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1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[2] 1 Il Dipartimento dell’economia e della coesione sociale (di seguito: il dipartimento) è responsabile dell'applicazione della legge sull'integrazione e la coesione multiculturale, del 26 agosto 1996 (di seguito: la legge), e delle sue disposizioni di esecuzione.

2. Il servizio per la coesione multiculturale (di seguito: il servizio) è l’organo di esecuzione del dipartimento. È diretto dal o dalla delegato/a agli stranieri (di seguito: il/la delegato/a).

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S'intende per integrazione interculturale una prospettiva che implica reciprocità, apertura e capacità di adattamento per tutte le parti interessate in una società diversificata. Basata sul rispetto dei diritti individuali, include azioni per assicurare la non discriminazione.

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1 Il gruppo interdipartimentale di coordinamento (di seguito: il gruppo di coordinamento) armonizza e coordina le attività cantonali relative alla politica cantonale riguardante le migrazioni, l’integrazione interculturale e la prevenzione delle discriminazioni.

2. È posto sotto la presidenza del o della capo/a del dipartimento e sotto la vicepresidenza del o della delegato/a.

3. I membri del gruppo di coordinamento sono nominati dal Consiglio di Stato.

4. Comprende almeno un/a rappresentante del servizio dell’insegnamento obbligatorio, del servizio delle formazioni post-obbligatorie e dell’orientamento, del servizio dell’azione sociale, del servizio di protezione dell’adulto e della gioventù, del servizio della salute pubblica, del servizio dell’impiego, della polizia di Neuchâtel, del servizio della giustizia, del servizio giuridico, del servizio delle migrazioni, del servizio delle risorse umane, dell’ufficio della politica familiare e dell’eguaglianza nonché del servizio della statistica.

5. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del o della presidente.

6. Il segretariato del gruppo di coordinamento è assicurato dal servizio.

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1 La Comunità per l'integrazione e la coesione multiculturale (di seguito: la comunità) comprende un massimo di 25 membri; tra cui in particolare

a) un presidente e un vicepresidente;

b) una o più persone che rappresentano i comuni e proposte dall'Associazione dei comuni neocastellani (ACN);

c) una o più persone che rappresentano i lavoratori;

d) una o più persone che rappresentano i datori di lavoro;

e) una o più persone esperte in materia di migrazioni, integrazione interculturale e coesione multiculturale;

f) persone che rappresentano le comunità straniere o provenienti dalla migrazione.

2. Il delegato o la delegata e il capo servizio o la capo servizio delle migrazioni partecipano alle sedute con voce consultiva;

3. Il presidente, il vicepresidente e i membri della comunità sono nominati dal Consiglio di Stato per una durata di quattro anni.

4. Membri supplenti possono essere nominati dal Consiglio di Stato. In caso di assenza, il membro supplente sostituisce il membro nominato durante le sedute.

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1 La comunità si riunisce in seduta plenaria almeno due volte l'anno, di cui una volta in presenza del capo del dipartimento.

2. Si riunisce almeno una volta per legislatura con i membri del gruppo di coordinamento.

3. Convalida le decisioni prese dall'ufficio.

4. Può informare la popolazione delle proprie attività.

5. Il o la presidente è autorizzato/a a esprimersi a suo nome e può delegare questo compito a un altro membro.

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1. L'ufficio è composto dal o dalla presidente, dal o dalla vicepresidente della comunità, nonché da almeno tre membri nominati dalla comunità per quattro anni.

2. Il o la delegato/a partecipa alle sessioni con voce consultiva.

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1. L'ufficio prepara le sedute plenarie.

2. Su proposta del servizio o a seguito di una decisione presa dalla comunità in seduta plenaria, esso può incaricare gruppi di lavoro per una durata limitata. Le conclusioni dei lavori sono sottoposte all'ufficio, che le trasmetterà alla comunità.

3. Tra le riunioni della comunità in seduta plenaria, l'ufficio è autorizzato a gestire gli affari correnti e a prendere le misure urgenti necessarie. Tali misure sono sottoposte all'approvazione della comunità nella sua prossima seduta utile.

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I membri della comunità, i membri supplenti così come le persone che partecipano ai gruppi di lavoro sono indennizzati in conformità al decreto relativo alle indennità di presenza e di trasferta dei membri delle commissioni amministrative, consultive, d'esame o di esperti, del 26 dicembre 1972 [3].

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1. Il servizio, con il sostegno della comunità, agisce in particolare nei settori menzionati nell'articolo 7 della legge.

2. A tal fine, intrattiene contatti regolari con le persone straniere e di origine migratoria, con le autorità cantonali e comunali, nonché con le istituzioni e associazioni interessate dall'integrazione interculturale e dalla prevenzione delle discriminazioni.

3. Propone un'expertise in materia di migrazioni, integrazione interculturale e prevenzione delle discriminazioni.

4. Mette a disposizione di individui e collettività, amministrazioni o istituzioni, le sue competenze interculturali, in particolare per quanto riguarda consulenze, mediazioni, interpretariato, formazione, coaching, gestione di sovvenzioni e gestione di progetti.

5. Punto di contatto della Confederazione per le questioni di integrazione interculturale e di prevenzione delle discriminazioni, è incaricato della gestione dei forfait d'integrazione conformemente alle disposizioni federali e coordina l'integrazione socio-professionale delle persone interessate da questi forfait.

6. Redige rapporti d'integrazione e di naturalizzazione.

7. Garantisce la sorveglianza dei traduttori e traduttrici giurati.

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Le autorità cantonali e comunali responsabili dell'integrazione interculturale e della prevenzione delle discriminazioni collaborano sotto l'egida del servizio.

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1 Il servizio determina, sulla base dei fondi disponibili e della pertinenza del progetto rispetto alla politica federale e cantonale, i criteri e gli importi massimi che possono essere assegnati a progetti di piccola, media e grande portata.

2. I progetti devono favorire l'integrazione interculturale, l'uguaglianza delle opportunità e la prevenzione delle discriminazioni.

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Ogni decisione presa in applicazione della legge sull'integrazione e la coesione multiculturale e del suo regolamento può essere impugnata presso il dipartimento, e successivamente presso il Tribunale cantonale, in conformità con la legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [4].

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Il regolamento sull'integrazione e la coesione multiculturale, del 5 febbraio 1997 [5], è abrogato.

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1 Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2018.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

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