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132.07 GEBV-AIGAEM-LEI CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno (GEBV-AIG)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (22)

Art. premier Decreto concernente gli onorari riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Scopo Art. 2 Decreto relativo agli emolumenti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 3 Decreto relativo agli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 4 Ordinanza concernente gli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 5 Ordinanza concernente le tasse riscosse in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 6 Decreto relativo agli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Ripartizione degli emolumenti Stato-comuni Art. 7 Decreto riguardante gli emolumenti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 8 Ordinanza concernente le tasse riscosse in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Spese anticipate Art. 9 Ordinanza concernente gli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Emolumenti Art. 9A Ordinanza relativa agli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 9B Decreto sugli emolumenti percepiti ai sensi della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 9C Ordinanza concernente gli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 10 Decreto concernente gli emolumenti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LEI-Em), del 13 maggio 2009 - Persone che possono invocare l'ALC o la Convenzione che istituisce l'AELS Art. 10A Ordinanza relativa agli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Lavoratori distaccati per una durata superiore a 90 giorni lavorativi in un anno civile Art. 10B Decreto sugli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l’integrazione (Aem-LSInt), del 13 maggio 2009 Art. 10C Ordinanza concernente le tasse riscosse in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Membri di paesi terzi della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell'ALCP o membro dell'AELS Art. 10D Ordinanza concernente gli emolumenti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Emolumenti di gruppo Art. 11 Ordinanza concernente i diritti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 12 Decreto concernente gli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LEM-stranieri), del 13 maggio 2009 - Diritto federale Art. 13 Ordinanza concernente gli emolumenti riscossi in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 - Esecuzione Art. 14 Decreto riguardante gli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009 Art. 15 Decreto relativo agli emolumenti percepiti in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Aem-LEI), del 13 maggio 2009

Testo normativo (22 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[6] 1 Il presente decreto stabilisce gli onorari e le spese percepiti dal servizio delle migrazioni per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LEI e dell'ALCP, nonché della Convenzione che istituisce l'AELS e degli accordi di associazione a Schengen.

2. In deroga al comma 1, il servizio cantonale della popolazione [7] percepisce l'onorario relativo al rilevamento e alla registrazione dei dati biometrici.

3. Restano riservati gli onorari percepiti per il rilascio di autorizzazioni in materia di manodopera straniera.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

1. La persona che richiede una prestazione ai sensi dell'articolo primo è tenuta a pagare un emolumento. Gli esborsi sono calcolati separatamente.

2. Le persone che hanno presentato una domanda a favore di un cittadino straniero ne rispondono solidalmente con quest'ultimo.

3. Quando più persone richiedono insieme la medesima prestazione, la loro responsabilità è solidale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[8] 1 Quando un onorario comprende un minimo e un massimo, esso è fissato in base al tempo impiegato.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

1. Gli onorari possono essere riscossi in anticipo, tramite rimborso o mediante fattura.

2. Il servizio migrazioni stabilisce la modalità di pagamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

Se circostanze particolari lo giustificano, il servizio delle migrazioni può ridurre o eliminare le tasse riscosse in virtù del presente decreto, previa presentazione di una domanda motivata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[9] 1 Dopo la deduzione dell'emolumento per il trattamento dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SYMIC) dovuto alla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), i comuni di domicilio hanno diritto a un terzo del ricavato degli emolumenti percepiti conformemente all'articolo 9, lettere b a h e j.

2. Il comma 1 non si applica agli emolumenti legati alla procedura di autorizzazione percepiti per i musicisti, gli artisti e gli artisti di cabaret che non possono invocare l'ALCP o la Convenzione che istituisce l'AELS.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[10]

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

1. Si reputano spese accessorie i costi supplementari relativi a una prestazione data, in particolare

– gli onorari degli esperti e del medico-consulente e le indennità versate ai traduttori e agli interpreti;

– le spese delle indagini effettuate all'estero;

– e le spese relative ai lavori eseguiti da terzi.

2. Le spese postali, telefoniche o di fax sono addebitate in base ai costi effettivi e le fotocopie al tasso di un franco per pagina.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[11] 1 Gli emolumenti percepiti dal servizio delle migrazioni sono i seguenti

Fr.

a) autorizzazione che abilita al rilascio di un visto o un'assicurazione d’autorizzazione 95.–

b) permesso di soggiorno di breve durata, di soggiorno, o transfrontaliero, o il suo rinnovo ..................................................................................................... 95.–

c) autorizzazione all'assunzione, al cambiamento di cantone, di luogo o di professione ..................................................................................................... 95.–

d) permesso di domicilio........................................................................... 95.–

e) proroga del permesso di soggiorno di breve durata, di soggiorno o transfrontaliero ..................................................................................................... 75.–

f) proroga della validità del permesso di domicilio ................................ 65.–

g) proroga del termine durante il quale l'autorizzazione di domicilio di un cittadino straniero soggiornante fuori dalla Svizzera rimane valida (garanzia di rientro) 65.–

h) esame, registrazione e trattamento nel SYMIC di qualsiasi altra modifica del contenuto di un titolo di soggiorno........................................................................................... 40.–

i) rilascio di un duplicato del titolo di soggiorno................................... 40.–

j) qualsiasi modifica nel SYMIC che non comporta la sostituzione del titolo di soggiorno, in particolare cambiamento di indirizzo..................................................... 30.–

k) richiesta di un estratto del casellario giudiziale.................................. 25.–

l) emolumento per il ricevimento della richiesta di un documento di viaggio o di un visto di ritorno di competenza del Segretariato di Stato della migrazione (SEM)....... 25.–

m) abrogato

n) abrogato

o) abrogato

2. Abrogato.

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[12] Gli emolumenti relativi alla creazione e alla produzione dei permessi di soggiorno ammontano a

Fr.

a) creazione, sostituzione e qualsiasi altra modifica del permesso di soggiorno biometrico ..................................................................................................... 22.–

b) creazione, sostituzione e qualsiasi altra modifica del permesso di soggiorno non biometrico ..................................................................................................... 10.–

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[13] Gli emolumenti relativi al rilevamento e alla raccolta dei dati per i permessi di soggiorno ammontano a

a) ... dati necessari per il permesso di soggiorno biometrico..................... 20.–

b) ... fotografia e firma per il permesso di soggiorno non biometrico.......... 15.–

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[14] I cittadini stranieri, celibi e di età inferiore ai 18 anni, che non possono avvalersi dell'ALCP o della Convenzione che istituisce l'AELS, pagano un emolumento pari alla metà degli emolumenti previsti all'articolo 9, lettere da a a i, e 20 franchi per le prestazioni indicate all'articolo 9, lettere j e k.

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[15] 1 I cittadini di uno Stato parte dell'ALCP o di uno Stato membro dell'AELS pagano un emolumento di 65 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alla procedura di autorizzazione (art. 9, lett. a, b, c o e), alla stesura e alla produzione del permesso di soggiorno (art. 9a, lett. b) e al rilievo e alla registrazione della foto e della firma destinate al permesso di soggiorno non biometrico (art. 9b, lett. b).

2. I cittadini di uno Stato parte dell'ALCP o di uno Stato membro dell'AELS, celibi e di età inferiore a 18 anni, pagano un emolumento di

- 30 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alla procedura di autorizzazione (art. 9, lett. a a i), alla stesura e alla produzione del permesso di soggiorno (art. 9a, lett. b) e al rilievo e alla registrazione della foto e della firma destinate al permesso di soggiorno non biometrico (art. 9b, lett. b);

- 20 franchi per le prestazioni previste all’articolo 9, lettere j e k.

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[16] 1 I lavoratori distaccati per una durata superiore a 90 giorni lavorativi su un anno civile da un'impresa stabilita in uno Stato parte dell'ALCP o in uno Stato membro dell'AELS pagano un emolumento di 65 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alla procedura di autorizzazione (art. 9, lett. a, b, c o e), alla redazione e alla produzione del permesso di soggiorno (art. 9a, lett. b) e al rilevamento e alla registrazione della foto e della firma destinati al permesso di soggiorno non biometrico (art. 9b, lett. b).

2. I lavoratori, celibi e di età inferiore ai 18 anni, distaccati per una durata superiore a 90 giorni lavorativi su un anno civile da un'impresa stabilita in uno Stato parte dell'ALCP o in uno Stato membro dell'AELS pagano un emolumento di

- 30 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alle procedure di autorizzazione (art. 9, lett. a a i), alla redazione e alla produzione del permesso di soggiorno (art. 9a, lett. b) e al rilevamento e alla registrazione della foto e della firma destinati al permesso di soggiorno non biometrico (art. 9b, lett. b).

- 20 franchi per le prestazioni previste all’articolo 9, lettere j e k.

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[17] Se un cittadino di uno Stato parte all'ALCP o di uno Stato membro dell'AELS o un lavoratore distaccato per un periodo superiore a 90 giorni lavorativi in un anno civile da un'impresa stabilita in uno Stato parte all'ALCP o uno Stato membro dell'AELS presenta un'assicurazione di autorizzazione (art. 9, lett. a), non viene addebitato alcun emolumento aggiuntivo.

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[18] 1 I cittadini di uno Stato che non è né parte all'ALCP né membro dell'AELS, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte all'ALCP o di uno Stato membro dell'AELS, che hanno ottenuto un diritto di soggiornare ai sensi dell'allegato I, articolo 4, dell'ALCP o dell'allegato K, appendice 1, articolo 4, della Convenzione che istituisce l'AELS, pagano un emolumento di 65 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alla procedura di autorizzazione (art. 9, lett. b o e), all'istituzione e alla produzione del titolo di soggiorno (art. 9a, lett. a) e al rilevamento e alla registrazione dei dati necessari al titolo di soggiorno biometrico (art. 9b, lett. a).

2. Le suddette persone, celibi e di età inferiore ai 18 anni, pagano un emolumento di

- 30 franchi per l'insieme delle prestazioni legate alla procedura di autorizzazione (art. 9, lett. b o e), all'istituzione e alla produzione del titolo di soggiorno (art. 9a, lett. a) e al rilevamento e alla registrazione dei dati necessari al titolo di soggiorno biometrico (art. 9b, lett. a);

- 20 franchi per le prestazioni previste all'articolo 9, lettere j e k.

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[19] Per le decisioni e le prestazioni riguardanti più di dodici persone riunite, viene percepito un onorario di gruppo. Esso ammonta al massimo alla somma corrispondente a dodici onorari di cui agli articoli 9, lett. a - k, 9c, 10, 10a e 10c.

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[20] 1 Per le altre decisioni o prestazioni del servizio delle migrazioni, sono percepiti i seguenti emolumenti

Fr.

a) rifiuto di un'autorizzazione............................................................... 100.– a 400.–

b) avvertimento (minaccia) di rifiuto di rinnovo, di proroga e di revoca di un'autorizzazione e minaccia di espulsione ........................................................... 100.– a 400.–

c) minaccia di revoca di un'autorizzazione e revoca di un'autorizzazione 200.– a 500.–

d) rifiuto di rinnovo o di proroga di un'autorizzazione o decisione di espulsione .................................................................................................................. 100.– a 400.–

e) decisione di riesame........................................................................ 100.– a 400.–

f) sospensione provvisoria della decisione di espulsione.................. 100.–

g) rifiuto di concessione del termine durante il quale l'autorizzazione di residenza di uno straniero soggiornante fuori dalla Svizzera rimane valida .................... 65.–

h) altre decisioni................................................................................... 100.– a 400.–

i) rilascio di un lasciapassare.............................................................. 70.–

j) proroga del termine di partenza....................................................... 70.–

k) trattamento di una domanda di informazione................................... 20.– a 70.–

l) esame e approvazione di una dichiarazione di garanzia............... 30.–

m) emissione di un attestato................................................................. 40.–

n) prestazioni effettuate su richiesta al di fuori degli orari normali di apertura degli uffici.......................................................................................................... 80.–

o) validazione di una lista collettiva...................................................... 20.–

2. Abrogato.

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[21] Per il resto, si applica l'ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (Oem-LEI).

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[22] Il Dipartimento dell'economia e della coesione sociale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

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L'ordinanza che stabilisce le tasse percepite in materia di polizia degli stranieri, del 18 dicembre 2002 [23], è abrogata.

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1 Il presente decreto entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

2. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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