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131.1 RLDCN CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo primo - Disposizioni generali (RLDCN)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (20)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza neuchâteloise (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Domicilio Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Stranieri di seconda generazione Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Dovere di collaborazione Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Dipartimento Art. 5 Regolamento d'esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Commissione cantonale delle naturalizzazioni Art. 7 Regolamento d'esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Dati dello stato civile Art. 8 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Competenze linguistiche Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Procedimenti penali in corso Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Situazione fiscale Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 Art. 12 Regolamento d'esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Indagini Art. 13 Regolamento d'esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Documenti a sostegno della domanda Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Abrogazione del diritto anteriore Art. 18 Regolamento d'esecuzione della legge sulla cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Disposizione transitoria Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellano (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Entrata in vigore Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (RLDCN), del 3 luglio 2017 - Pubblicazione

Testo normativo (20 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo primo - Disposizioni generali

Il domicilio ai sensi della legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (LDCN), del 27 marzo 2017 è il luogo in cui una persona risiede in modo riconoscibile per i terzi con l'intenzione di viverci stabilmente e di avere lì il centro dei suoi interessi personali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo primo - Disposizioni generali

Sono considerati stranieri di seconda generazione i figli di genitori immigrati stranieri, nella misura in cui hanno svolto la maggior parte della loro istruzione obbligatoria nel nostro paese.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo primo - Disposizioni generali

La persona che richiede la naturalizzazione è tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo II - Autorità competenti

[5] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura è competente per assumere i compiti devoluti al dipartimento dalla LDCN.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo II - Autorità competenti

Il servizio cantonale della popolazione [6] è competente per assumere i compiti assegnati al servizio dalla LDCN.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo II - Autorità competenti

[7] 1 Abrogato.

2. La commissione cantonale delle naturalizzazioni è composta dal-la capo del servizio cantonale della popolazione che la presiede, dal-la capo del servizio delle migrazioni e dal-la capo del servizio della coesione multiculturale o dai rispettivi supplenti.

3. La segreteria è assicurata dal servizio cantonale della popolazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

I dati dello stato civile sono verificati, e se del caso registrati in Infostar, dall'arrondissement dello stato civile del luogo di domicilio. Le spese e gli onorari della procedura presso lo stato civile sono a carico della persona che richiede la naturalizzazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

La persona che richiede la naturalizzazione deve dimostrare una conoscenza orale della lingua francese equivalente almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e competenze scritte di almeno il livello A2.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

1. In caso di procedimenti penali in corso nei confronti della persona che richiede la naturalizzazione, la procedura di naturalizzazione è sospesa fino alla chiusura definitiva del procedimento da parte della giustizia penale.

2. La persona che richiede la naturalizzazione è tenuta a informare il servizio sull'esito del procedimento penale entro un periodo di sei mesi dalla sua chiusura definitiva.

3. Alla ripresa della procedura di naturalizzazione, può essere richiesta la produzione di documenti aggiornati.

4. Possono essere addebitati costi d'indagine complementare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

La persona che richiede la naturalizzazione è in regola con il pagamento dei suoi obblighi fiscali, purché abbia saldato integralmente gli importi fatturati scaduti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

[8] 1 La persona che richiede la naturalizzazione deve allegare alla sua domanda di autorizzazione federale i seguenti documenti originali recenti

a) modulo di domanda di naturalizzazione neocastellana;

b) conferma dei dati di stato civile svizzero;

c) certificati di domicilio che permettano di verificare la durata minima di domicilio richiesta nel cantone;

d) certificati che permettano di verificare la durata del soggiorno in Svizzera e che specifichino a quale titolo di permesso è stato effettuato;

e) copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

f) attestazione fiscale;

g) estratti di esecuzioni rilasciati dagli uffici competenti dei domicili negli ultimi cinque anni;

h) se la persona richiedente è sposata o partner registrata: estratti di esecuzioni rilasciati dagli uffici competenti dei domicili degli ultimi cinque anni per il/la coniuge o per il/la partner registrato/a, anche se questa persona non richiede la naturalizzazione;

i) attestazione del servizio finanziario;

j) abrogato;

k) passaporto delle lingue rilasciato dal Segretariato fide su mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o certificato di lingua riconosciuto per ottenere il suddetto passaporto;

l) attestazione di attività professionale dipendente o indipendente, di scolarità o formazione in corso, di dipendenza dall'assistenza sociale, o di concessione di pensione AI.

1bis Le persone di lingua madre francese non hanno l'obbligo di presentare il passaporto delle lingue per giustificare le loro competenze orali e scritte in francese, così come le persone che abbiano frequentato la scuola obbligatoria in lingua francese per almeno 5 anni, oltre alle persone che abbiano ottenuto un diploma di grado secondario II o di grado terziario a seguito di una formazione impartita in francese.

2. Chiunque desideri far valere un handicap, una malattia o altri motivi personali rilevanti che possano ostacolare le condizioni dell'articolo 17, lettere b e d LDCN, è tenuto a fornirne prova.

3. Possono essere richiesti ulteriori documenti in qualsiasi fase della procedura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

1. Le indagini di naturalizzazione sono effettuate dal servizio della coesione multiculturale conformemente alle direttive del servizio regolate da una convenzione.

2. Le indagini relative ai candidati della seconda generazione possono essere semplificate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo III - Naturalizzazione ordinaria

[9] 1. L'emolumento cantonale è riscosso integralmente al momento del deposito della domanda di naturalizzazione.

2. In caso di archiviazione, in applicazione dell'articolo 20 LDCN o a seguito di un trasferimento di domicilio in un altro cantone o all'estero prima che la domanda venga trasmessa all'autorità federale con un preavviso favorevole all'ottenimento del diritto di cittadinanza cantonale, un emolumento di 300 franchi (150 franchi per i minori di 18 anni) rimane dovuto. Il saldo dell'emolumento cantonale viene restituito.

3. Fatta salva l'archiviazione di cui al comma 2, l'emolumento rimane interamente acquisito allo Stato, qualunque sia l'esito della procedura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo IV - Aggregazione

La persona che richiede l'aggregazione presenta la sua domanda per iscritto, accompagnata dai seguenti documenti originali recenti

b) estratto del casellario giudiziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo IV - Aggregazione

Il servizio approva la richiesta sulla base del dossier costituito dal Consiglio comunale comprendente i documenti presentati a sostegno della richiesta e un rapporto che consente la verifica delle condizioni dell'articolo 26 LDCN.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo V - Tasse

[10] 1 Gli emolumenti percepiti, per richiesta, dal Cantone e dai comuni sono i seguenti

2. Oltre agli emolumenti previsti al capoverso 1, possono essere percepiti i seguenti emolumenti

c) per la decisione di annullamento di una naturalizzazione ordinaria: 500 franchi.

3. Possono presentare una richiesta di coppia, le persone sposate o legate da un'unione civile, a condizione che abbiano lo stesso domicilio, così come le persone non sposate che vivono in convivenza da almeno 3 anni.

4. In caso di archiviazione parziale di una richiesta di coppia, in applicazione dell'articolo 20 LDCN, l'emolumento per persone maggiorenni resta dovuto dall'altro coniuge.

5. In caso di separazione della coppia prima del preavviso cantonale previsto all'articolo 23, capoverso 2 LDCN, l'emolumento per persone maggiorenni è dovuto da ciascun coniuge.

6. Non è percepito alcun emolumento per i figli minorenni inclusi nella richiesta dei loro genitori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Sono abrogati

a) il decreto che stabilisce la procedura di inchiesta in materia di naturalizzazione di stranieri di seconda generazione, del 24 febbraio 1999 [11];

b) il decreto che stabilisce le tasse previste dalla legge sul diritto di cittadinanza neocastellana da percepire dallo Stato e dai comuni, del 6 luglio 2015 [12].

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

**Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge sono soggette al vecchio diritto.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2018.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale ed inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

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