1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 131 Diritto di cittadinanza - Titolo primo - Disposizioni generali (LDCN)
Indice delle disposizioni (46)
Testo normativo (46 Articoli)
La presente legge disciplina, fatto salvo il rispetto delle disposizioni federali, l'acquisizione e la perdita del diritto di cittadinanza cantonale e del diritto di cittadinanza comunale.
Il diritto di cittadinanza cantonale e il diritto di cittadinanza comunale si acquisiscono e si perdono nei seguenti casi
d) per decisione dell'autorità comunale.
1. Nessuno può avere il diritto di cittadinanza cantonale senza avere un diritto di cittadinanza comunale e viceversa.
2. La perdita del diritto di cittadinanza cantonale comporta quella del diritto di cittadinanza comunale.
3. Sono rese salve le disposizioni sul diritto di cittadinanza onoraria.
1 Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per
a) concedere o rifiutare il diritto di cittadinanza cantonale;
b) decidere sulle domande di liberazione;
c) pronunciare la reintegrazione nel diritto di cittadinanza cantonale e comunale;
d) annullare la naturalizzazione ordinaria ottenuta mediante dichiarazioni mendaci o per la dissimulazione di fatti essenziali;
e) dare il suo assenso al ritiro della cittadinanza svizzera.
2. È altresì incaricato di emanare le disposizioni applicative della presente legge in un regolamento di esecuzione.
**Il dipartimento designato dal Consiglio di Stato (di seguito: il dipartimento) è l'autorità competente per:**
a) decidere in caso di dubbio sulla nazionalità svizzera di una persona;
b) pronunciarsi sull'esistenza o inesistenza del diritto di cittadinanza cantonale o comunale, d'ufficio o su richiesta;
c) dare il proprio assenso all'attribuzione di un diritto di cittadinanza onoraria.
Il servizio designato dal Consiglio di Stato (di seguito: il servizio) esercita tutte le competenze che non sono attribuite a un'altra autorità.
La commissione cantonale delle naturalizzazioni è composta da tre membri dell'amministrazione cantonale designati dal Consiglio di Stato.
Il consiglio generale è l'autorità competente per concedere o rifiutare un diritto di cittadinanza onoraria.
La commissione comunale delle naturalizzazioni e delle aggregazioni è composta da almeno tre membri nominati dal consiglio generale.
L'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale per filiazione e per adozione è regolata dalla legislazione federale.
Il minore di filiazione sconosciuta rinvenuto nel cantone acquisisce il diritto di cittadinanza del comune in cui è stato trovato.
La perdita del diritto di cittadinanza cantonale e comunale per annullamento del legame di filiazione, per accertamento della filiazione di un bambino abbandonato, per adozione e in seguito alla nascita all'estero rientra nella legislazione federale.
Il diritto di cittadinanza cantonale e comunale è concesso unicamente se, al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente soddisfa le seguenti condizioni
a) soddisfa le condizioni formali previste dalla Legge federale per il rilascio dell'autorizzazione alla naturalizzazione;
b) è domiciliata nel cantone da due anni;
c) i suoi dati di stato civile possono essere chiaramente stabiliti ai fini di un'iscrizione nel registro informatizzato di stato civile svizzero (Infostar).
Gli stranieri-e di seconda generazione devono aver avuto domicilio nel cantone per due anni, inclusa l'annualità immediatamente precedente alla presentazione della domanda.
Il o la partner registrato/a di un cittadino/a svizzero/a deve aver risieduto nel cantone per due anni, incluso l'anno che precede la domanda.
1 Il diritto di cittadinanza cantonale e comunale è concesso solamente se la persona richiedente soddisfa le seguenti condizioni
a) soddisfa le condizioni materiali previste dalla legge federale per il rilascio dell'autorizzazione alla naturalizzazione;
b) è in grado di comunicare quotidianamente in lingua francese, sia oralmente che per iscritto;
c) non è conosciuta in maniera sfavorevole dai servizi di polizia;
d) è, in linea di principio, in regola con il pagamento delle imposte fiscali;
e) non ha, in linea di principio, procedimenti aperti e/o atti di carenza beni a favore della Confederazione, del cantone e dei suoi comuni;
2. La situazione delle persone che, a causa di un handicap o di una malattia o per altre ragioni personali rilevanti, non soddisfano o soddisfano con difficoltà il criterio d’integrazione previsto all’articolo 1, lettere b e d, è presa in considerazione adeguatamente.
La domanda è presentata all'ufficio attraverso il modulo ufficiale di richiesta di autorizzazione federale alla naturalizzazione, corredato dai documenti specificati nel regolamento di attuazione.
1. Affinché il servizio possa trattare la sua richiesta, la persona che lo richiede deve pagare preventivamente l'emolumento cantonale.
2. Se l'emolumento non viene pagato entro il termine stabilito, il servizio emette una decisione di inammissibilità.
Se le condizioni formali previste all'articolo 14 non sono soddisfatte e se la domanda non è presentata conformemente all'articolo 18, il servizio non procede con il trattamento del fascicolo e adotta una decisione di archiviazione.
1. Il servizio svolge le indagini necessarie per determinare se le condizioni materiali e i criteri di integrazione siano soddisfatti.
2. Può delegare completamente o parzialmente la sua competenza a svolgere le indagini.
3. Quando le condizioni materiali e i criteri di integrazione sono soddisfatti, il servizio trasmette il dossier al consiglio comunale del comune in cui è domiciliata la persona che richiede la naturalizzazione al momento del deposito della domanda.
4. Nel caso in cui le condizioni materiali e i criteri di integrazione non siano soddisfatti, il Consiglio di Stato emette una decisione di rifiuto della naturalizzazione, previo parere della commissione cantonale delle naturalizzazioni.
1. Il consiglio comunale completa all'occorrenza il fascicolo e delibera, entro un termine di tre mesi su preavviso della commissione comunale delle naturalizzazioni e delle aggregazioni.
2. La decisione comunale può essere modificata successivamente rispetto ai bambini nati nel corso della procedura.
1. Il fascicolo viene restituito al servizio, accompagnato dalla decisione comunale.
2. Se il diritto di cittadinanza comunale è concesso, il servizio trasmette la richiesta all'autorità federale con un parere favorevole alla concessione del diritto di cittadinanza cantonale.
3. Se il diritto di cittadinanza comunale o l'autorizzazione federale non sono concessi, il servizio emette una decisione di archiviazione.
1 Quando viene concessa l'autorizzazione federale, il Consiglio di Stato delibera su parere della commissione cantonale delle naturalizzazioni.
2. La naturalizzazione viene rifiutata dal Consiglio di Stato solamente se vengono a conoscenza di fatti nuovi che avrebbero impedito un parere favorevole, secondo l'articolo 23, comma 2.
La naturalizzazione facilitata è disciplinata dalla legislazione federale.
1 Ogni persona di nazionalità svizzera può richiedere il diritto di cittadinanza nel comune in cui risiede da tre anni.
2. L'aggregazione è concessa a condizione che la persona richiedente soddisfi le seguenti condizioni
b) ha risorse sufficienti.
La domanda è indirizzata al consiglio comunale, che costituisce il fascicolo e delibera, previo parere della commissione comunale delle naturalizzazioni e delle aggregazioni.
L'aggregazione accordata dal consiglio comunale deve essere approvata preliminarmente dal servizio.
1. I figli minorenni sono di regola inclusi nella naturalizzazione o nell'aggregazione dei loro genitori, a condizione che abbiano la stessa residenza.
2. Quando il figlio raggiunge l'età di 12 anni, le condizioni previste dagli articoli 17 e 26 vengono esaminate separatamente in funzione della sua età.
1 La domanda di naturalizzazione o di aggregazione dei minori è presentata dai rappresentanti legali.
2. I minori di oltre 16 anni devono esprimere per iscritto la loro intenzione di acquisire il diritto di cittadinanza cantonale e comunale.
La reintegrazione nel diritto di cittadinanza cantonale e comunale di una persona che ha perso la nazionalità svizzera è disciplinata dalla legislazione federale.
1. La domanda di reintegrazione è indirizzata al servizio che costituisce il fascicolo.
2. Se il servizio constata che le condizioni legali sono soddisfatte, sottopone la domanda al Consiglio di Stato che pronuncia la reintegrazione.
1. A maggioranza di due terzi dei suoi membri, un consiglio generale può concedere il diritto di cittadinanza onoraria a qualsiasi persona di nazionalità svizzera che non sia cittadina del comune.
2. È necessario il consenso preventivo del dipartimento.
3. Questo diritto di cittadinanza ha gli stessi effetti del diritto di cittadinanza ordinario.
1. Un consiglio generale può, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, concedere a uno straniero o una straniera il diritto di cittadinanza d'onore, personale e intrasmissibile, che non ha gli effetti del diritto di cittadinanza ordinario.
2. L'articolo 34, comma 2 è applicabile.
La liberazione dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale, legata a quella della nazionalità svizzera, è soggetta alla legislazione federale.
Il/La neocastellano/-a che possiede più diritti di cittadinanza cantonale può richiedere, al raggiungimento della maggiore età, la liberazione del suo diritto di cittadinanza neocastellano. D'altro canto, colui/colei che detiene più diritti di cittadinanza comunale può richiedere la liberazione di alcuni di essi.
1 La richiesta di liberazione è indirizzata al servizio che costituisce il fascicolo.
2. Se il servizio constata che le condizioni legali sono soddisfatte, inoltra la richiesta al Consiglio di Stato che pronuncia la liberazione.
La liberazione si estende ai figli minori che sono sotto l'autorità genitoriale della persona liberata.
Il ritiro del diritto di cittadinanza cantonale e comunale legato al ritiro della nazionalità svizzera è regolato dalla legislazione federale.
Sono titolati a presentare una domanda di constatazione
a) l'autorità competente secondo la legislazione federale in caso di dubbio sulla nazionalità;
b) la persona il cui diritto di cittadinanza cantonale o comunale è in discussione;
c) il consiglio comunale del comune interessato.
La persona interessata e il comune il cui diritto di cittadinanza è in questione devono essere ascoltati quando non sono richiedenti.
Nei casi in cui sia in questione la nazionalità svizzera, la decisione è comunicata all'autorità federale competente.
In caso di fusione di comuni, il diritto di cittadinanza comunale dei loro cittadini registrati all'anagrafe menziona il nome dell'ex comune di origine seguito, tra parentesi, dal nome del comune risultante dalla fusione.
1. Le decisioni prese dal Consiglio di Stato in applicazione della presente legge possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale.
2. Le decisioni prese dal consiglio generale e dal consiglio comunale possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale.
3. Le decisioni prese dal servizio possono essere impugnate davanti al dipartimento.
4. Le decisioni prese dal dipartimento possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale.
5. Inoltre, la legge sulla procedura amministrativa (LPA) del 18 marzo 2025 [3] è applicabile.
Il Consiglio di Stato e il consiglio comunale sono le autorità del cantone e del comune che hanno la facoltà di ricorrere al Tribunale federale nei casi previsti dalla legislazione federale.
Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge restano soggette al vecchio diritto.
La legge sul diritto di cittadinanza neocastellana (LDCN), del 7 novembre 1955 [4], è abrogata.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 10 maggio 2017.
L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1º gennaio 2018.
ALLEGATO ALL’ARTICOLO 50
La legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (LCE), del 22 marzo 1983 [5], è modificata come segue