1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo primo Disposizioni generali (GHRPR)
Indice delle disposizioni (67)
Testo normativo (67 Articoli)
La presente legge ha per obiettivi
a) semplificare la raccolta di dati a fini statistici tramite l'armonizzazione dei registri delle persone e lo scambio, previsto dalla legislazione, di dati personali tra registri;
b) stabilire le regole necessarie per la tenuta del registro degli abitanti, cioè il registro di tutte le persone stabilite o soggiornanti in un comune del cantone, in conformità con la legislazione federale, e fornire alle amministrazioni pubbliche le informazioni di cui hanno bisogno su queste persone.
1 La legge si applica ai cittadini svizzeri e stranieri.
2. Le disposizioni speciali riguardanti il soggiorno e la residenza dei cittadini stranieri restano riservate.
1. Una persona ha il proprio domicilio nel comune in cui risiede in modo riconoscibile per i terzi, con l'intenzione di viverci in modo duraturo e di avere lì il centro dei propri interessi personali.
2. Una persona può avere un solo domicilio e, di conseguenza, un solo comune di residenza.
3. Una persona è considerata avente il proprio domicilio e quindi stabilita nel comune in cui ha depositato il documento richiesto (art. 44, cpv. 2, lett. a) e cpv. 3).
Risiede in un comune, la persona che vi dimora per un fine particolare, senza l'intenzione di viverci permanentemente, ma per una durata di almeno tre mesi consecutivi o distribuiti nello stesso anno, in particolare al fine di frequentare le scuole o di essere collocata in un istituto di istruzione, un ospedale, un ospizio o una casa di detenzione.
Gli atti amministrativi necessari per l’esecuzione della presente legge danno luogo alla riscossione di onorari, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
1. Il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sull'armonizzazione dei registri.
2. Adotta le disposizioni di esecuzione.
3. Designa
a) il o i dipartimenti competenti in materia di armonizzazione dei registri (abbreviato nel presente capitolo: il dipartimento);
b) il servizio incaricato di coordinare e applicare le misure di armonizzazione e di procedere ai controlli di qualità correlati (abbreviato nel presente capitolo: il servizio).
4. Definisce
a) i registri che sono tenuti in forma elettronica;
b) le prestazioni che, nel quadro della presente legge, sono offerte agli utenti dello sportello sicuro unico.
1. Il dipartimento competente in materia di armonizzazione dei registri vigila sulla corretta esecuzione di quest'ultima.
2. Può emettere delle direttive.
**Il servizio incaricato dell'armonizzazione dei registri ha le seguenti attribuzioni:**
a) è l'interlocutore nei confronti dell'Ufficio federale di statistica (UFS);
b) coordina la procedura, assicura il rispetto dei termini di esecuzione dell'armonizzazione dei registri e procede ai controlli di qualità, in accordo con l'UFS;
c) informa l'UFS anticipatamente su qualsiasi modifica sostanziale o soppressione di un registro;
d) è responsabile del coordinamento delle diverse entità coinvolte nell'armonizzazione dei registri, fornendo loro le informazioni e la formazione necessarie;
e) garantisce l'applicazione della legislazione federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone per quanto riguarda la piattaforma di scambio dei dati e la loro consegna sicura alla Confederazione;
f) redige il censimento cantonale sulla base dei dati in suo possesso;
g) esercita tutte le competenze che non sono attribuite a un'altra autorità.
Le comuni
a) tengono, in forma elettronica, il registro degli abitanti e quello degli elettori;
b) si assicurano che le persone che vivono nelle unità abitative collettive siano iscritte nel registro degli abitanti e, se del caso, in quello degli elettori;
c) sono le uniche responsabili della protezione dei dati per i loro servizi nell'ambito della gestione dei registri previsti alla lettera a);
d) aggiornano il Registro degli edifici e delle abitazioni (RegEA) e compilano le statistiche delle costruzioni in forma elettronica;
e) forniscono e devono rispettare la nomenclatura delle strade e degli indirizzi presenti nel repertorio cantonale;
f) devono utilizzare la piattaforma di scambio sicura, installata a livello della rete cantonale neocastellana, per garantire tutti gli scambi di dati previsti dalla legislazione;
g) designano una persona competente per assicurare il coordinamento con il servizio ai fini dell’armonizzazione dei registri a livello comunale.
[6] Le decisioni emesse dal servizio possono essere oggetto di ricorso presso il dipartimento, quelle di quest'ultimo presso il Tribunale cantonale, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [7].
Il Consiglio di Stato designa i servizi e le istituzioni cantonali autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS per svolgere i loro compiti legali.
Conformemente alle disposizioni in materia, il servizio
a) annuncia collettivamente, per tutti i servizi del cantone che tengono i registri previsti dalla LHR, l'utilizzo sistematico del numero di assicurato AVS, alla Centrale di compensazione;
b) si assicura che questi servizi richiedano la prima attribuzione globale e la comunicazione del numero di assicurato AVS, secondo la procedura prevista a tale scopo;
c) è autorizzato a utilizzare, in modo sistematico, il numero di assicurato AVS per l'espletamento dei propri compiti statistici;
d) è autorizzato a diffondere il numero di assicurato AVS ad altri servizi cantonali solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei loro compiti.
1 Nell'ambito dell'armonizzazione dei registri, un numero di edificio (identificatore federale di edificio, EGID) e un numero di alloggio (identificatore federale di alloggio, EWID) sono assegnati, dall'autorità competente, a ciascuna persona iscritta nel registro degli abitanti.
2. Questi numeri sono estratti dal Registro federale degli edifici e degli alloggi (RegBL).
3. Una volta assegnati agli edifici e agli alloggi, i numeri non possono essere modificati.
I proprietari e gli inquilini devono fornire alle persone incaricate di determinare il numero dell'unità abitativa tutte le informazioni necessarie e, se necessario, consentire l'accesso ai loro edifici o alle loro abitazioni.
1 In vista dell'introduzione e dell'aggiornamento della numerazione degli alloggi, i proprietari-locatari o i loro mandatari incaricati della gestione (designati qui di seguito: i proprietari) sono tenuti a fornire l'elenco, per edificio, degli alloggi e dei loro inquilini.
2. Se, sulla base di queste informazioni, un alloggio non può essere identificato, spetta all'inquilino fornire tutte le indicazioni necessarie sul proprio alloggio, in particolare la dimensione e la posizione di quest'ultimo.
1. Quando i numeri degli alloggi sono definiti e introdotti, devono figurare nei nuovi contratti di locazione.
2. I proprietari informano i loro inquilini sulla presenza e l'utilità del numero del loro alloggio, in modo che siano in grado di comunicarlo al controllo degli abitanti in occasione delle dichiarazioni obbligatorie.
1. I proprietari sono tenuti a comunicare al servizio comunale di controllo degli abitanti l'arrivo o la partenza di inquilini, indicando i numeri degli edifici e degli alloggi interessati, anche in caso di trasloco all'interno dello stesso edificio o gruppo di edifici, così come in caso di unione o divisione di alloggi.
2. L'articolo 48, comma 1 rimane riservato.
1. I servizi statali che detengono fonti di dati che permettono la determinazione e l'introduzione del numero di alloggio, sono tenuti a fornirli gratuitamente al servizio.
2. Lo stesso vale per l'Istituto cantonale di assicurazione e prevenzione (ICAP), nonché per i fornitori di energia e acqua potabile.
3. In caso di necessità, il Consiglio di Stato può estendere questo obbligo ad altri detentori di fonti di dati.
1. I dati devono essere trasmessi in una forma che consenta un trattamento informatico.
2. Il servizio definisce il formato, il giorno di riferimento e le modalità di trasmissione dei dati.
Ai fini della determinazione e dell'introduzione del numero di alloggio, i comuni possono incaricare un prestatore di eseguire i lavori necessari di rilievo e verifica dei dati, nonché, se lo decidono, l'apposizione dei numeri di alloggio.
1 Il prestatore può, su richiesta, ottenere gratuitamente dal controllo degli abitanti i seguenti dati personali
e) sesso.
2. Se del caso, può inoltre ottenere dati relativi agli arrivi nel comune o alle partenze dal comune, nonché ai cambiamenti di residenza all'interno dello stesso comune.
3. I dati forniti al prestatore possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito del suo mandato.
1 Gli scambi di dati tra il controllo degli abitanti e il prestatore, necessari per l'adempimento delle loro mansioni, sono gratuiti.
2. Lo scambio viene effettuato in forma elettronica e in forma criptata.
1 Se durante la determinazione e l'introduzione del numero dell'alloggio si riscontra che delle persone non sono iscritte nel registro degli abitanti, mentre dovrebbero esserlo, queste sono invitate dalla persona preposta al controllo degli abitanti a porre rimedio a tale omissione entro quattordici giorni.
2. Possono essere perseguite penalmente se rifiutano di ottemperare entro il termine suddetto.
Il servizio comunale del controllo degli abitanti deve assicurarsi che il numero dell'alloggio sia correttamente comunicato in caso di cambio di locatario o proprietario e che rimanga invariato.
1. L'autorità competente in materia di permessi di costruzione garantisce l'assegnazione dei numeri di edifici e di alloggi necessari in caso di costruzione o trasformazione di edifici.
2. I comuni hanno la facoltà di introdurre una numerazione fisica.
Le spese per l'introduzione del numero civico e, se del caso, l'apposizione di un numero fisico, sono a carico dei comuni.
1. I dati contenuti nei registri comunali sono messi sistematicamente a disposizione dell'amministrazione cantonale, ai fini della gestione amministrativa e a scopo statistico.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la procedura di consultazione, la trasmissione e l'uso reciproco dei dati tra lo Stato e i comuni.
La persona incaricata del controllo degli abitanti comunica d'ufficio, in forma criptata tramite via elettronica, gli arrivi e le partenze intercantonali o intercomunali, rispettivamente ai comuni di provenienza e di destinazione.
1 La comunicazione a terzi di dati relativi a una persona determinata è disciplinata dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
2. Le informazioni sono fornite in base ai registri, senza garanzia, e la loro eventuale inesattezza non comporta alcuna responsabilità da parte dello Stato o dei comuni.
1. Le comunicazioni di dati a titolo gratuito e a fini statistici tra il servizio cantonale e i servizi comunali di statistica, da una parte, e l'Ufficio federale di statistica (UFS), dall’altra, intervengono conformemente alle disposizioni di diritto federale e cantonale in materia.
2. I dati contenuti nella banca dati delle persone (BDP) possono essere utilizzati a fini statistici dall'autorità cantonale competente.
3. In conformità alle disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dei dati, questi ultimi possono altresì essere trasmessi ad altri servizi della Confederazione, ad altri cantoni o comuni, nonché a organismi pubblici o privati per consentire a questi ultimi la realizzazione di lavori scientifici o di interesse generale, quali le ricerche universitarie.
Salvo autorizzazione espressa ed eccezionale del Consiglio di Stato per casi giustificati, la comunicazione di dati a fini commerciali o pubblicitari è vietata.
Per il resto, si applica la legislazione sulla protezione dei dati.
1. Il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sul controllo degli abitanti.
2. Adotta le disposizioni di esecuzione.
3. Nomina
a) il dipartimento competente in materia di controllo degli abitanti (designato nel presente capitolo: il dipartimento);
b) il servizio incaricato dell'esecuzione delle disposizioni in materia di controllo degli abitanti (designato nel presente capitolo: il servizio).
4. Ratifica la nomina a livello comunale della persona responsabile del controllo degli abitanti e del suo supplente o della sua supplente.
1. Il dipartimento competente in materia di controllo degli abitanti garantisce la corretta esecuzione di tale controllo.
2. Può emettere direttive.
Il servizio incaricato del controllo degli abitanti ha le seguenti attribuzioni
a) esercita la supervisione delle persone preposte al controllo degli abitanti e si occupa di garantire la loro formazione;
b) esercita tutte le competenze che non sono attribuite a un'altra autorità.
1. Ogni comune dispone di un servizio di controllo degli abitanti (di seguito: il servizio comunale) a cui compete la gestione del registro degli abitanti (di seguito: il registro).
2. Nomina la persona preposta al controllo degli abitanti, la quale è amministrativamente collegata ad esso, salvo ratifica da parte del Consiglio di Stato.
3. Assume il personale necessario, posto sotto la responsabilità della persona preposta al controllo degli abitanti, e sostiene le spese di gestione.
4. Due o più comuni possono decidere, mediante convenzione approvata dal Consiglio generale e sanzionata dal Consiglio di Stato, che il loro servizio comunale e il loro registro siano gestiti dalla stessa persona preposta al controllo degli abitanti.
1. La persona incaricata del controllo degli abitanti ha in particolare i seguenti compiti
a) riceve le notifiche di arrivo e partenza, nonché gli avvisi di cambiamento di situazione delle persone interessate;
b) mantiene il registro nel quale sono iscritti, per ogni persona stabilita o soggiornante nel comune, i dati relativi agli identificatori e ai caratteri richiesti dalla legislazione federale o quelli prescritti dal Consiglio di Stato;
c) si assicura che tutte le persone interessate adempiere agli obblighi imposti loro dalla legislazione e procede ai controlli e alle indagini necessari; se necessario, può richiedere la collaborazione della polizia;
d) provvede alle comunicazioni previste dalla legislazione;
e) redige e rilascia i certificati di domicilio o di soggiorno e le dichiarazioni di domicilio;
f) conserva gli atti d'origine, così come le dichiarazioni di domicilio e, in caso di partenza, li restituisce o, se del caso, li distrugge;
g) si assicura che i documenti relativi al registro degli abitanti siano conservati e archiviati, in conformità alla legislazione;
h) decide, dopo aver ascoltato la persona interessata, sulle contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, in particolare su quelle riguardanti il domicilio o il soggiorno;
i) collabora, conformemente alle direttive del dipartimento competente, alla stesura delle statistiche relative, in particolare, agli abitanti, alle famiglie, agli alloggi e agli edifici residenziali, soprattutto nell'ambito dei censimenti della popolazione;
j) svolge inoltre tutte le mansioni che gli sono attribuite dalla legislazione sul registro.
2. La persona incaricata del controllo degli abitanti può richiedere alle amministrazioni cantonali e comunali, così come a terzi (art. 48), di fornirgli gratuitamente le informazioni o le notizie che possiedono su una determinata persona e che gli sono necessarie per la tenuta del registro (art. 43 e 53).
[8] Le decisioni della persona incaricata del controllo degli abitanti e del servizio cantonale competente sono suscettibili di ricorso presso il dipartimento competente, quelle di quest'ultimo presso il Tribunale cantonale, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025.
1 Ogni persona fisica che stabilisce il proprio domicilio (art. 3) in un comune o vi soggiorna (art. 4) per un periodo superiore a tre mesi deve dichiarare il proprio arrivo al servizio comunale.
2. Se soggiorna in più comuni, la dichiarazione deve essere effettuata in ciascuno di essi.
La dichiarazione deve essere effettuata entro quattordici giorni dal cambio di domicilio o, in caso di periodi di soggiorno non consecutivi, non appena è prevedibile che il soggiorno supererà i tre mesi (art. 4).
1 La dichiarazione è effettuata presso il servizio comunale.
2. Fatto salvo l’uso dei servizi offerti agli utenti dello sportello sicuro unico e l’articolo 42, le persone maggiorenni sono tenute a presentarsi personalmente per dichiarare il loro arrivo, a meno che non siano state esentate per giusti motivi dalla persona incaricata del controllo degli abitanti.
[9] 1 Finché continuano a vivere in comune con lui, la dichiarazione del coniuge o del partner registrato vale per l’altro coniuge o partner, quella del titolare dell’autorità parentale o del diritto di custodia per i figli minori, o per tutte le altre persone finché continuano a vivere in comune con lui.
2. La dichiarazione di arrivo compete
a) al rappresentante legale, per i minori che vivono fuori dal nucleo familiare dei genitori e le persone sotto curatela generale o, se soggiornano in un istituto, alla direzione dello stesso;
b) alla direzione, per le persone che soggiornano per più di tre mesi in un istituto educativo, in un ospizio, in un ospedale o in una casa di reclusione;
c) all’autorità competente, per il soggiorno dei richiedenti asilo.
Una dichiarazione di arrivo deve essere compilata per ogni persona, sia maggiorenne che minorenne, e deve contenere i dati relativi agli identificatori e alle caratteristiche richieste dalla legislazione federale o prescritte dal Consiglio di Stato.
1 Ogni persona obbligata a dichiarare la propria presenza deve comunicare e fornire dati veritieri e, se necessario, documentati; deve indicare il numero del proprio alloggio.
2. Dichiarando il proprio arrivo in un comune, ogni cittadino svizzero è tenuto a depositare
a) in caso di domicilio, un atto d'origine, per sé stesso e per ogni persona che dichiara;
b) in caso di soggiorno, un documento ufficiale che attesti il deposito di questo documento in un altro comune (dichiarazione di domicilio).
3. Il cittadino straniero deve produrre un documento di stato civile aggiornato e un documento di legittimazione riconosciuto secondo il diritto federale; se è già titolare di un'autorizzazione temporanea, di soggiorno, di stabilimento o altro, deve presentarla anche.
4. Se necessario, può essere richiesta la presentazione del certificato di famiglia, di un atto di famiglia o di un attestato di iscrizione al registro delle unioni civili, in particolare quando la dichiarazione è fatta da un rappresentante, conformemente all'articolo 42, comma 1.
5. Il servizio comunale conserva i documenti che vi sono depositati e che deve conservare.
Sulla base dei dati forniti dalla persona da registrare e, se il suo precedente domicilio era in Svizzera, dopo aver verificato che questi siano concordi con i dati trasmessi per via elettronica dal comune di provenienza, la persona incaricata del controllo degli abitanti registra il nuovo arrivato, indicando se stabilisce il suo domicilio nel comune o se vi soggiorna soltanto.
1. La persona che stabilisce il proprio domicilio in un comune riceve un'attestazione di domicilio, valida il giorno in cui viene rilasciata; un'unica attestazione, che menzioni le persone che fanno parte del nucleo familiare comune, può essere rilasciata per le famiglie o per i partner registrati.
2. La persona che dichiara un soggiorno in un comune riceve un'attestazione di soggiorno che è rilasciata per la durata di un anno; essa può essere rinnovata.
1 La persona che, pur mantenendo il suo domicilio nel comune dove è depositato il documento richiesto (art. 44), soggiorna temporaneamente o periodicamente in un altro comune, può ottenere una dichiarazione di domicilio.
2. Questa dichiarazione attesta che la persona ha il domicilio nel comune di stabilimento e menziona il comune di soggiorno.
1 Su richiesta orale, scritta, tramite fax o e-mail del servizio comunale, i datori di lavoro, per i loro dipendenti, i locatori e amministratori di immobili, per gli inquilini che abitano nei loro immobili, che vi entrano o che li lasciano, così come i fornitori di energia e acqua potabile per i servizi che forniscono, hanno l'obbligo di comunicare, gratuitamente e immediatamente, tutte le informazioni necessarie relative alle persone obbligate a dichiararsi (art. 41 e 52), se queste ultime non adempiono ai loro obblighi.
2. Lo stesso obbligo ricade sugli stabilimenti pubblici che beneficiano di un'autorizzazione che consente di alloggiare ospiti; è riservato il controllo di questi ultimi, in conformità con la legislazione in materia.
3. Le Poste hanno lo stesso obbligo riguardante l'indirizzo postale.
1. Le persone, domiciliate o soggiornanti, devono comunicare al servizio comunale, conformemente all'articolo 41 applicato per analogia, entro quattordici giorni dall'evento, ogni cambiamento di dati che le riguardano e contenuti nel registro (art. 43 e 53), come cambio di identità, stato civile, indirizzo, alloggio nello stesso edificio, ecc.
2. Un nuovo atto di origine deve essere prodotto in caso di cambiamento di identità o di stato civile.
3. Le persone che diventano maggiorenni sono informate dal servizio comunale che sono soggette alle stesse formalità di un nuovo arrivato, anche se continuano a vivere nel nucleo familiare dei genitori.
1. La persona che lascia il comune in cui è domiciliata o la cui durata di soggiorno non supera più i tre mesi all'anno deve comunicare al servizio comunale, in conformità con l'articolo 41 applicato per analogia, la partenza entro i quattordici giorni successivi al cambiamento di domicilio e indicare la sua destinazione.
2. Se il nuovo domicilio è situato in Svizzera, l'ufficio responsabile del controllo degli abitanti informa il comune di destinazione e gli comunica i dati in suo possesso.
Quando una persona annuncia la sua partenza presso il servizio comunale, l'atto d'origine è restituito al suo titolare o, in mancanza, distrutto.
Quando una decisione riguardante il domicilio è diventata definitiva ed esecutiva, la persona incaricata del controllo degli abitanti può, al posto della persona interessata e a sue spese, procedere
a) all'iscrizione se è in possesso degli elementi necessari mediante avviso di partenza dal precedente comune di domicilio;
b) alla cancellazione e, se conosce il nuovo comune di domicilio, inviare a quest'ultimo i documenti che possedeva.
Per gestire le informazioni relative ai residenti, i comuni aggiornano il registro.
Oltre al contenuto minimo imposto dalla legislazione federale, il Consiglio di Stato può prescrivere che il registro contenga, oltre alle informazioni presenti nella dichiarazione di arrivo e nella dichiarazione di partenza, elementi di natura tecnica necessari per la sua gestione e per la trasmissione dei dati ai servizi dell'amministrazione cantonale.
1. Ogni persona domiciliata o residente nel comune è tenuta, su richiesta della persona incaricata del controllo degli abitanti, a fornirle gratuitamente informazioni che permettano di completare o correggere i dati che la riguardano, suscettibili di figurare nel registro.
2. L'aggiornamento del registro può avvenire anche sulla base di dati provenienti da altri registri amministrativi o da altre indagini ufficiali.
[11] 1 Una banca dati delle persone fisiche è istituita al fine di mettere a disposizione i dati utilizzati dall'amministrazione cantonale, dai comuni e da altre entità, designate dal Consiglio di Stato, che svolgono compiti di interesse pubblico (di seguito: le entità).
2. Essa è composta dai dati contenuti nei registri comunali degli abitanti nonché dai dati delle persone non domiciliate nel cantone ma che intrattengono un legame amministrativo con esso.
[12] Il servizio incaricato del controllo degli abitanti ha la qualità di titolare del trattamento ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati e la trasparenza.
[13] 1 Il servizio designato dal Consiglio di Stato è incaricato di gestire la banca dati.
2. È competente per modificare e aggiornare i dati della banca.
3. Deve inoltre assicurarsi che i dati siano protetti contro un uso improprio adottando misure organizzative e tecniche appropriate.
4. Garantisce l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati.
5. Il Consiglio di Stato definisce la durata e le modalità di conservazione dei dati.
[14] I servizi dell'amministrazione cantonale, i comuni e le entità che hanno accesso al BDP possono prendere conoscenza del numero AVS e utilizzarlo sistematicamente per l'espletamento delle loro mansioni legali, purché una base legale lo autorizzi.
[15] 1 Il Consiglio di Stato determina in che misura i servizi dell'amministrazione cantonale, i comuni e le entità dispongono di un accesso elettronico a determinati dati delle persone fisiche.
2. Un tale accesso può essere previsto solo alle seguenti condizioni cumulative
a) il servizio dell'amministrazione cantonale, il comune, l'entità o la persona ha un bisogno regolare, nel contesto dell'adempimento delle proprie funzioni, di avere conoscenza di un dato;
b) la persona e i collaboratori del servizio, del comune o dell'entità sono soggetti al segreto professionale o di funzione;
c) l'accesso al dato in questione è proporzionato rispetto allo scopo perseguito e si basa su un interesse pubblico o privato sufficiente.
[16] 1 Il Consiglio di Stato può concedere un accesso elettronico al BDP alle imprese di trasporto pubblico ai sensi della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LOST), del 18 giugno 2010 [17], anche se non sono entità ai sensi dell'articolo 55a e non soddisfano le condizioni dell'articolo 55e, comma 2, lettera b della presente legge.
2. I collaboratori e le collaboratrici delle imprese di trasporto pubblico così autorizzati possono consultare il BDP solo ai fini dell'identificazione di persone sospettate di aver commesso un'infrazione in relazione all'uso dei trasporti pubblici.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni d'uso.
1. Le infrazioni alla presente legge e alle sue disposizioni di esecuzione sono punite con una multa di un importo massimo di 10.000 franchi.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
3. Resta riservata l'applicazione delle disposizioni penali particolari della legislazione federale e cantonale.
1 Quando un'infrazione è commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società commerciale o di un'impresa individuale, le disposizioni penali si applicano alla persona fisica che ha o avrebbe dovuto agire per conto di essa.
2. La persona giuridica, la società o il titolare dell'impresa è solidalmente responsabile dell'ammenda e delle spese, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure utili per assicurare una gestione conforme alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti.
3. La sentenza penale stabilisce l'estensione di questa responsabilità.
1 Ogni decisione presa da un'autorità penale del cantone in virtù della presente legge o delle sue disposizioni di esecuzione deve essere comunicata al servizio cantonale competente, nonché alla persona incaricata del controllo degli abitanti del comune interessato.
2. Se il servizio cantonale competente o la persona incaricata del controllo degli abitanti del comune interessato ne fa richiesta, il dossier deve essere sottoposto a loro.
Colui che ha adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul controllo degli abitanti, del 3 febbraio 1998, è considerato aver soddisfatto gli obblighi della presente legge fino a che non si verifichi un fatto che, ai sensi di quest'ultima, lo obblighi a una nuova dichiarazione.
La legge sul controllo degli abitanti (LCA), del 3 febbraio 1998 [18], è abrogata.
1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
3. Stabilisce la data della sua entrata in vigore.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 9 dicembre 2009.