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1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Testo normativo (2 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

**La presente direttiva**

La presente direttiva specifica le modalità di affiliazione obbligatoria dei richiedenti asilo, delle persone ammesse a titolo provvisorio e delle persone da proteggere (di seguito: i richiedenti asilo), nonché quelle della loro ripartizione presso uno o più assicuratori autorizzati a operare nel cantone ai sensi dell'articolo 13 LAMal (art. 30, al. 2, dell'ordinanza concernente l'applicazione della legislazione federale sull'asilo, del 9 maggio 2001) e la scelta dell'importo della franchigia.

I richiedenti asilo devono assicurarsi per le cure in caso di malattia (art. 3, al. 1, LAMal e art. 1, al. 2, lett. c, OAMal), mentre gli infortuni sono coperti in virtù della LAMal non appena la copertura ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAA) cessa totalmente o parzialmente (art. 8 LAMal).

L'articolo 26, comma 4, dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa al finanziamento (OA2), dell'11 agosto 1999, prevede che i cantoni limitino la libertà dei richiedenti asilo di scegliere il loro assicuratore.

I cantoni sono tenuti a prendere misure idonee ad assicurare la qualità dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha fatto uso di questa facoltà nell'articolo 30 dell'ordinanza concernente l'applicazione della legislazione federale sull'asilo, del 9 maggio 2001.

In mancanza di una convenzione dello Stato con una o più casse malattia, i richiedenti asilo sono ripartiti dal servizio dell'asilo e dei rifugiati (di seguito: il SAR) tra gli assicuratori.

La scelta dell'assicuratore per i richiedenti asilo è esercitata dal SAR.

All'occorrenza, l'affiliazione d'ufficio dei richiedenti asilo è pronunciata dal servizio dell'assicurazione malattia (di seguito: il SAM).

Tutti i membri di una stessa entità familiare sono affiliati presso lo stesso assicuratore.

I richiedenti asilo sono coperti solo per l'assicurazione obbligatoria delle cure.

Ogni anno, il SAR stabilisce il tipo di copertura per i richiedenti asilo, nonché l'importo della loro franchigia.

I richiedenti asilo che possono attestare, al 30 settembre dell'anno in corso, un periodo di indipendenza finanziaria superiore a dodici mesi possono liberamente scegliere, per l'anno successivo, l'importo della loro franchigia.

Gli articoli 18 e 19 del regolamento di applicazione della legge di introduzione della legge federale sull'assicurazione malattia, del 31 gennaio 1996, e gli articoli 24 e 25 dell'ordinanza concernente l'applicazione della legislazione federale sull'asilo, del 9 maggio 2001, si applicano anche nei confronti dei richiedenti asilo finanziariamente indipendenti (di seguito: autonomi).

Così, i datori di lavoro e le istanze assimilate sono tenuti a prelevare sul salario dei richiedenti asilo autonomi l'importo dei premi, della franchigia e della quota indicata dall'assicuratore e a versarlo a quest'ultimo.

Devono inoltre consegnare mensilmente al SAR una copia della busta paga.

Il SAR è incaricato dell'applicazione delle presenti direttive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

1 La presente direttiva entra in vigore immediatamente e abroga la direttiva relativa all'assicurazione malattia dei richiedenti asilo, delle persone ammesse a titolo provvisorio e delle persone da proteggere, del 21 dicembre 2004 [8].

2. Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e inserita nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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