Decreto d'attuazione della legislazione federale in materia di rilascio dei documenti d'identità, del 16 novembre 2016 - Competenze
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1 Il servizio cantonale della popolazione [4] è l'autorità responsabile dell'emissione dei documenti d'identità (passaporti, passaporti provvisori e carte d'identità) per i cittadini svizzeri.
2. Il Consiglio di Stato autorizza i comuni di residenza a ricevere le richieste per l'emissione delle carte d'identità senza chip.
Gli onorari per i documenti d'identità sono applicati ai sensi dell'allegato 2 dell'OLDI.
La metà della quota delle emolumenti attribuiti al cantone è acquisita dal comune di domicilio, quando la domanda per la carta d'identità è presentata presso di esso.
1. L'onorario globale è riscosso quando il-la richiedente si presenta personalmente all'autorità di stabilimento o al comune di domicilio.
2. Le spese di spedizione corrispondenti alla tariffa postale per un invio raccomandato sono aggiunte per ogni documento.
Gli errori che richiedono di presentare una nuova domanda o ulteriori ricerche sono imputati (compensi e spese postali) secondo la responsabilità alla persona richiedente, al comune o al cantone.
1. L'ufficio cantonale della popolazione invia mensilmente o trimestralmente una fattura ai comuni, comprendente la quota federale, la quota cantonale e le spese di spedizione delle carte d'identità senza chip emesse.
2. Il comune deve saldare l'importo entro 30 giorni.
3. Segnala entro un termine di dieci giorni all'ufficio cantonale della popolazione qualsiasi dato errato.
4. Le rettifiche sono riportate nel conteggio successivo.
[5] Un emolumento di 20 franchi, interamente acquisito dallo Stato, è percepito per ogni copia conforme di un documento d'identità rilasciata.
L'ordinanza di applicazione della legislazione federale in materia di emissione di documenti d'identità, del 11 dicembre 2002 [6], è abrogata.
[7] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2016.
2. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.