunedì dell'ottava settimana precedente l'elezione.

2. La Cancelleria di Stato pubblica senza indugio le liste depositate sul Foglio ufficiale e sul sito Internet dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[53] 1 Una lista non può contenere più nomi di quanti siano i seggi da assegnare né più di una volta il nome di un candidato.

2. Ogni lista deve contenere la firma manoscritta di almeno tre elettrici ed elettori. La persona il cui nome compare per prima tra i firmatari della lista è considerata come mandataria e la seconda come supplente.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

1. Nessuno può firmare più di una lista di candidati.

2. Qualsiasi infrazione a questa regola comporta la nullità delle firme.

3. Qualsiasi firma annullata può essere sostituita entro le quarantotto ore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della lista.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

Gli elettori possono prendere visione delle liste dei candidati e dei nomi dei firmatari presso la cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[54] 1 Le liste non possono essere collegate.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

**[55] 1 Nessuno può essere candidato o candidata su più di una lista.

2. La cancelleria di Stato invita, se del caso, il candidato o la candidata a scegliere una lista al più tardi entro il venerdì a mezzogiorno dell'ottava settimana che precede l'elezione.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[56] Ogni elettrice o elettore proposto come candidata o candidato può rinunciare alla propria candidatura mediante una dichiarazione scritta indirizzata alla cancelleria di Stato entro venerdì a mezzogiorno dell'ottava settimana che precede le elezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[57] 1 La cancelleria di Stato elimina d'ufficio le candidature rinunciate o contrarie alla legge e le candidature in sovrannumero alla fine della lista.

2. Fatte salve le candidature in sovrannumero, il mandante della lista può sostituire le candidature eliminate dalla cancelleria di Stato al più tardi fino al mercoledì a mezzogiorno della settima settimana precedente l'elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[58] La Cancelleria di Stato pubblica nel Foglio Ufficiale e sul sito Internet dello Stato le liste definitive corredate della loro denominazione e del numero d'ordine che essa attribuisce, al più tardi il venerdì della settima settimana precedente l'elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[59] 1. Le schede elettorali sono stampate o manoscritte.

2. Le uniche schede stampate valide sono quelle che sono state appositamente stampate per l'elezione dalla cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[60] 1 Ogni elettore dispone di tanti suffragi quanti sono i seggi da assegnare. Il cumulo dei suffragi non è ammesso.

2. Ogni elettore vota utilizzando a sua scelta

a) una scheda stampata senza modificarla o;

b) una scheda stampata che ha modificato di suo pugno cancellando il nome di candidati (latoisage) o inserendo il nome di candidati di altre liste (panachage) o;

c) una scheda manoscritta sulla quale ha scritto i nomi di candidati e, se del caso, attribuito i suffragi rimanenti alla lista di sua scelta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[61] 1 I suffragi che non sono assegnati a candidati sono attribuiti alla lista la cui denominazione o il numero d'ordine figura sulla scheda.

2. In caso di divergenza tra la denominazione e il numero d'ordine, figurante sulla scheda, è la denominazione che prevale.

3. Se la scheda non porta né denominazione né numero d'ordine, se questi sono stati cancellati o se la scheda ne riporta più d'uno, i suffragi non utilizzati sono considerati bianchi.

4. Il suffragio dato a una persona che non è candidata conta come suffragio di lista.

5. Su una scheda stampata, la menzione aggiunta manualmente dall'elettrice o dall'elettore e attribuendo suffragi complementari a una o più altre liste non è presa in considerazione; i suffragi complementari sono attribuiti alla lista figurante sulla scheda.

6. Su una scheda manoscritta senza denominazione, la menzione attribuendo suffragi complementari a più di una lista non è presa in considerazione; i suffragi non utilizzati sono considerati bianchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

1 Nessun candidato può ricevere più di un voto per scheda. I suffragi supplementari sono cancellati. Questi ultimi contano come voti di lista quando la scheda porta una denominazione o un numero d'ordine.

2. Il nome dei candidati in sovrannumero è cancellato, a partire dagli ultimi iscritti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[62]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[63] 1. Dopo la chiusura del voto, gli uffici di scrutinio redigono e comunicano alla cancelleria di Stato

a) il numero delle elettrici e degli elettori, compreso quello delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero;

b) il numero totale delle schede depositate nelle urne, quello delle schede bianche, quello delle schede nulle e quello delle schede valide;

c) il numero di voti ottenuti da ciascun candidato di ogni lista (voti nominali);

d) il numero di voti non nominali ottenuti da ciascuna lista (voti complementari);

e) il totale dei voti nominali e dei voti complementari ottenuti da ciascuna delle liste (voti di lista);

f) abrogato;

g) il numero di voti bianchi;

h) le cause principali di annullamento delle schede;

i) l'insieme dei dati statistici richiesti dalla cancelleria di Stato.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[64] 1 La Cancelleria di Stato ripartisce i seggi tra le liste secondo le seguenti regole

a) la lista che non ottiene almeno il 3% dei voti validi è esclusa dalla ripartizione. I voti raccolti da questa lista non vengono considerati per la ripartizione dei seggi tra le liste;

b) il numero totale dei voti validi (voti di lista) di tutte le liste è diviso per il numero, più uno, dei seggi da attribuire. Il numero intero immediatamente superiore al risultato ottenuto costituisce il quoziente elettorale;

c) ogni lista ottiene tanti seggi quanti il numero dei suoi voti contiene volte il quoziente elettorale;

d) se non tutti i seggi sono ripartiti, il numero totale dei voti validi di ogni lista è diviso per il numero, più uno, dei seggi che essa ha già ottenuto. Un seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto. L'operazione è ripetuta finché rimangono seggi da ripartire. In caso di parità di quoziente per l'ultimo seggio, decide la sorte.

2. Abrogato.

3. Il Consiglio di Stato nomina una commissione composta da tre membri per procedere al sorteggio previsto alla lettera d del presente articolo. I mandatari delle liste interessate possono assistere al sorteggio.

4. La Cancelleria di Stato tiene a disposizione dei mandatari delle liste il dettaglio delle operazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[65] 1. Sono eletti, in corrispondenza al numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nominativi.

2. In caso di parità di voti nominativi, decide la sorte.

3. L'articolo 44c della presente legge è riservato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

Se una lista ottiene più seggi di quanti candidati possiede, si procede a un'elezione supplementare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

Se i candidati non sono più numerosi dei seggi da assegnare, sono eletti senza voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[66] 1 I deputati supplenti sono eletti contemporaneamente e sulla stessa lista dei deputati del Gran Consiglio.

2. I deputati supplenti e i supplenti vengono inseriti nella lista dopo i membri eletti al Gran Consiglio nell'ordine dei voti nominali ottenuti.

3. In caso di parità di voti nominali, decide la sorte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[67] Le liste hanno diritto a deputati supplenti secondo la seguente ripartizione

e) oltre venti seggi: cinque supplenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[68] Un deputato o una deputata supplente può rinunciare al proprio status, perdendolo quindi definitivamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[69] Le disposizioni dei capitoli primo e secondo del titolo secondo della presente legge, ad esclusione degli articoli 44a a 44c, sono applicabili all'elezione dei deputati supplenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

[70] 1 In caso di vacanza di seggio durante la legislatura, il deputato o la deputata che lascia il Gran Consiglio è sostituito-a dal primo o dalla prima dei deputati supplenti della stessa lista. Se quest'ultimo o quest'ultima rifiuta il seggio, perde definitivamente il suo status di deputato-a supplente e il o la deputato-a supplente successivo-a prende il suo posto.

2. Se non ci sono più deputati supplenti, si procede a un'elezione complementare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

1. Il partito politico o il gruppo di elettori interessato può designare un candidato aggiuntivo che viene eletto senza voto.

2. In mancanza di designazione nel termine di tre settimane stabilito dal Consiglio di Stato, quest'ultimo convoca gli elettori.

3. L'elezione avviene a maggioranza relativa, se un solo seggio è vacante; avviene secondo il sistema della rappresentanza proporzionale se più seggi sono vacanti. Il Consiglio di Stato può abbreviare i termini relativi al deposito e alla pubblicazione delle liste.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 2 Elezione del Gran Consiglio

La Cancelleria di Stato pubblica il nome del nuovo deputato nel Foglio ufficiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è composto da cinque membri eletti dal popolo al primo turno a maggioranza assoluta, al secondo a maggioranza relativa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[71] Le liste delle candidate e dei candidati devono essere depositate presso la cancelleria di Stato entro mezzogiorno del lunedì dell'ottava settimana precedente l'elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[72] 1 Una lista non può contenere più di cinque nomi né più di una volta il nome di un candidato.

2. Ogni lista deve contenere la firma autografa di almeno tre elettrici o elettori domiciliati nel cantone. La persona il cui nome appare come primo tra i firmatari della lista è considerata come mandatario e la seconda come supplente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

1. Nessuno può firmare più di una lista di candidati.

2. Qualsiasi infrazione a questa regola comporta la nullità delle firme.

3. Qualsiasi firma annullata può essere sostituita entro le quarantotto ore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

Un elettore non può ritirare la sua firma dopo il deposito della lista.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

Gli elettori del cantone possono prendere visione delle liste dei candidati e dei nomi dei firmatari presso la cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[73] L'elettrice o l'elettore proposti come candidati possono rinunciare alla candidatura tramite una dichiarazione scritta, indirizzata alla cancelleria dello Stato entro e non oltre il venerdì a mezzogiorno dell'ottava settimana che precede le elezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[74] 1 La Cancelleria di Stato annulla d'ufficio le candidature contrarie alla legge o quelle in eccesso alla fine della lista.

2. La o il mandatario della lista può correggerla al più tardi fino al mercoledì a mezzogiorno della settima settimana che precede l'elezione.

3. La o il mandatario della lista può completarla solo se una candidata o un candidato diventa ineleggibile o ha ritirato la propria candidatura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[75] Se un candidato o una candidata diventa ineleggibile tra il mercoledì a mezzogiorno della settima settimana che precede le elezioni e la chiusura del voto, l'elezione è annullata e rinviata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[76] La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio Ufficiale e sul sito Internet dello Stato le liste definitive complete della loro denominazione e del numero d'ordine ad esse attribuito, al più tardi il venerdì della settima settimana che precede l'elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

1 Un bollettino elettorale non può contenere più di cinque nomi.

2. Un partito politico o un raggruppamento di elettori può inserire su un bollettino elettorale i nomi di candidati di altre liste.

3. È richiesto l'accordo dei rappresentanti delle liste e dei candidati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[77] 1 Le schede elettorali sono stampate o manoscritte.

2. Le uniche schede stampate valide sono quelle che sono state stampate dalla cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[78] 1 Ogni elettore dispone di cinque voti, che esprime utilizzando un solo scheda

– iscrivendo il nome di candidati di altre liste;

2. L'elettore può attribuire un solo voto a ciascun candidato. I voti supplementari sono annullati.

3. Il voto attribuito a una persona che non è candidata è nullo.

4. Il nome dei candidati in soprannumero è annullato, a partire dagli ultimi iscritti.

5. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[79] 1 Dopo la chiusura dello scrutinio, gli uffici di spoglio redigono e comunicano alla cancelleria di Stato che riepiloga per il cantone

a) il numero degli elettori e delle elettrici, compreso quello delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero;

b) il numero totale delle schede depositate nelle urne;

c) il numero delle schede valide; quello delle schede bianche e quello delle schede nulle;

d) il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato;

e) le principali cause di annullamento delle schede;

f) l'insieme dei dati statistici richiesti dalla cancelleria di Stato.

2. Più schede valide contenute in una busta sono assimilate a una sola scheda durante lo spoglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[80] 1 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più della metà del numero dei voti validi (maggioranza assoluta) e il maggior numero di suffragi.

2. In caso di parità dei suffragi per l'ultimo seggio, un nuovo scrutinio, al massimo entro tre settimane dopo il primo, determina i candidati.

3. In caso di ulteriore parità dei suffragi, decide la sorte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[81] 1 Se rimangono seggi da assegnare, si procede a un secondo turno di scrutinio per i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta.

2. Il secondo turno dello scrutinio ha luogo al massimo entro tre settimane dopo il primo turno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[82] 1 Solo i/le candidati/e che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti nel primo turno di scrutinio possono partecipare al secondo turno.

2. La candidatura di una persona che non ha partecipato al primo turno è ammessa solo per sostituire un candidato divenuto inammissibile nel frattempo.

3. Le candidature devono essere presentate alla cancelleria di Stato, dal mandatario della lista sulla quale figurano, al più tardi entro il martedì a mezzogiorno successivo al primo turno. Se figurano su una nuova lista, quest'ultima deve essere firmata da almeno tre elettori, conformemente agli articoli 69 e 70.

4. Quando il numero dei candidati è inferiore al numero di seggi da assegnare per l'elezione al secondo turno, l'articolo 86 si applica per analogia al seggio rimasto vacante.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

Ogni elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi da assegnare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

[83] 1. Sono eletti, per i seggi da assegnare, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

2. In caso di parità di voti per l'ultimo seggio, un nuovo scrutinio, entro tre settimane al massimo dal primo, decide tra i candidati.

3. In caso di ulteriore parità di voti, si procede per sorteggio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

Se i candidati, al primo o al secondo turno, non sono più numerosi dei seggi da assegnare, essi sono eletti senza voto (elezione tacita).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato

1. In caso di vacanza del seggio durante il periodo legislativo, si procede a un'elezione suppletiva entro sei mesi, secondo il sistema maggioritario a due turni.

2. Il sostituto è eletto per la restante durata del periodo legislativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[84] 1 I due deputati o deputate al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

2. Il distretto elettorale è il cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[85] 1 Due o più liste possono essere apparentate mediante una dichiarazione scritta concordante dei loro mandatari, presentata alla cancelleria di Stato al più tardi entro il lunedì della sesta settimana che precede le elezioni.

2. L'apparentamento deve essere indicato sulla lista e sulle schede elettorali che riproducono le liste. Se l'apparentamento non è indicato sulla scheda, non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e la distribuzione dei seggi tra le liste.

3. Il sotto-apparentamento è vietato.

4. Le liste apparentate sono considerate come un'unica lista. I seggi che essa ottiene sono ripartiti tra le liste apparentate secondo le regole dell'articolo 60, con l'eccezione della lettera a (quorum).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[86] 1 Le liste delle candidate e dei candidati devono essere depositate presso la cancelleria di Stato entro e non oltre mezzogiorno del lunedì dell'ottava settimana che precede l'elezione.

2. La cancelleria di Stato pubblica senza indugio le liste depositate sul Foglio ufficiale e sul sito Internet dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[87] 1 Una lista non può contenere più di due nomi né più di una volta il nome di una candidata o di un candidato.

2. Ogni lista deve contenere la firma autografa di almeno tre elettrici o elettori domiciliati nel cantone.

3. La persona il cui nome compare per prima tra i firmatari della lista è considerata come mandataria e la seconda come supplente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[88] 1 La cancelleria di Stato cancella d'ufficio le candidature ritirate o contrarie alla legge e quelle in eccedenza alla fine della lista.

2. La persona designata come mandatario della lista può correggerla al più tardi fino a mercoledì a mezzogiorno della settima settimana precedente le elezioni.

3. Questa persona può completare la lista solo se una candidata o un candidato diventa ineleggibile o ha ritirato la sua candidatura.

4. La sostituzione deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta della nuova candidata o del nuovo candidato che accetta la sua candidatura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[89] 1 Se una candidata o un candidato diventa ineleggibile tra il mercoledì a mezzogiorno della settima settimana precedente l'elezione e la chiusura del voto, l'elezione è annullata e rinviata.

2. Il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie e stabilisce i termini.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[90] 1. Ogni elettore o elettrice dispone di due voti.

2. Il cumulo dei voti non è ammesso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[91] 1 In caso di vacanza di seggio durante la legislatura, la deputata o il deputato che lascia il Consiglio degli Stati è sostituito dalla candidata o dal candidato della stessa lista che non è stato eletto durante l'ultima elezione.

2. Se questa persona rifiuta il seggio vacante, si procede a un'elezione suppletiva.

3. L'elezione si svolge a maggioranza relativa se è vacante un solo seggio.

4. In assenza contemporanea di candidate o candidati su entrambe le liste interessate, l'elezione si svolge secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

5. Il Consiglio di Stato può abbreviare i termini che riguardano il deposito e la pubblicazione delle liste.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[92] La cancelleria di Stato pubblica il nome del nuovo deputato o della nuova deputata nel Bollettino ufficiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[93] 1 Gli articoli 47 a 49, 51 e 52, 54, 55, 56, capoverso 2 e 57 a 63 si applicano per analogia in caso di elezione secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

2. Lo stesso vale, in caso di elezione a maggioranza relativa, per gli articoli 77, 78, 79, 84 e 85.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 4 Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

[94]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[95] 1 Ogni comune ha un Consiglio generale eletto dagli elettori comunali.

2. Il Consiglio generale è composto da un seggio per ogni cinquanta abitanti, ogni frazione di venticinque abitanti e oltre conta come cinquanta. Se la cifra della popolazione, determinata dal penultimo censimento cantonale, dà per il Consiglio generale un numero pari, questo numero è aumentato di un'unità.

3. I comuni possono ridurre a un numero dispari inferiore, ma del 25% al massimo, il numero di seggi nel Consiglio generale calcolato secondo il comma 2. La riduzione è vietata nella misura in cui abbia l'effetto che un seggio al Consiglio generale corrisponda a più di cento cinquanta abitanti.

4. Il numero di seggi nel Consiglio generale non può superare i quarantuno né essere inferiore a quindici.

5. Il comune che intende utilizzare la facoltà riservatagli dal comma 3 sottopone la proposta, una volta noti i risultati del censimento, al Consiglio generale. Quest'ultimo deve pronunciarsi. La sua decisione è soggetta a referendum obbligatorio e la votazione su questo oggetto deve avvenire al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali.

6. In deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, i comuni con meno di 875 abitanti possono ridurre di un numero pari fino a 13, quelli con meno di 775 abitanti fino a 11, e quelli con meno di trecento abitanti fino a nove, il numero di seggi nel Consiglio generale. La procedura prevista nel comma 5 è applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[96] 1 Nelle comuni di 750 abitanti e oltre, l'elezione del Consiglio generale si svolge secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

2. Nelle comuni con meno di 750 abitanti, il Consiglio generale prevede, tramite regolamento, uno dei seguenti sistemi di elezione

b) sistema maggioritario a turno unico.

3. Se una comune desidera passare dal sistema proporzionale al sistema maggioritario, la decisione del Consiglio generale è soggetta a referendum obbligatorio.

4. Il sistema elettorale può essere modificato fino alla fine del mese di dicembre precedente le elezioni comunali, con la votazione su tale oggetto che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[97] Le disposizioni che regolano l'elezione del Gran Consiglio si applicano per analogia all'elezione secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[98] 1. Nel sistema maggioritario a turno unico, una lista può contenere più candidati di quanti siano i seggi da assegnare.

2. Sono eletti, per i seggi da assegnare, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (maggioranza relativa).

3. Per il resto, le disposizioni che regolano l'elezione del Consiglio di Stato sono applicabili per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[99] 1 Le liste delle candidate e dei candidati devono essere firmate da almeno tre elettrici o elettori domiciliati nel comune.

2. Il Consiglio comunale pubblica o fa affiggere almeno una volta le liste depositate.

3. L'elettrice o l'elettore proposto come candidata o candidato può rifiutare la propria candidatura con una dichiarazione scritta al più tardi fino a venerdì a mezzogiorno dell'ottava settimana che precede le elezioni.

4. La o il mandatario della lista può sostituire la candidatura rifiutata al più tardi fino a mercoledì a mezzogiorno della settima settimana che precede le elezioni.

5. Il Consiglio comunale esercita le competenze della cancelleria dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[100] 1 In entrambi i sistemi elettorali, i candidati non eletti sono considerati supplenti per la loro lista nell'ordine del numero di voti nominativi ottenuti. Inoltre, si applicano gli articoli 64 e 65 della presente legge.

2. Se non ci sono più supplenti, l'elezione complementare si effettua a maggioranza relativa se un solo seggio è vacante. Si effettua secondo il sistema applicabile all'elezione principale se diversi seggi sono vacanti.

3. Il Consiglio comunale pubblica il nome del nuovo consigliere generale nella Gazzetta ufficiale.

4. Nei comuni che hanno previsto nel loro regolamento generale un sistema di supplenza per i membri del Consiglio generale, l’elezione dei membri supplenti si effettua secondo il comma 1. Per il resto, le disposizioni che regolano l'elezione del Gran Consiglio sono applicabili per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[101] 1. Il Consiglio generale stabilisce il modo di elezione dei membri del Consiglio comunale.

2. L'elezione del Consiglio comunale da parte del popolo avviene secondo il sistema della rappresentanza proporzionale o il sistema del voto maggioritario a due turni.

3. Ogni modifica del modo di elezione dei membri del Consiglio comunale è sottoposta a referendum obbligatorio. Il sistema può essere modificato fino alla fine del mese di dicembre precedente le elezioni comunali, con la votazione su questo oggetto che deve avvenire al più tardi entro il 31 dicembre.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[102] 1 Le disposizioni che regolano l'elezione del Gran Consiglio si applicano per analogia all'elezione del Consiglio comunale secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

2. Tuttavia, l'articolo 65, comma 1, della presente legge non è applicabile.

3. I comuni rimangono liberi di applicare o meno l'articolo 64, comma 1, in caso di vacanza di un seggio durante la legislatura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[103] Le disposizioni che regolano l'elezione del Consiglio di Stato si applicano per analogia all'elezione del Consiglio comunale secondo il sistema del voto maggioritario a doppio turno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 5 Elezioni comunali

[104] Le disposizioni comuni previste all'articolo 94 della presente legge si applicano per analogia all'elezione del Consiglio comunale da parte del popolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[105] 1 In caso di fusione di comuni, il Consiglio generale e il Consiglio comunale del nuovo comune sono eletti fino alla fine della legislatura, fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, comma 4.

2. I candidati rappresentano il vecchio comune sul cui territorio risiedono.

3. La persona eletta che, nel corso della legislatura, si trasferisce all'interno del comune risultante dalla fusione non perde il beneficio della sua elezione.

4. Le disposizioni che regolano le elezioni comunali sono applicabili fatte salve le disposizioni particolari del presente capitolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[106] 1 Nelle comuni derivanti da una fusione, le antiche comuni possono beneficiare della garanzia di un seggio al Consiglio generale, manifestando la loro volontà nella convenzione di fusione.

2. Tuttavia, l'antica comune nella quale non ci sia alcun candidato all'elezione al Consiglio generale non beneficia di questa garanzia.

3. La garanzia diventa caduco alla fine della legislatura durante la quale la fusione ha effetto. Può tuttavia essere prorogata dalla convenzione di fusione fino alla fine della legislatura successiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[107] 1 Se un ex comune non è rappresentato da nessuna delle persone elette, è eletta la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti in quel comune. L'articolo 95h è riservato.

2. Al momento della loro attribuzione, i seggi garantiti sono assegnati alle liste interessate, la persona eletta a tale titolo prendendo, se necessario, il posto della persona meno votata della lista. Se quest'ultima è l'unica rappresentante di un ex comune, è la persona eletta che la precede immediatamente nella lista a cedere il posto, a condizione che essa non sia l'unica rappresentante di un ex comune. L'operazione è ripetuta fino all'assegnazione del seggio garantito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[108] 1 La persona che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ex comune ma che si trova su una lista che non ha ottenuto un seggio è esclusa dall'elezione.

2. In tal caso, la persona che ha ottenuto il secondo miglior risultato nell'ex comune viene eletta, purché la lista su cui è inserita abbia ottenuto un seggio. Questa operazione viene ripetuta fino all'assegnazione del seggio garantito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[109] 1 Se un antico comune non è rappresentato da nessuna delle persone elette, viene eletta la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti in quel comune.

2. La persona eletta a tale titolo prende, se necessario, il posto della persona eletta con meno voti. Se quest'ultima è l'unico rappresentante di un antico comune, è la persona eletta che la precede immediatamente a cedere il posto, a condizione che quest'ultima non sia l'unico rappresentante di un antico comune. L'operazione è ripetuta fino all'assegnazione del seggio garantito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 6 Elezioni nei comuni derivanti da una fusione

[110] 1 Nel sistema della rappresentanza proporzionale, se una vacanza comporta la perdita del seggio garantito a un vecchio comune, è proclamato eletto il primo dei supplenti della stessa lista che risiede sul territorio di quel comune. In caso contrario, o se quest'ultimo rifiuta il seggio, il primo dei supplenti della stessa lista prende il suo posto.

2 Nel sistema maggioritario a turno unico, se una vacanza comporta la perdita del seggio garantito a un vecchio comune, è proclamato eletto il primo dei supplenti che risiede sul territorio di quel comune. In caso contrario, o se quest'ultimo rifiuta il seggio, il primo dei supplenti prende il suo posto.

3 In entrambi i sistemi, se non ci sono più supplenti che possono rivendicare il seggio garantito, si procede a un'elezione complementare, conformemente alle regole generali dell'articolo 95, ma anche alle regole particolari degli articoli da 95g a 95i.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 1: Iniziativa costituzionale

La revisione totale della Costituzione può essere richiesta da almeno diecimila elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 1: Iniziativa costituzionale

[111] 1 La revisione parziale della Costituzione può essere richiesta da almeno seimila elettori.

2. L'iniziativa mira all'adozione, all'abrogazione o alla modifica da parte del Gran Consiglio di articoli costituzionali.

3. La richiesta di iniziativa assume la forma di un progetto redatto o di una proposta generale. Essa deve rispettare il principio dell'unità della materia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 2: Iniziativa legislativa

[112] 1 Quattromilacinquecento elettrici o elettrici possono chiedere al Gran Consiglio l'adozione, la modifica o l'abrogazione

a) di una legge;

b) di un decreto che comporta una spesa;

c) di un decreto con il quale il Gran Consiglio indirizza un'iniziativa all'Assemblea federale.

2. La domanda d'iniziativa assume la forma di un progetto redatto o di una proposta generale. Deve rispettare il principio dell'unità della materia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. Ogni iniziativa deve essere annunciata per iscritto alla cancelleria di Stato, con un progetto di lista di firme, da almeno cinque elettori; questi sono considerati come gli autori dell'iniziativa (comitato d'iniziativa).

2. Quando il titolo dell'iniziativa è fuorviante o genera confusione, viene rifiutato dalla cancelleria di Stato. Il comitato d'iniziativa viene previamente ascoltato.

3. Se la lista soddisfa le condizioni legali e regolamentari, la cancelleria di Stato pubblica senza indugio nel Foglio ufficiale il titolo e il testo dell'iniziativa, così come la lista dei membri del comitato d'iniziativa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

Le liste delle firme dell'iniziativa devono essere redatte per comune e contenere le seguenti indicazioni

a) il comune politico presso il quale i firmatari sono iscritti nel registro degli elettori;

b) il testo dell'iniziativa e la scadenza del termine per il suo deposito;

c) i nomi, cognomi e indirizzo di almeno cinque membri del comitato d'iniziativa;

d) il testo dell'articolo 101 della legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[113] 1 L'elettore deve apporre di suo pugno in modo leggibile sulla lista il suo cognome, nome, data di nascita e indirizzo, e firmare.

2. Non può firmare più di una volta la stessa iniziativa.

3. Chi appone una firma diversa dalla propria, chi firma per un terzo o chi, intenzionalmente, firma più di una volta è punibile (art. 282 del codice penale svizzero).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. Il Consiglio comunale attesta gratuitamente che i firmatari sono elettori in materia cantonale, se i loro nomi figurano nel registro degli elettori il giorno in cui la lista è stata presentata per l'attestazione.

2. Quando l'elettore ha firmato più volte l'iniziativa, solo una firma è attestata.

3. La richiesta di attestazione avviene prima del deposito dell'iniziativa. Il Consiglio comunale deve agire con diligenza.

4. Quando l'attestazione delle firme non può intervenire prima della data del deposito dell'iniziativa, il Consiglio comunale certifica il deposito delle liste e il numero provvisorio delle firme.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. L'attestazione è rifiutata quando il firmatario non può essere identificato o quando non è elettore del comune indicato nella lista delle firme.

2. Il motivo del rifiuto deve essere indicato nella lista delle firme.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. La Cancelleria di Stato incarica il Consiglio comunale di porre rimedio ai difetti che interessano l'attestazione, se da ciò dipende il buon esito dell'iniziativa. Può farlo essa stessa nel caso in cui il Consiglio rifiuti.

2. Tali difetti possono essere eliminati anche dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dell'iniziativa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. Le liste di firme autenticate o i certificati del loro deposito presso i Consigli comunali devono essere depositati presso la cancelleria di Stato al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione dell'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta ufficiale.

2. Questo termine è rispettato se vengono depositati l'ultimo giorno entro le ore 17. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, le liste possono essere ancora depositate il primo giorno lavorativo successivo, entro le ore 17.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

Sono nulle

a) le firme che figurano su liste che non contengono le indicazioni legali;

b) le firme che non sono state presentate ai Consigli comunali per l'attestazione entro il termine fissato per il deposito dell'iniziativa;

c) le firme che sono state oggetto di un rifiuto di attestazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1 Non appena è in possesso di tutte le liste di firme certificate, la cancelleria di Stato determina se l'iniziativa abbia raccolto entro il termine il numero prescritto di firme valide e pubblica la sua decisione nel Foglio ufficiale, indicando il numero di firme valide e quello delle firme nulle.

2. Comunica ai comuni l'elenco delle firme annullate che è a disposizione degli elettori.

3. Se l'iniziativa ha raccolto entro il termine il numero prescritto di firme valide, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un rapporto preliminare invitandolo a pronunciarsi sulla ricevibilità materiale dell'iniziativa, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

4. Se l'iniziativa è dichiarata ricevibile dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato la trasmette a questo accompagnata da un rapporto entro due anni dalla pubblicazione dei risultati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[114] 1 Il principio della revisione totale della Costituzione è sottoposto a votazione popolare al più tardi diciotto mesi dopo la trasmissione dell'iniziativa al Gran Consiglio.

2. Il Gran Consiglio può proporre il rigetto o l'accettazione.

3. La Costituzione revisionata è sottoposta a sanzione popolare entro un termine massimo di sei mesi dalla decisione definitiva del Gran Consiglio o dell'assemblea costituente e deve, per essere accettata, ottenere la maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato validamente alla votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[115] 1 Il Gran Consiglio deve pronunciarsi sull'iniziativa volta alla revisione parziale della Costituzione entro dodici mesi dalla sua trasmissione.

2. In caso di istanza generale, il Gran Consiglio può

a) approvarla e darvi seguito. Redige quindi un progetto che viene sottoposto al voto popolare;

b) sottoporla direttamente al voto popolare accompagnata o meno da una proposta di rigetto e, se del caso, da un controprogetto ai sensi dell’articolo 111a. In caso di accettazione da parte del popolo, gli sottopone un progetto redatto entro un termine di due anni.

3. In caso di progetto redatto, il Gran Consiglio decide se approvarlo o meno. Il progetto è quindi sottoposto al voto popolare accompagnato o meno da una proposta di rigetto e, se del caso, da un controprogetto ai sensi dell’articolo 111a.

4. La parte riveduta della Costituzione è sottoposta alla sanzione popolare entro un termine massimo di sei mesi dalla decisione definitiva del Gran Consiglio e deve, per essere accettata, ottenere la maggioranza assoluta degli elettori che hanno validamente partecipato alla votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[116] 1 Il Gran Consiglio deve esprimersi sull'iniziativa legislativa entro e non oltre dodici mesi da quando è stata ad esso trasmessa.

2. Se investito di una proposta generale, il Gran Consiglio può

a) approvarla e darle seguito. Redige allora un testo che adotta in una legge o in un decreto;

b) sottoporla direttamente al voto popolare accompagnata o meno da una proposta di rigetto e, se del caso, da un controprogetto ai sensi dell'articolo 111a. In caso di accettazione da parte del popolo, redige entro un termine di due anni un testo che adotta in una legge o in un decreto.

3. Se investito di un progetto redatto, il Gran Consiglio può

a) approvarlo mediante una legge o un decreto;

b) non approvarlo. Il progetto è allora sottoposto al voto popolare accompagnato o meno da una proposta di rigetto e, se del caso, da un controprogetto ai sensi dell'articolo 111a.

4. Abrogato.

5. I progetti e i controprogetti ai sensi dell'articolo 111a sottoposti al voto popolare lo sono al più tardi sei mesi dopo la decisione del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1. L'iniziativa può essere ritirata fino al giorno in cui viene adottata dal Gran Consiglio, o in mancanza, fino al giorno in cui il Consiglio di Stato fissa la data della votazione popolare.

2. Il ritiro è deciso dal comitato d'iniziativa.

3. La dichiarazione di ritiro deve essere firmata dalla maggioranza dei membri del comitato.

4. Essa è comunicata alla cancelleria di Stato e viene pubblicata nel Bollettino ufficiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[117] 1 Nella presente legge, per controprogetto si intende un controprogetto diretto, cioè quello sottoposto al voto popolare contemporaneamente all’iniziativa.

2. Il controprogetto sotto forma di proposta generale o di progetto redatto può avere rango legislativo, costituzionale oppure sotto forma di decreto.

3. In caso di ritiro di un’iniziativa accompagnata

a) da un controprogetto sotto forma di proposta generale, il Gran Consiglio redige, entro un termine di due anni, un testo che adotta in una legge o in un decreto;

b) da un controprogetto sotto forma di progetto redatto, il controprogetto è eventualmente pubblicato nel bollettino ufficiale e sottoposto alle regole abituali riguardanti il referendum (art. 42 e 44 Cst. NE [118]), ma almeno al referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

[119] 1 Il Consiglio di Stato garantisce, all'iniziativa e, se del caso, al controprogetto, una sufficiente pubblicità oggettiva. Deve essere esposto il parere del comitato d'iniziativa.

2. Il testo dell'iniziativa e, se del caso, del controprogetto sono inviati agli elettori insieme al materiale di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

1 Quando un'iniziativa e un controprogetto sono presentati insieme al voto popolare, le seguenti domande sono sottoposte agli elettori sullo stesso scrutinio

2. Accettate il controprogetto del Gran Consiglio?

Domanda sussidiaria

Se il popolo accetta sia l'iniziativa che il controprogetto, è l'iniziativa o il controprogetto che deve entrare in vigore?

2. La maggioranza assoluta è determinata separatamente per ciascuna delle domande.

3. Quando sia l'iniziativa che il controprogetto sono accettati, è il risultato dato dalla risposta alla terza domanda che determina la decisione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO PRIMO Iniziativa popolare in materia cantonale - Sezione 3: Procedura

Il Consiglio di Stato presenta alla prossima sessione del Gran Consiglio un rapporto sul risultato del voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 2 Iniziativa popolare in materia comunale

[120] 1 L'uno per cento degli elettori o delle elettrici del comune può richiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di un regolamento comunale, di una decisione del Consiglio generale (ad esclusione delle nomine) o di un qualsivoglia progetto di interesse comunale.

2. La richiesta di iniziativa assume la forma di un progetto redatto o di una proposta generale. Deve rispettare il principio dell'unità della materia.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 2 Iniziativa popolare in materia comunale

[121] 1. Ogni iniziativa deve essere comunicata per iscritto al Consiglio comunale, accompagnata da un esemplare delle liste di firme.

2. Se la lista soddisfa le condizioni legali, il Consiglio comunale pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale il titolo e il testo dell'iniziativa, nonché l'elenco dei membri del comitato d'iniziativa.

3. Le liste di firme devono essere depositate in un'unica soluzione al Consiglio comunale al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione del testo dell'iniziativa nella Gazzetta ufficiale.

4. Il comitato d'iniziativa è composto da almeno tre elettori.

5. Il Consiglio comunale verifica se l'iniziativa ha raccolto nel termine il numero di firme valide; il Consiglio generale decide della sua ricevibilità materiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 2 Iniziativa popolare in materia comunale

[122] 1 Le disposizioni sull'iniziativa legislativa in ambito cantonale sono applicabili per analogia.

2. Tuttavia, se l'iniziativa ha raccolto entro i termini il numero prescritto di firme valide, il Consiglio comunale la trasmette al Consiglio generale, accompagnata da un rapporto, entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati e quando l'iniziativa assume la forma di una proposta generale ed è sottoposta al voto popolare, il Consiglio generale ha un anno per soddisfarla se viene accettata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[124] 1 Cento elettrici o elettrici possono presentare una mozione popolare al Gran Consiglio.

2. La mozione popolare è la richiesta fatta al Gran Consiglio di imporre al Consiglio di Stato di presentargli un rapporto informativo o un rapporto accompagnato da un progetto di legge o di decreto.

3. Può richiedere l'urgenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[125] Gli elenchi delle firme della mozione popolare devono indicare

a) il comune politico in cui i firmatari sono iscritti nel registro degli elettori;

b) il testo della mozione con una breve motivazione;

c) il nome, cognome e indirizzo del primo firmatario;

d) il testo dell'articolo 101 della presente legge adattato alla mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[126] Le disposizioni relative all'iniziativa popolare e riguardanti le modalità di firma, l'attestazione ufficiale e le cause di nullità, previste agli articoli 101 a 104 e 106 della presente legge, sono applicabili per analogia alla mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[127] 1 Gli elenchi delle firme certificate dal Consiglio comunale sono depositati presso la segreteria generale del Gran Consiglio.

2. La segreteria generale del Gran Consiglio trasmette questi elenchi alla cancelleria di Stato, la quale determina se la mozione ha raccolto il numero prescritto di firme valide.

3. La cancelleria di Stato comunica la sua decisione al primo firmatario della mozione indicando il numero di firme valide e quello delle firme nulle.

4. Se la mozione ha raccolto il numero prescritto di firme valide, la cancelleria di Stato la trasmette alla segreteria generale del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[128] Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare conformemente agli articoli da 248 a 253 OGC.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 3 [123] Mozione popolare cantonale

[129] La mozione popolare può essere ritirata dalla o dal suo primo firmatario fino all'apertura dei dibattiti al Gran Consiglio tramite una dichiarazione scritta consegnata alla segreteria generale del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[131] 1 Un numero di elettrici o elettori del comune almeno pari al numero di seggi nel Consiglio generale può indirizzare una mozione popolare al Consiglio generale.

2. La mozione popolare è la richiesta fatta al Consiglio generale di ordinare al Consiglio comunale di inviargli un rapporto informativo o un rapporto accompagnato da un progetto di regolamento o di decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[132] Le liste delle firme della mozione popolare devono indicare

c) il testo dell'articolo 101 della presente legge adattato alla mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[133] Le disposizioni relative all'iniziativa popolare in materia cantonale riguardanti le modalità di firma, previste dall'articolo 101 della presente legge, sono applicabili per analogia alla mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[134] 1. Le liste delle firme sono inviate al Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale determina se la mozione popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide, applicando per analogia le disposizioni relative all'iniziativa popolare in materia cantonale riguardanti l'attestazione, previste agli articoli 102 e 103 della presente legge.

3. Il Consiglio comunale comunica la sua decisione alla prima persona firmataria della mozione indicando il numero delle firme valide e quello delle firme nulle.

4. Se la mozione ha raccolto il numero prescritto di firme valide, il Consiglio comunale la trasmette al Consiglio generale per essere iscritta all'ordine del giorno della sua prossima seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[135] 1 La mozione popolare non può essere oggetto di emendamento.

2. La mozione popolare non viene sviluppata durante la seduta.

3. Se nessun membro del Consiglio generale né il Consiglio comunale si oppone alla mozione popolare, questa viene accettata.

4. Se un membro del Consiglio generale o il Consiglio comunale si oppone alla mozione popolare, i dibattiti sono aperti e il Consiglio generale si esprime tramite un voto.

5. In caso di accettazione della mozione popolare, il Consiglio comunale procede entro un anno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO III - CAPITOLO 4 [130] Mozione popolare comunale

[136] La mozione popolare può essere ritirata dalla prima persona firmataria fino all'apertura dei dibattiti in Consiglio generale mediante una dichiarazione scritta indirizzata alla presidente o al presidente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 1: Referendum obbligatorio

[137] Il Consiglio di Stato ordina, entro sei mesi dalla loro adozione da parte del Gran Consiglio, la votazione sugli atti soggetti a referendum popolare obbligatorio (art. 44, cpv. 1, lettere a, b e c, e 104 della Costituzione).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[138] Quattromilacinquecento elettrici o elettrici possono richiedere che siano sottoposti al voto popolare

a) una legge;

b) un decreto che comporta una spesa;

c) un decreto con il quale il Gran Consiglio propone un'iniziativa all'Assemblea federale;

d) un parere che il Gran Consiglio dà all'autorità federale riguardo all'installazione di un impianto atomico;

e) un decreto di approvazione di un trattato internazionale o intercantonale il cui contenuto è equivalente a uno degli atti menzionati nelle lettere a e b del presente articolo;

f) un decreto di approvazione di un concordato con una Chiesa o un'altra comunità religiosa riconosciuta;

g) altri atti del Gran Consiglio se trenta dei suoi membri ne hanno deciso così.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[139] 1 La notifica preliminare del referendum, firmata da cinque elettrici o elettori, deve essere depositata presso la cancelleria dello Stato entro venti giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

2. La cancelleria dello Stato verifica senza indugio che i nomi dei firmatari siano iscritti nel registro delle elettrici e degli elettori a livello cantonale il giorno in cui la notifica è stata depositata.

3. L'articolo 120, comma 3, si applica per analogia al deposito della notifica presso la cancelleria dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[140] Se nessuna richiesta di referendum è stata annunciata entro il termine stabilito o se la richiesta preliminare di referendum non contiene cinque firme valide di elettrici o elettori, il Consiglio di Stato provvede alla promulgazione della legge o del decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[141] 1 La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'atto nel Foglio ufficiale.

2. La domanda deve essere presentata nello stesso termine quando il testo dell'atto non è suscettibile di una pubblicazione integrale. In tale eventualità, soltanto il titolo è pubblicato nel Foglio ufficiale, accompagnato dall'indicazione che copie depositate presso la cancelleria di Stato sono gratuitamente a disposizione degli elettori.

3. Le liste delle firme devono essere depositate presso la cancelleria di Stato al più tardi l'ultimo giorno del termine prima delle ore 17.00. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, le liste possono ancora essere depositate il primo giorno lavorativo successivo entro le ore 17.00.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

Le liste delle firme che richiedono il referendum devono essere redatte per comune e contenere le seguenti indicazioni

a) il comune politico presso cui i firmatari sono iscritti nel registro degli elettori;

b) la designazione dell'atto contestato con il titolo e la data in cui è stato adottato dal Gran Consiglio;

c) la scadenza del termine per il deposito delle liste;

d) il testo dell'articolo 101 della legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

Le disposizioni relative all'iniziativa popolare e riguardanti la firma, l'attestazione ufficiale e le cause di nullità, previste agli articoli 101 a 104 e 106 della presente legge, sono applicabili alla richiesta di referendum.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

La richiesta di referendum non può essere ritirata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

1 La Cancelleria di Stato verifica se la domanda di referendum è presentata tempestivamente e se ha raccolto il numero prescritto di firme valide.

2. Pubblica la sua decisione nel Foglio Ufficiale indicando il numero di firme valide e quello delle firme nulle.

3. Comunica ai comuni l'elenco delle firme annullate che è a disposizione degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

Quando la richiesta di referendum ha avuto successo, il Consiglio di Stato sottopone l'atto contestato al voto popolare entro sei mesi dalla scadenza del termine referendario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO Referendum in materia cantonale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[142] 1 Il Consiglio di Stato garantisce una sufficiente pubblicità oggettiva all'atto sottoposto a votazione popolare. Deve essere esposto il parere del comitato referendario.

2. Il testo dell'atto sottoposto a votazione popolare è inviato agli elettori e alle elettrici insieme al materiale di voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 1: Referendum obbligatorio

Il Consiglio comunale sottopone obbligatoriamente al voto popolare ogni contributo speciale autorizzato dal Consiglio di Stato in applicazione dell'articolo 41 della legge sui comuni, del 21 dicembre 1964, entro sei mesi dall'adozione da parte del Consiglio generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[143] 1 Un dieci per cento degli elettori o delle elettrici del comune può chiedere che sia sottoposto al voto popolare

a) qualsiasi delibera o regolamento di un Consiglio generale contenente disposizioni generali e interessanti il comune nel suo insieme;

b) qualsiasi decisione del Consiglio generale avente l'effetto di creare un nuovo impegno finanziario o una nuova spesa a carico del bilancio comunale.

2. Non possono essere oggetto di richiesta di referendum

a) il bilancio e i conti;

b) le decisioni e le delibere aventi carattere d'urgenza; la clausola che decreta l'urgenza deve figurare nell'atto stesso ed essere pronunciata a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio generale che prendono parte alla votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 2: Referendum facoltativo

1. Qualsiasi delibera o decisione di un Consiglio generale che possa essere oggetto di una richiesta di referendum deve essere pubblicata ufficialmente dal Consiglio comunale nel più breve tempo possibile.

2. Se il testo non può essere pubblicato integralmente, è sufficiente pubblicarne il titolo, accompagnato dalla menzione che il testo completo può essere consultato presso l'ufficio comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[144] 1 Per le ordinanze e i regolamenti del Consiglio generale relativi a un piano di attribuzione comunale, l'annuncio preliminare del referendum, firmato da cinque elettrici o elettori, deve essere depositato presso il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto contestato.

2. Il Consiglio comunale verifica senza indugio che i nomi dei firmatari figurino nel registro delle elettrici e degli elettori a livello comunale il giorno in cui l'annuncio è stato depositato.

3. L'articolo 130, comma 2, si applica per analogia al deposito dell'annuncio presso il Consiglio comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 2: Referendum facoltativo

[145] 1 La richiesta di referendum deve essere depositata presso il Consiglio comunale entro quaranta giorni dalla pubblicazione dell'atto contestato nel Foglio ufficiale.

2. Quando il termine referendario scade tra il 15 luglio e il 15 agosto o tra il 20 dicembre e il 10 gennaio, esso è prorogato di dieci giorni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 2 Referendum in materia comunale - Sezione 2: Referendum facoltativo

Per il resto, le disposizioni relative al referendum facoltativo cantonale sono applicabili per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 3 Referendum in materia intercomunale

[146] 1 Il dieci per cento degli elettori comunali dell'insieme dei comuni membri di un sindacato intercomunale può richiedere che una decisione del Consiglio intercomunale sia sottoposta a voto popolare. In nessun caso, il numero di elettori richiesto può superare quello dell'articolo 119.

2. L'articolo 128 si applica per analogia all'oggetto del referendum.

3. Nei sindacati regionali e per una decisione relativa a un compito secondario, la richiesta di referendum deve essere formulata dal dieci per cento degli elettori comunali dell'insieme dei comuni membri partecipanti al suddetto compito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV - CAPITOLO 3 Referendum in materia intercomunale

[147] 1 Le disposizioni relative al referendum facoltativo cantonale si applicano per analogia, fatte salve le seguenti disposizioni

a) ogni decisione soggettabile a referendum, entro e non oltre quattordici giorni dalla sua adozione, deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale dal comitato del consorzio intercomunale;

b) il Consiglio comunale di ciascuno dei comuni membri del consorzio deve affiggere simultaneamente un avviso sul registro pubblico riferito alla pubblicazione effettuata nel Foglio ufficiale;

c) le copie della decisione soggetta a votazione popolare devono essere messe a disposizione degli elettori negli uffici comunali dei comuni membri del consorzio almeno otto giorni prima di quello fissato per la votazione.

2. Nei consorzi regionali e per una decisione relativa ad un compito secondario, le regole indicate alle lettere b e c di cui sopra si applicano solo ai comuni membri che partecipano a tale compito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - CAPITOLO PRIMO [149] Partiti rappresentati nel Gran Consiglio – Pubblicità dei conti e sostegno dello Stato

[150] 1 I partiti rappresentati nel Gran Consiglio sono tenuti a pubblicare ogni anno nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (di seguito: il Foglio ufficiale) i loro bilanci e i conti di profitti e perdite, o a depositarli presso la Cancelleria di Stato.

2. La pubblicazione o il deposito dei conti avviene nella forma in cui sono stati approvati dall'organo statutario competente.

3. La Cancelleria di Stato determina il piano contabile uniforme secondo il quale devono essere redatti i conti.

Art. 133b [151] Ogni partito rappresentato nel Gran Consiglio riceve un'indennità di 3.000 franchi per seggio nel Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - CAPITOLO PRIMO [149] Partiti rappresentati nel Gran Consiglio – Pubblicità dei conti e sostegno dello Stato

[152] 1 L'indennità è dovuta per ogni anno di legislatura.

2. Essa è versata anticipatamente ogni anno dopo la sessione del Gran Consiglio del mese di maggio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - CAPITOLO PRIMO [149] Partiti rappresentati nel Gran Consiglio – Pubblicità dei conti e sostegno dello Stato

[153] Il diritto all'indennità è subordinato alla pubblicazione o al deposito preventivo dei conti del partito per l'anno civile trascorso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - CAPITOLO PRIMO [149] Partiti rappresentati nel Gran Consiglio – Pubblicità dei conti e sostegno dello Stato

[154] L'indennità annuale rientra nella categoria delle indennità, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a, della legge sulle sovvenzioni (LSub), del 1º febbraio 1999 [155].

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 2 [156] Trasparenza del finanziamento dei partiti politici

[157] 1 Ogni partito politico che presenta liste di candidati per elezioni cantonali o comunali può ricevere donazioni.

2. Lo stesso vale per il partito politico che prende posizione pubblicamente durante una votazione cantonale o comunale.

3. Per donazione, si intende qualsiasi atto volontario di una persona fisica o giuridica volto a concedere un vantaggio, di natura economica o finanziaria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 2 [156] Trasparenza del finanziamento dei partiti politici

[158] 1 Un partito politico che agisce come previsto nell'articolo 133f, commi 1 e 2, non può accettare donazioni anonime o sotto pseudonimo.

2. Queste donazioni devono essere consegnate, se possibile, a un'associazione o a una fondazione di utilità pubblica con finalità caritative.

3. Se ciò non è possibile, devono essere distrutte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 2 [156] Trasparenza del finanziamento dei partiti politici

[159] 1 Un partito politico che agisce come indicato all'articolo 133f, commi 1 e 2, deve segnalare alla cancelleria di Stato le donazioni o le promesse di donazioni di 5.000 franchi e superiori che riceve.

2. Tale segnalazione assume la forma di un elenco che indica i nomi, cognomi e indirizzi dei donatori e delle donatrici, nonché gli importi donati o promessi.

3. Il partito politico può rinunciare a indicare nominativamente in questo elenco la somma donata o promessa da ciascun donatore e donatrice.

4. In tal caso, deve indicare la somma globale così ricevuta e promessa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 2 [156] Trasparenza del finanziamento dei partiti politici

[160] 1 Le donazioni fatte da uno stesso donatore o da una stessa donatrice a un partito politico sono cumulate.

2. Se le donazioni così cumulate raggiungono 5.000 franchi o più, questa persona deve figurare nell'elenco dei donatori e delle donatrici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 2 [156] Trasparenza del finanziamento dei partiti politici

[161] 1 L'annuncio delle donazioni deve avvenire per ogni elezione o votazione al più tardi tre settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione.

2. La cancelleria di Stato informa del deposito delle liste nella Gazzetta ufficiale almeno 9 giorni prima del giorno dell'elezione o della votazione.

3. Le spese della pubblicazione sono a carico dello Stato.

4. Le liste possono essere consultate presso la cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 3 [162] Trasparenza del finanziamento delle altre strutture operative in materia di elezioni e votazioni

[163] 1 Ogni raggruppamento di persone, indipendentemente dalla sua struttura giuridica, che presenta liste di candidati per elezioni cantonali o comunali può ricevere donazioni.

2. Lo stesso vale per ogni raggruppamento di persone, indipendentemente dalla sua struttura giuridica, che prende posizione pubblicamente e regolarmente in occasione di una votazione cantonale o comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 3 [162] Trasparenza del finanziamento delle altre strutture operative in materia di elezioni e votazioni

[164] Gli articoli 133f a 133j sono applicabili a questi gruppi di persone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 4 [165] Trasparenza del finanziamento delle candidate e dei candidati a un'elezione, "Comitati di Iniziativa e Referendari"

[166] 1 Ogni candidato o candidata a un'elezione cantonale o comunale deve comunicare alla cancelleria di Stato le donazioni o le promesse di donazioni di 5000 franchi o più che riceve per finanziare la sua campagna elettorale.

2. Questa comunicazione assume la forma di un elenco che indica i nomi, i cognomi e gli indirizzi dei donatori e delle donatrici nonché gli importi donati o promessi.

3. Il candidato o la candidata può rinunciare a indicare nominalmente in questo elenco la somma donata o promessa da ogni donatore e donatrice.

4. Deve allora indicare la somma globale così ricevuta e promessa.

5. L'articolo 133i è inoltre applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 4 [165] Trasparenza del finanziamento delle candidate e dei candidati a un'elezione, "Comitati di Iniziativa e Referendari"

[167] 1. L'annuncio delle donazioni deve avvenire al più tardi tre settimane prima del giorno delle elezioni.

2. La cancelleria di Stato informa del deposito delle liste nel Foglio ufficiale almeno 9 giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Le spese di pubblicazione sono a carico dello Stato.

4. Le liste possono essere consultate presso la cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 4 [165] Trasparenza del finanziamento delle candidate e dei candidati a un'elezione, "Comitati di Iniziativa e Referendari"

[168] 1 I comitati d'iniziativa e i referendari devono comunicare alla cancelleria dello Stato le donazioni o le promesse di donazioni di 5.000 franchi e più che ricevono per finanziare le campagne di raccolta delle firme e le campagne precedenti le votazioni.

2. Questa comunicazione assume la forma di un elenco che indica i nomi, cognomi e indirizzi dei donatori e delle donatrici nonché gli importi donati o promessi-donati.

3. I comitati d'iniziativa e i referendari possono rinunciare a indicare nominativamente in questo elenco la somma donata o promessa-donata da ciascun donatore e donatrice.

4. Devono quindi indicare la somma globale così ricevuta o promessa.

5. L'articolo 133i è altresì applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 4 [165] Trasparenza del finanziamento delle candidate e dei candidati a un'elezione, "Comitati di Iniziativa e Referendari"

[169] 1 L'annuncio delle donazioni deve avvenire al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione.

2. La cancelleria dello Stato informa del deposito delle liste nella Gazzetta ufficiale almeno 9 giorni prima del giorno della votazione.

3. Le spese della pubblicazione sono a carico dello Stato.

4. Le liste possono essere consultate presso la cancelleria dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO IV A [148] - Capitolo 5 [170] Conflitti di interessi dei/delle candidati/e all'elezione del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati

[171] 1 Al più tardi al momento del deposito delle liste, i candidati e le candidate al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati comunicano alla cancelleria di Stato i loro collegamenti d'interessi seguenti

a) le attività professionali, salariate o indipendenti, precisando la loro funzione e, se del caso, il loro datore di lavoro;

b) le funzioni occupate all'interno di organi di direzione, di sorveglianza, di consulenza o altre in società, istituzioni o fondazioni svizzere o estere, di diritto privato o di diritto pubblico;

c) le funzioni di consulenza o di esperto esercitate per conto di collettività pubbliche;

d) le funzioni permanenti di direzione o di consulenza esercitate per conto di gruppi d'interesse svizzeri o esteri;

e) le funzioni esercitate all'interno di commissioni o di altri organi provenienti da collettività pubbliche.

2. Per ciascuno dei collegamenti d'interessi elencati al paragrafo 1, lettere b a e, è specificato se gli importi annuali percepiti rappresentano una somma

c) superiore a 75'000 franchi.

Le indennità non sono prese in considerazione.

3. La cancelleria di Stato pubblica queste informazioni nel Foglio ufficiale al più tardi il venerdì della quinta settimana che precede le elezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto

[172] 1 Tutte le contestazioni relative all'organizzazione dello scrutinio, alle elezioni e votazioni popolari, così come alle iniziative popolari e alle domande di referendum nel cantone e nei comuni, possono essere portate davanti alla cancelleria di Stato

– tramite la via della reclamazione quando i motivi di contestazione sono indirizzati alla cancelleria di Stato;

– tramite la via del ricorso negli altri casi.

2. Le decisioni su ricorso o reclamazione della cancelleria di Stato sono soggette a ricorso al Tribunale cantonale.

3. Il ricorso al Tribunale cantonale contro le decisioni del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato non è ricevibile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto

[173] 1 Il diritto di ricorrere appartiene a ogni elettore del distretto elettorale.

2. Quando un Consiglio comunale rifiuta di iscrivere una persona nel registro degli elettori, il diritto di ricorrere è riservato a tale persona.

3. Il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale è riconosciuto alle autorità che hanno partecipato alla procedura di primo grado.

4. Il diritto di presentare un reclamo segue la regola del paragrafo 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto

[174] 1 Il ricorso o il reclamo alla cancelleria di Stato devono essere presentati entro sei giorni dalla scoperta dei motivi del ricorso o del reclamo, ma al più tardi entro sei giorni dopo la pubblicazione dei risultati della votazione o dell'elezione.

2. Davanti al Tribunale cantonale, il termine per il ricorso è di dieci giorni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto

1. Le decisioni sono emesse senza ritardo.

2. Quando il ricorso o il reclamo sono presentati prima del giorno della votazione, la decisione deve essere emessa il più rapidamente possibile affinché possa dispiegare i suoi effetti durante la votazione.

3. Le elezioni o le votazioni possono essere annullate solo se è verosimile che le irregolarità denunciate abbiano influenzato in modo determinante il risultato della votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VI - Disposizioni penali

[175] Sono applicabili gli articoli 279 a 283 del codice penale svizzero e 53 a 55 del codice penale neocastellano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VI - Disposizioni penali

[176] 1 La persona che, intenzionalmente o per negligenza, in particolare

a) avrà accettato donazioni anonime o sotto pseudonimi;

b) non avrà comunicato alla cancelleria di Stato i legami d'interessi, le donazioni o le promesse di donazione;

c) non avrà rispettato il termine per l'annuncio dei legami d'interessi o delle donazioni;

d) avrà organizzato o fatto organizzare una raccolta di firme a pagamento per un'iniziativa o un referendum comunale, cantonale o federale;

e) o avrà, in qualsiasi modo, violato le disposizioni del Titolo IV A della presente legge o le sue disposizioni di esecuzione;

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VI - Disposizioni penali

[177] La confisca a favore dello Stato dei doni che non sono stati annunciati alla cancelleria dello Stato e dei guadagni derivanti da contratti menzionati dall’articolo 138a, comma 1, lettera d, è disciplinata dal codice di procedura penale svizzero (CPP), del 5 ottobre 2007 [178].

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

Il codice penale neocastellano del 20 novembre 1940 [179] è modificato come segue

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

[181]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

[182]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

La legge sui comuni, del 21 dicembre 1964 [183], è modificata come segue

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

[185]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO PRIMO Modifica del diritto anteriore

[186]

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO 2 Abrogazione del diritto precedente

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge sull'esercizio dei diritti politici, del 21 novembre 1944 [187], e la legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato, del 23 giugno 1924 [188].

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO 3 Entrata in vigore

1 La presente legge non può essere pubblicata nel Foglio ufficiale ed entrare in vigore se non dopo l'adozione da parte del popolo dei decreti del 19 dicembre 1984 [189] che modificano gli articoli 30, 31 e 33 della Costituzione cantonale, del 21 novembre 1858 [190].

2. Il Consiglio di Stato stabilisce la data della sua entrata in vigore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO VII - CAPITOLO 4 Referendum, promulgazione ed esecuzione Allegato Elenco delle funzioni dell'amministrazione cantonale incompatibili con la qualità di deputato o di supplente al Gran Consiglio [194] LEGGE SUI DIRITTI POLITICI

1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata per decreto del 15 maggio 1985.

L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1º ottobre 1985.

Legge approvata dal Consiglio federale il 2 agosto 1985.

Per l'anno legislativo 2013-2014, l'indennità annua prevista all'articolo 133b è di 2.000 franchi per seggio al Gran Consiglio.

Disposizione transitoria alla modifica legislativa del 21 febbraio 2017 [192]

Le modifiche del 21 febbraio 2017 si applicano per la prima volta alle elezioni generali del Gran Consiglio del 2021, rispettivamente alle elezioni generali dei consigli generali del 2020.

Disposizioni transitorie alla modifica del 1º dicembre 2020 [193]

La modifica dell'articolo 44a si applica per la prima volta alle elezioni generali del Gran Consiglio del 2021.

Le cause pendenti davanti al Tribunale regionale delle Montagne e del Val-de-Ruz al 1º gennaio 2021 rimangono di sua competenza per ragione del luogo, e ciò fino alla chiusura dell'istanza.

1. I capi servizio, i capi ufficio, i loro aggiunti, così come gli altri membri del personale dell'amministrazione cantonale con rango di capi servizio o ufficio.

2. Il personale delle segreterie generali dei dipartimenti e della cancelleria di Stato.

3. Il personale del controllo cantonale delle finanze.

4. Il personale del servizio del Gran Consiglio.

5. Il personale delle autorità giudiziarie.

6. Il personale degli uffici di esecuzione e fallimento, ad eccezione dei dipendenti amministrativi.

7. Gli ufficiali della polizia neocastellana e i membri della polizia neocastellana ai quali la legge riconosce la qualità di agenti della polizia giudiziaria.

8. Gli altri membri del personale dell'amministrazione cantonale ai quali la legge riconosce la qualità di agenti della polizia giudiziaria.

9. Il personale direttivo degli istituti di detenzione.

10. I giuristi del servizio legale.

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