Legislator Giurisprudenza & Legislazione
132.01 RHRCH CH-NE

Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Dipartimento (RHRCH)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (26)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Servizio informatico Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Comuni Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 7 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 8 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Competenze Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCA), del 2 giugno 2010 Art. 11 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Principio Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Alloggio Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Trasmissione dei dati Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 15 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Dipartimento Art. 17 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Servizio e ufficio Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Dichiarazione di arrivo Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Soggiorno particolare Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Dichiarazione di partenza Art. 21 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Emolumenti Art. 22 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Contenuto Art. 23 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Prescrizioni tecniche e controlli di qualità Art. 24 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Trasmissione dei dati Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Abrogazione Art. 26 Regolamento d'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010

Testo normativo (26 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

[4] 1 Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (di seguito: DSDC) è il dipartimento competente in materia di armonizzazione dei registri ufficiali delle persone.

2. È l'autorità di vigilanza in merito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

Le DSJS svolge i suoi compiti attraverso il servizio dell'economia il cui organo di esecuzione è il servizio di statistica (di seguito: STAT) che garantisce la corretta esecuzione dell'armonizzazione dei registri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

Il servizio informatico dell'Entità neocastellana (di seguito: SIEN) si occupa delle mansioni informatiche e tecniche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

In collaborazione con il SIEN, sono tenuti in forma elettronica

b) il registro degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

1. I comuni tengono, in forma elettronica, il registro degli abitanti e quello degli elettori.

2. Essi si assicurano che le persone che vivono nei nuclei familiari collettivi (art. 2, lett. a bis OHR) siano iscritte nel registro degli abitanti e, se del caso, in quello degli elettori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

1. I dati comunali sono raccolti nella Banca dati delle persone (BDP) cantonale.

2. I comuni comunicano alla BDP, quotidianamente e tramite la rete informatica cantonale, ogni evento di stato civile e cambiamento di indirizzo nel loro registro degli abitanti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

Finché non esiste un registro cantonale degli edifici e delle abitazioni, i comuni devono utilizzare il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL) per registrare, in forma informatica, gli edifici e le abitazioni che si trovano sul loro territorio, nonché per la realizzazione della statistica della costruzione richiesta dall'Ufficio federale di statistica (OFS).

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione prima: autorità competenti

1. I comuni forniscono al Sistema Informativo del Territorio Neocastellano (SITN) la nomenclatura delle strade e degli indirizzi situati sul loro territorio e devono applicarla.

2. Il SITN gestisce il repertorio cantonale delle strade e degli indirizzi e lo mette a disposizione attraverso il suo sportello cartografico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 2: numero AVS

Conformemente alle disposizioni in materia, lo STAT

a) annuncia, collettivamente per tutti i servizi del cantone che tengono i registri previsti dalla LHR, l'uso sistematico del numero di assicurato AVS alla Centrale di compensazione che ne pubblica l'elenco sul proprio sito Internet;

b) si assicura che i servizi comunali del controllo degli abitanti (designato in seguito: il servizio comunale) ottengano attraverso il SIEN i numeri di assicurato AVS, al momento della sua prima attribuzione globale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 2: numero AVS

I comuni sono responsabili dell'aggiornamento dei numeri di assicurazione AVS, allo stesso modo delle altre informazioni del loro registro anagrafico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 3: numero di edificio e di alloggio

Nell'ambito dell'armonizzazione dei registri, un numero di edificio (identificatore federale di edificio, EGID) e un numero di alloggio (identificatore federale di alloggio, EWID) sono assegnati, dal servizio comunale, a ogni persona iscritta nel registro degli abitanti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 3: numero di edificio e di alloggio

1. Ogni alloggio deve poter essere facilmente individuato senza ambiguità.

2. A tal fine e se necessario, deve essere garantito l'accesso all'alloggio.

3. Nei complessi edilizi, i comuni possono scegliere di numerare fisicamente gli alloggi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 3: numero di edificio e di alloggio

1. I dati che consentono l'attribuzione e l'introduzione del numero di alloggio devono essere trasmessi al servizio comunale in una forma che consenta un trattamento informatico.

2. In linea di principio, il servizio comunale gestisce i contatti con i fornitori di dati (proprietari, amministratori, locatari).

3. In caso di necessità, lo STAT può proporre un formato, un giorno di riferimento e modalità di trasmissione dei dati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 4: messa a disposizione e utilizzo dei dati

1. I dati contenuti nei registri comunali sono messi sistematicamente a disposizione dell'amministrazione cantonale attraverso la BDP, ai fini di gestione amministrativa o per scopi statistici.

2. Su proposta del STAT, in collaborazione con il SIEN, il DESC stabilisce delle direttive riguardanti la procedura di consultazione, la trasmissione e l'uso reciproco dei dati tra lo Stato e i comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo primo Armonizzazione dei registri - Sezione 4: messa a disposizione e utilizzo dei dati

La persona incaricata del controllo degli abitanti comunica d'ufficio, in forma criptata e per via elettronica, tramite la rete cantonale e la piattaforma informatica federale sicura, gli arrivi e le partenze intercantonali o intercomunali, rispettivamente ai comuni di provenienza e di destinazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione prima: autorità competenti

**Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (DSDC) è il dipartimento competente in materia di controllo degli abitanti.**

2. Ne è l'autorità di sorveglianza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione prima: autorità competenti

[5] 1 La DSDC svolge le sue funzioni tramite il servizio cantonale della popolazione [6].

2. Oltre alle competenze che sono conferite dalla legge e dalla DSDC, il servizio cantonale della popolazione

a) garantisce che le disposizioni sul controllo degli abitanti siano applicate in modo uniforme dalle persone preposte al controllo degli abitanti;

b) consiglia e informa le persone preposte al controllo degli abitanti;

c) elabora le direttive necessarie e ne garantisce l'applicazione;

d) stabilisce, previa consultazione delle persone preposte al controllo degli abitanti, i moduli standard relativi, in particolare, all'attestato di domicilio, all'attestato di soggiorno e alla dichiarazione di domicilio;

e) assicura la formazione delle persone preposte al controllo degli abitanti e dei loro sostituti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 2: controllo degli abitanti

1 La dichiarazione di arrivo (art. 39 LHRCH) deve contenere, per ciascuna persona, le seguenti informazioni

a) il numero di assicurato AVS a tredici cifre (NAVS 13);

b) il numero attribuito dall'ufficio al comune e il nome ufficiale del comune;

c) l'identificatore di edificio secondo il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL) dell'ufficio;

d) l'identificatore di abitazione secondo il RegBL, il nucleo familiare di cui la persona è membro e la categoria del nucleo familiare;

e) il nome ufficiale della persona e altri nomi registrati all'anagrafe;

f) tutti i prenomi citati nell'ordine esatto;

g) l'indirizzo e l'indirizzo postale, compresi il numero di codice di avviamento postale e il luogo;

h) la data di nascita e il luogo di nascita;

i) il luogo di origine, se la persona è di nazionalità svizzera;

j) il sesso;

k) lo stato civile;

l) l'appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta di diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal cantone;

m) la nazionalità;

n) il tipo di autorizzazione, se la persona è di nazionalità straniera;

o) l'istituzione o la residenza nel comune;

p) il comune di residenza o il comune di soggiorno;

q) la data, il comune o lo Stato di provenienza;

r) il diritto di voto e l'eleggibilità ai livelli federale, cantonale e comunale.

2. Inoltre, può contenere le seguenti informazioni

a) la lingua madre;

b) la filiazione completa;

c) la professione;

d) il nome e l'indirizzo del datore di lavoro e, per le persone autonome, il luogo di lavoro;

e) altre nazionalità;

f) relazioni familiari (legami con il coniuge o i figli minori);

g) l'eventuale rappresentante legale;

h) i nomi abituali o da nubile/celibe.

3. In caso di soggiorno (art. 44, cpv. 3 LHRCH), ciascuna persona di nazionalità straniera presenterà come documento di legittimazione una carta d'identità o un passaporto non scaduto, rilasciato dalla sua rappresentanza diplomatica o consolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 2: controllo degli abitanti

La dichiarazione di soggiorno (art. 47 LHRCH) è applicabile, per analogia, alle persone in soggiorno in un nucleo familiare collettivo (art. 2, lett. a bis OHR), nonché alle persone ("globe-trotter") il cui ultimo domicilio si trova nel comune e che, non avendo stabilito un nuovo domicilio, né in Svizzera né all'estero (art. 24, comma 1 CC), sono iscritte sotto la voce "nucleo familiare amministrativo".

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 2: controllo degli abitanti

1 La dichiarazione di partenza contiene le seguenti informazioni

c) in caso di decesso: la data.

2. Durante una dichiarazione di partenza (art. 50 LHRCH), i dati raccolti possono essere comunicati dalla persona incaricata del controllo degli abitanti ad altri servizi o enti che ne abbiano bisogno per l'esecuzione delle loro mansioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 2: controllo degli abitanti

1. Sono percepiti i seguenti emolumenti per adulto

a) rilascio di un'attestazione di domicilio in caso di arrivo, cambio di dati o su richiesta............................................................................................ Fr. 10.—

b) rilascio e rinnovo di un'attestazione di soggiorno.................... Fr. 10 . —

c) rilascio e rinnovo di una dichiarazione di domicilio................. Fr. 10.—

d) duplicato e altre attestazioni.......................................................... Fr. 10.—

e) rilascio di un'attestazione di domicilio e di vita........................... Fr. 10.—

f) rilascio di un'attestazione di partenza........................................... Fr. 10.—

2. Le informazioni fornite, in qualsiasi forma siano, sono soggette a un emolumento compreso tra 10 e 200 franchi, in base al tempo dedicato; la gratuità può essere concessa per utilizzi non commerciali.

3. Gli emolumenti sono percepiti e incassati dalle persone incaricate del controllo degli abitanti; essi restano acquisiti al comune.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 3: registro comunale degli abitanti

1 Oltre alle informazioni contenute nella dichiarazione di arrivo, il registro comunale degli abitanti deve contenere le seguenti informazioni di carattere tecnico

a) i numeri d'identificazione individuali (numero delle persone, NAVS13);

b) il tipo di documenti depositati;

c) il tipo di autorizzazione di soggiorno (per le persone di nazionalità straniera);

d) le relazioni "familiari" (persone che vivono nella stessa abitazione);

e) l'indirizzo tramite i numeri EGID, EWID, amministrativi o altri dell'edificio e dell'alloggio;

f) gli altri tipi di indirizzi (altri luoghi di residenza eventuali, domicilio attuale in caso di soggiorno, indirizzi precedenti nel comune, ecc.);

g) le date relative ad uno o più eventi o caratteristiche della dichiarazione di arrivo o di partenza (data di deposito dei documenti, data di partenza, data di decesso, data di cambiamento di stato civile, di nome, di nazionalità, di indirizzo, ecc.);

h) se conosciute, le date relative alle autorizzazioni rilasciate ai cittadini stranieri (data di ingresso in Svizzera, data di deposito dei documenti nel cantone, date di inizio e scadenza di validità dell'autorizzazione, data di deposito di una domanda di asilo, data di ammissione provvisoria, data di cambiamento del tipo di autorizzazione di soggiorno, ecc.);

i) le date di inizio di validità e di scadenza dei documenti forniti dal servizio comunale di controllo degli abitanti.

2. Il SIEN può autorizzare le persone incaricate del controllo degli abitanti a differire provvisoriamente l'inserimento di queste informazioni nel registro comunale, tenendo conto, in particolare, dei mezzi informatici di cui dispongono.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 3: registro comunale degli abitanti

1. Le persone preposte al controllo degli abitanti sono tenute a rispettare le procedure definite dagli editori di software per i registri degli abitanti e approvate dal SIEN.

2. Esse devono collaborare ai controlli periodici di qualità organizzati dal SIEN e partecipare all'aggiornamento necessario dei registri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - capitolo 2 Controllo degli abitanti - Sezione 3: registro comunale degli abitanti

Le informazioni contenute nei registri comunali degli abitanti sono trasmesse, ogni giorno, automaticamente tra registri, tramite la rete sicura cantonale e federale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo 3 Disposizioni finali

Il regolamento di esecuzione della legge sul controllo degli abitanti (RLCdH), del 23 dicembre 1998 [7], è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - capitolo 3 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2010.

2. Sarà pubblicato nel Foglio Ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →