Legislator · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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262 CPCJusVOrdJ CH-LU

Ordinanza di applicazione della legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie nelle procedure civili, penali e amministrative (Ordinanza sulla giustizia, JusV) (Justizverordnung, JusV) - Gruppi (CPC)

138 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (138)

§ 1 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 2 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 3 Ordinanza di Giustizia, JusV § 4 Regolamento Giudiziario, RegGiu § 5 Ordinanza giudiziaria, JusV - Presidente § 6 Regolamento giudiziario, JusV § 7 Regolamento giudiziario, RegG § 8 Decreto Giustizia, JusV § 9 Regolamento Giudiziario, JusV § 10 Decreto sulla Giustizia, JusV § 11 Regolamento Giudiziario, RegG § 12 Regolamento di Giustizia, RegG § 13 Ordinanza Giudiziaria, OgG § 14 Regolamento sulla Giustizia, RegG § 15 Regolamento Giudiziario, JusV § 16 Regolamento Giudiziario, JusV § 17 Ordinanza sulla giustizia, JusV § 18 Regolamento Giudiziario, JusV - Servizi Centrali § 19 Regolamento Giudiziario, Reg. Giu. § 20 Regolamento Giustizia, RG § 21 Regolamento Giudiziario, JusV § 22 Regolamento della giustizia, JusV § 23 Decreto Giudiziario, JusV - Formazione Continua § 24 Regolamento Giudiziario, JusV § 25 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Sicurezza § 26 Decreto Giustizia, JusV § 27 Regolamento di giustizia, RegGiust § 28 Regolamento Giudiziario, RegG § 29 Regolamento di Giustizia, RegG § 30 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Organi § 31 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 32 Decreto Giustizia, JusV § 33 Ordinanza Giudiziaria, OrdinanzaG § 34 Regolamento di Giustizia, JusV § 35 Regolamento Giudiziario, JusV § 36 Regolamento Giudiziario, JusV § 37 Ordinanza sulla Giustizia, JusV - Altri Compiti § 38 Regolamento Giudiziario, Reg. Giu. § 39 Regolamento giudiziario, JusV - Organi § 40 Ordinamento giudiziario, JusV § 41 Regolamento Giudiziario, JusV § 42 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 43 Regolamento Giudiziario, RegG § 44 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Normativa § 45 Regolamento Giudiziario, JusV - Formazione Continua § 46 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 47 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 48 Ordinanza giudiziaria, JusV § 49 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 50 Regolamento Giustizia, Reg. G § 51 Regolamento Giudiziario, JusV § 52 Regolamento Giudiziario, JusV - b. Compiti § 53 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Normativa § 54 Regolamento della Giustizia, JusV § 55 Ordinanza Giudiziale, JusV § 56 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 57 Ordinanza sulla giustizia, JusV § 58 Regolamento Giudiziario, JusV § 59 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 60 Regolamento Giudiziario, JusV § 61 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 62 Regolamento Giudiziario, JusV § 63 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 64 Regolamento Giudiziario, JusV - Organi § 65 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 66 Ordinanza sulla Giustizia, Ordinanza Giudiziaria § 67 Regolamento di Giustizia, JusV § 68 Regolamento Giudiziario, RegGiud § 69 Regolamento di Giustizia, JusV § 70 Ordinanza Giudiziaria, OrdGiud § 71 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 72 Regolamento Giudiziario, RegG § 73 Regolamento di Giustizia, RegGiust § 74 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 75 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 76 Ordinanza Giudiziaria, OrdG § 77 Regolamento Giudiziario, JusV § 78 Decreto sulla Giustizia, JusV § 79 Regolamento Giudiziario, JusV - Tribunale per i Minorenni § 80 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 81 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 82 Regolamento Giudiziario, RG § 83 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 84 Regolamento Giudiziario, JusV § 85 Ordinanza Giudiziaria, OrdG § 86 Regolamento Giudiziario, RG - Competenza, Sede § 87 Regolamento giudiziario, JusV - Composizione § 88 Ordinanza sulla Giustizia, OG § 89 Decreto sulla Giustizia, JusV - Autorità Complessiva § 90 Regolamento Giudiziario, RegG § 91 Regolamento giudiziario, JusV § 92 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Composizione § 93 Regolamento Giudiziario, RegGiud § 94 Regolamento di Giustizia, JusV - Autorità Complessiva § 95 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 96 Regolamento di Giustizia, RegG § 97 Regolamento Giudiziario, JusV - Composizione § 98 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 99 Regolamento Giudiziario, RG - Autorità Complessiva § 100 Regolamento Giudiziario, JusV § 101 Regolamento giudiziario, JusV § 102 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 103 Ordinanza sulla Giustizia, OrdG § 104 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 105 Regolamento Giudiziario, JusV § 106 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 107 Regolamento Giudiziario, JusV § 108 Regolamento Giudiziario, Reg. Giu. § 109 Regolamento di Giustizia, RdiG § 110 Regolamento Giudiziario, JusV § 111 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 112 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 113 Regolamento Giudiziario, Reg. Giu. § 114 Regolamento Giudiziario, JusV § 115 Regolamento Giudiziario, JusV § 116 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 117 Regolamento di Giustizia, RegGiust § 118 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Diritto di Accesso § 119 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Diritto di Accesso § 120 Regolamento Giudiziario, RG § 121 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 122 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 123 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 124 Ordinanza sulla Giustizia, JusV § 125 Decreto sulla Giustizia, JusV § 126 Regolamento Giudiziario, RG § 127 Regolamento giudiziario, RegG § 128 Regolamento di Giustizia, JusV - Ulteriori obblighi delle giornaliste e dei giornalisti accreditati § 129 Ordinanza Giudiziaria, JusV - Sanzioni § 130 Ordinanza Giustizia, JusV § 131 Regolamento di Giustizia, JusV - Pubblicazioni Specialistiche § 132 Regolamento Giudiziario, RegG § 133 Ordinanza sulla Giustizia, OrdinanzaG § 134 Ordinanza giudiziaria, JusV § 135 Ordinanza Giudiziaria, JusV § 136 Regolamento Giudiziario, JusV § 137 Regolamento Giudiziario, Reg. Giud. § 138 Ordinanza sulla Giustizia, JusV

Statutory Text (138 Provisions)

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Disposizioni Generali**

1. Esistono i seguenti gruppi

a. Gruppo tribunali di primo grado,

b. Gruppo autorità di conciliazione,

c. Gruppo registro fondiario,

d. Gruppo uffici fallimentari.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Disposizioni Generali**

1. Il Gruppo

a. coordina l'amministrazione dei suoi membri,

b. garantisce un'applicazione uniforme del controllo gestionale,

c. redige il mandato di prestazione annuale, da approvare dal Tribunale cantonale,

d. stabilisce il contenuto delle schede di prestazione da approvare dal Tribunale cantonale,

e. gestisce i fondi assegnati nel budget globale,

f. stipula contratti con altri servizi per le contabilizzazioni interne,

g. regola il controllo di gestione all'interno del gruppo,

h. si occupa della rendicontazione al Tribunale cantonale attraverso

1. le relazioni intermedie e la relazione annuale sull'andamento dell'attività,

2. i bilanci trimestrali e il rendiconto annuale,

i. stabilisce, in accordo con il Tribunale cantonale, le linee guida per l'adeguamento individuale delle retribuzioni (IBA) e fornisce ai suoi membri raccomandazioni per la loro attuazione; l'IBA per i giudici e i capi servizio richiede l'approvazione del Tribunale cantonale,

j. presenta pareri preliminari al Tribunale cantonale a nome dell'intero gruppo; i membri del gruppo devono generalmente essere coinvolti nell'elaborazione del parere preliminare,

k. coordina con i servizi competenti l'uso degli spazi, le misure edilizie nonché l'acquisizione e la riparazione del materiale,

l. può collaborare direttamente con il servizio personale nel suo ambito di competenza,

m. può fare accordi con altre autorità sulla collaborazione o sui procedimenti,

n. informa il Tribunale cantonale sugli accordi con altre autorità.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Composizione

1. Fanno parte del gruppo dei tribunali di prima istanza

a. i tribunali distrettuali,

b. il tribunale del lavoro,

c. il tribunale penale,

d. il tribunale per i minorenni,

e. il tribunale delle misure coercitive,

f. l'autorità di conciliazione per il lavoro,

g. * l'autorità di conciliazione per le pari opportunità,

h. * la commissione di stima ai sensi della legge sull'espropriazione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di primo grado - Organi

1. Gli organi del gruppo sono

a. il Presidente o la Presidente,

b. la Direzione,

c. la Direzione ampliata,

d. * ...

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. Il Presidente o la Presidente guida il gruppo, fatte salve le competenze della direzione e della direzione ampliata.

2. Egli o ella svolge in particolare i seguenti compiti

a. Presidenza della direzione e della direzione ampliata,

b. Rappresentanza del gruppo verso l'esterno,

c. Decisioni in materia di personale.

3. Egli o ella può delegare singoli compiti al Vicepresidente o alla Vicepresidente.

4. Egli o ella è rappresentato/a dal Vicepresidente o dalla Vicepresidente.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. La direzione aziendale è composta dal Presidente o dalla Presidente e dal Vicepresidente o dalla Vicepresidente.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. La Direzione è responsabile di

a. l'assunzione e il licenziamento del personale del gruppo di intervento centrale (Pool),

b. l'assegnazione delle quote del mandato di prestazione e del budget globale,

c. l'assegnazione delle risorse umane dal gruppo di intervento centrale (Pool) ai tribunali,

d. l'impiego dei giudici e dei cancellieri del gruppo che possono essere utilizzati liberamente,

e. l'assegnazione temporanea dei giudici eletti per un determinato tribunale ad un altro tribunale, in accordo con le parti interessate,

f. il coordinamento delle adeguamenti retributivi individuali (IBA),

g. il concetto del sistema di controllo interno (IKS) e le disposizioni esecutive relative a LOG (tribunali orientati alla prestazione).

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. La direzione ampliata è composta dal Presidente o dalla Presidentessa e dal Vicepresidente o dalla Vicepresidentessa del gruppo, nonché dai Presidenti e Presidentesse dei tribunali elencati al § 13, comma 1, lettere a-c.

1bis. Hanno diritto di voto i rappresentanti dei tribunali elencati al § 13 comma 1, lettere a-c. In caso di parità di voti, il Presidente o la Presidentessa, in sua assenza il Vicepresidente o la Vicepresidentessa del gruppo, ha il voto decisivo.

2. ...

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. La direzione aziendale estesa è responsabile per

a. le richieste al Tribunale cantonale per l'adattamento dell'organizzazione di base,

b. la definizione degli indicatori per il mandato di prestazione,

c. la ripartizione del credito di formazione continua del gruppo,

d. le decisioni secondo il § 7 sottoparagrafi b e c in casi controversi,

e. la determinazione del numero di posizioni per tirocinanti e la loro distribuzione tra i singoli tribunali,

f. le delibere da approvare da parte del Tribunale cantonale,

g. l'applicazione del controllo gestionale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di primo grado - Organi

1. Il Direttore o la Direttrice dell'Amministrazione o il Vice Direttore o la Vice Direttrice consiglia e supporta la direzione aziendale.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

d. * ...

2. Il Direttore o la Direttrice dell'Amministrazione o il Vice Direttore o la Vice Direttrice ha diritto di proporre e voce consultiva nella direzione aziendale e nella direzione aziendale ampliata.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. Il gruppo agisce tramite i presidenti del tribunale membri della gestione estesa. Questi rappresentano il loro tribunale nei confronti del gruppo. Essi eseguono le decisioni del gruppo.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Prima Istanza - Organi**

1. Il Tribunale cantonale elegge il presidente o la presidente del gruppo.

2. La direzione generale estesa elegge il vicepresidente o la vicepresidente e il direttore o la direttrice dell'amministrazione e il sostituto o la sostituta.

3. La durata del mandato è di quattro anni. Essa coincide con il periodo di carica dei tribunali di primo grado.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa**

1. Le unità organizzative del gruppo sono

a. i tribunali distrettuali,

b. il tribunale del lavoro,

c. il tribunale penale,

d. il gruppo centrale di intervento (Pool).

2. Il gruppo centrale di intervento (Pool) costituisce un'unità organizzativa direttamente collegata alla direzione del gruppo.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa**

1. Il gruppo centrale di intervento (Pool) è composto da

a. Giudici disponibili per incarichi vari,

b. Cancellieri del gruppo,

c. Personale di cancelleria del gruppo.

2. Ha in particolare i seguenti compiti

a. Compensare le assenze, in particolare in caso di astensione dal servizio dei giudici, maternità, malattia, infortunio e ferie,

b. Rafforzare i tribunali in caso di maggiore carico di lavoro o aumento del numero di pendenze,

c. Supporto nell'elaborazione dei casi giudiziari che richiedono un impegno straordinario,

d. Compensare le prestazioni per il gruppo o per incarico del gruppo.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa**

1. Le sezioni sono unità sottounitarie dei tribunali.

2. Esse sono autonome nella loro funzione giurisdizionale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa

1. Il Tribunale minorile fa parte della sezione del Tribunale distrettuale di Lucerna alla quale appartiene il presidente o la presidente del Tribunale minorile. Le sue funzioni vengono svolte in doppia veste. Il Tribunale minorile è autonomo nella sua funzione giurisdizionale.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa**

1. Il tribunale delle misure coercitive costituisce una sezione del tribunale distrettuale di Kriens.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa

1. La direzione del gruppo determina

a. * un responsabile o una responsabile della contabilità,

b. una segreteria del gruppo.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa

1. Il Responsabile della Contabilità dei Tribunali di Primo Grado

a. gestisce i conti del gruppo,

b. * è responsabile della preparazione amministrativa del piano finanziario e del budget globale secondo le direttive dell'Amministrazione Finanziaria e Contabile dei Tribunali (AFCT),

c. è responsabile della gestione amministrativa del budget globale,

d. è responsabile della preparazione del rendiconto finanziario del gruppo,

e. * attua le direttive tecniche emesse dall'AFCT,

f. * può emettere direttive tecniche per le contabilità dei tribunali di primo grado.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa

1. Il gruppo mantiene una propria contabilità per

a. il gruppo operativo centrale (Pool),

b. i costi degli organi del gruppo.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Struttura Organizzativa**

1. Il gruppo può, in accordo con il FRG e con i tribunali interessati, coordinare il personale per la contabilità e la gestione finanziaria, o far gestire i tribunali di primo grado dal responsabile contabile.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Tribunali di Primo Grado - Disposizioni Complementari

1. Il gruppo adotta regolamenti integrativi per sé e i suoi membri in una delibera interna, che deve essere approvata dal tribunale cantonale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo dei Tribunali di Primo Grado - Compiti Aggiuntivi

1. Il gruppo gestisce il suo credito per la formazione continua.

2. Essa conduce eventi di formazione centrale.

3. I tribunali ricevono una quota del credito per la formazione continua del gruppo per uso discrezionale. La rendicontazione avviene centralmente tramite il segretariato del gruppo.

Organizzazione e compiti delle autorità giudiziarie - Gruppi - Gruppo tribunali di primo grado - Compiti aggiuntivi

1. Il gruppo coordina il sistema dei tirocini. Stabilisce il numero dei posti di tirocinio e li distribuisce tra i diversi tribunali.

2. Gestisce un servizio informativo centrale sul tirocinio legale per tutte le autorità giudiziarie.

3. Coordina la formazione professionale negli studi legali.

Organizzazione e compiti delle autorità giudiziarie - Gruppi - Gruppo tribunali di primo grado - Compiti aggiuntivi

1. Il gruppo coordina gli aspetti di sicurezza per gli edifici giudiziari e il funzionamento del tribunale.

Organizzazione e compiti delle autorità giudiziarie - Gruppi - Gruppo tribunali di primo grado - Compiti aggiuntivi

1. Il gruppo coordina nel rispetto delle direttive tecniche della «Organizzazione e Informatica della Giustizia (OIG)», in particolare

a. i diritti d'uso per l'intranet,

b. l'elaborazione uniforme di modelli e blocchi di testo,

c. l'utilizzo di apparecchi di registrazione sonora nelle udienze.

2. Essa rappresenta gli interessi dei tribunali riguardo al software e alla sua applicazione.

3. Fornisce il personale tecnico necessario per i progetti.

Organizzazione e compiti delle autorità giudiziarie - Gruppi - Gruppo tribunali di primo grado - Compiti aggiuntivi

1. Il gruppo deve presentare al tribunale cantonale le modifiche necessarie per un nuovo mandato almeno sei mesi prima della data delle elezioni.

Organizzazione e compiti delle autorità giudiziarie - Gruppi - Gruppo tribunali di primo grado - Compiti aggiuntivi

1. Il gruppo può

a. impegnarsi per la coordinazione dell'applicazione del diritto tra i tribunali,

b. mantenere i contatti con l'Associazione degli Avvocati di Lucerna.

2. Il Tribunale cantonale deve essere informato in merito a decisioni e accordi.

1. Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo di Autorità di Conciliazione - Composizione

1. Il gruppo delle autorità di conciliazione comprende

a. i giudici di pace,

b. l'autorità di conciliazione affitti e locazioni.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Autorità di Conciliazione - Organi

1. Gli organi del gruppo sono

a. il Presidente o la Presidente del Gruppo delle Autorità di Conciliazione,

b. la Direzione.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo delle Autorità di Conciliazione - Organi**

1. Il Presidente o la Presidente del gruppo delle Autorità di Conciliazione guida il gruppo, nella misura in cui non sia competente la direzione generale.

2. Egli o ella adempie in particolare ai seguenti compiti

a. Presidenza nella direzione generale,

b. Rappresentanza del gruppo verso l'esterno.

3. Il Vicepresidente o la Vicepresidente sostituisce il Presidente o la Presidente.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Autorità di Conciliazione - Organi

1. La direzione è composta dal Presidente o dalla Presidente dell'autorità di conciliazione per l'affitto e la locazione e dai giudici di pace.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo delle Autorità di Conciliazione - Organi**

1. La direzione è responsabile di

a. stabilire gli indicatori per l'incarico di prestazione,

b. assegnare le quote dell'incarico di prestazione e del budget globale,

c. il concetto del sistema di controllo interno (SCI) e le disposizioni esecutive relative ai LOG (tribunali orientati alle prestazioni),

d. le decisioni da approvare dal tribunale cantonale.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo delle Autorità di Conciliazione - Organi**

1. Il Tribunale cantonale elegge il Presidente o la Presidente.

2. La Direzione elegge il Vicepresidente o la Vicepresidente.

3. La durata del mandato è di quattro anni. Il periodo di mandato corrisponde a quello dei tribunali di prima istanza.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Autorità di Conciliazione - Direzione

1. Il gruppo può adottare regolamenti integrativi per sé e i suoi membri in una decisione interna, che deve essere approvata dal tribunale cantonale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo degli Uffici di Conciliazione - Compiti Aggiuntivi

1. Il gruppo coordina nel rispetto delle specifiche tecniche dell'«Organizzazione e Informatica Giudiziaria (ORIG)», in particolare

a. i diritti d'uso per l'intranet,

b. l'elaborazione uniforme di modelli e blocchi di testo.

2. Rappresenta le istanze dei suoi membri riguardo al software e al suo utilizzo.

3. Fornisce il personale tecnico necessario nei progetti.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo degli Uffici di Conciliazione - Compiti Aggiuntivi

1. Il gruppo può impegnarsi per il coordinamento dell'applicazione della legge tra le autorità di conciliazione.

2. Il tribunale cantonale deve essere informato sulle decisioni e gli accordi.

**Organizzazione e Funzioni delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Composizione**

1. Al gruppo Catasto appartengono

a. la direzione del gruppo Catasto,

b. l'ufficio del Catasto Lucerna Est,

c. l'ufficio del Catasto Lucerna Ovest.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Organi

1. Gli organi del gruppo sono

a. il Capo del Catasto o la Capa del Catasto,

b. la Direzione Generale,

c. il Capo dei Servizi Centrali o la Capa dei Servizi Centrali.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Organi

1. Il direttore o la direttrice del Catasto guida il gruppo, salvo diversamente stabilito dalla direzione generale.

2. Egli o ella svolge in particolare le seguenti funzioni

a. Presidenza nella direzione generale,

b. Elezione del direttore o della direttrice dei Servizi Centrali,

c. Direzione del personale degli amministratori e delle amministratrici catastali, del direttore o della direttrice aggiunta del Catasto e del direttore o della direttrice dei Servizi Centrali,

d. Decisione sul riequilibrio delle risorse all'interno del gruppo,

e. Coordinamento della classificazione degli impiegati degli uffici catastali,

f. Coordinamento dell'adeguamento individuale della retribuzione (IBA),

g. Responsabilità per il controllo e la gestione della qualità del gruppo,

h. Elaborazione di proposte per la legislazione e i regolamenti da presentare al Tribunale cantonale,

i. Coordinamento della gestione dei progetti,

j. Rappresentanza del gruppo verso l'esterno.

3. Il direttore o la direttrice del Catasto può avvalersi del direttore o della direttrice aggiunta del Catasto nonché di un'assistenza per l'esecuzione dei suoi compiti.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Organi

1. La direzione aziendale è composta dal Direttore o dalla Direttrice del Catasto, dagli Amministratori e dalle Amministratrici del Catasto e dal Direttore o dalla Direttrice dei Servizi Centrali.

2. Essa può coinvolgere con diritto di voto i Vice Amministratori e le Vice Amministratrici del Catasto.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Organi

1. La Direzione è responsabile di

a. il modello di riferimento del gruppo,

b. le strategie per lo sviluppo del catasto,

c. la determinazione degli indicatori per il mandato di prestazione,

d. l'assegnazione delle quote del mandato di prestazione e del budget globale,

e. il concetto del sistema di controllo interno (SCI) e le disposizioni esecutive relative ai tribunali orientati alle prestazioni (LOG),

f. le deliberazioni da sottoporre all'approvazione del tribunale cantonale,

g. i rapporti sull'andamento degli affari e sulle finanze,

h. l'assicurazione dell'applicazione uniforme delle specializzazioni e del coordinamento generale,

i. la determinazione del numero di posti per tirocinanti e la loro distribuzione negli uffici del catasto,

j. la coordinazione della formazione professionale per gli apprendisti negli uffici del catasto,

k. il trattamento generale di questioni giuridiche complesse.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Organi

1. I Servizi Centrali sono gestiti, se possibile, dal Direttore o dalla Direttrice del Catasto.

2. Il Direttore o la Direttrice dei Servizi Centrali adempie le seguenti funzioni

a. preparazione amministrativa del piano finanziario e del budget globale,

b. gestione amministrativa del budget globale,

c. preparazione della rendicontazione finanziaria del gruppo,

d. coordinamento della contabilità,

e. attuazione delle direttive tecniche del FRG,

f. attuazione dei compiti informatici del gruppo,

g. reporting per il controllo di gestione e la gestione della qualità,

h. coordinamento dell'e-Government,

i. gestione documentale e archiviazione,

j. direzione di progetti, partecipazione a progetti,

k. gestione del personale dei dipendenti dei Servizi Centrali.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Amministrazione**

1. Il gruppo può adottare regolamenti supplementari per sé e per i propri membri con una decisione interna, che deve essere approvata dal Tribunale cantonale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Compiti Aggiuntivi

1. Il gruppo gestisce il proprio credito per la formazione continua.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Compiti Aggiuntivi

1. Il gruppo stabilisce il numero di posti di tirocinio e li distribuisce tra i vari uffici del catasto.

2. Essa coordina la formazione professionale negli uffici del catasto.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Catasto - Compiti Aggiuntivi**

1. Il gruppo coordina, tenendo conto delle specifiche tecniche dell'«Organizzazione e Informatica del Sistema Giudiziario (ORIG)», in particolare

a. i diritti d'uso per l'intranet,

b. l'elaborazione unificata dei modelli.

2. Rappresenta le esigenze degli uffici del catasto riguardo al software e al suo uso.

3. Fornisce nei progetti il personale specializzato necessario.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Composizione

1. Alla categoria Uffici fallimentari appartengono

a. l'Ufficio fallimentare di Lucerna,

b. l'Ufficio fallimentare di Kriens,

c. l'Ufficio fallimentare di Hochdorf,

d. l'Ufficio fallimentare di Lucerna Ovest.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Organi**

1. Gli organi del gruppo sono

a. il capo o la capa del gruppo Uffici di Fallimento,

b. la direzione generale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Organi

1. Il direttore o la direttrice del gruppo degli uffici dei fallimenti dirige il gruppo, salvo diversa competenza della direzione generale.

2. Egli o ella adempie in particolare i seguenti compiti

a. Presidenza della direzione generale,

b. Rappresentanza del gruppo verso l'esterno.

3. Egli o ella può delegare singoli compiti al vicedirettore o alla vicedirettrice del gruppo degli uffici dei fallimenti.

4. Egli o ella è rappresentato/a dal vicedirettore o dalla vicedirettrice del gruppo degli uffici dei fallimenti.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Organi

1. La direzione è composta dal direttore o dalla direttrice del Gruppo Uffici Fallimentari, dal vicedirettore o dalla vicedirettrice del Gruppo Uffici Fallimentari nonché dagli altri ufficiali giudiziari fallimentari.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Organi

1. La Direzione è responsabile per

a. la nomina del vicecapo o della vicecapo gruppo Uffici dei fallimenti,

b. la definizione degli indicatori per il mandato di prestazione,

c. l'assegnazione delle quote al mandato di prestazione e al budget globale,

d. il coordinamento degli adeguamenti individuali della retribuzione (AIP),

e. il concetto del sistema di controllo interno (SCI) e le disposizioni esecutive relative a LOG (tribunali orientati alla prestazione),

f. il coordinamento delle posizioni per tirocinanti,

g. le delibere da approvare dal Tribunale cantonale.

**Organizzazione e Funzioni delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Direzione**

1. Il gruppo può elaborare regolamenti integrativi per sé e i suoi membri in una delibera interna, che deve essere approvata dal tribunale cantonale.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Compiti Aggiuntivi**

1. Il gruppo coordina l'impiego dei tirocinanti legali e la formazione professionale negli studi legali.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Gruppi - Gruppo Uffici Fallimentari - Compiti Aggiuntivi**

1. Il gruppo coordina nel rispetto delle direttive specialistiche della «Organizzazione e Informatica della Giustizia (ORIG)», in particolare

a. i diritti d'uso per l'intranet,

b. l'applicazione uniforme dei modelli.

2. Rappresenta le esigenze degli uffici fallimentari relative al software e al suo utilizzo.

3. Fornisce nei progetti il personale tecnico necessario.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Disposizioni Generali

1. Le sezioni sono suddivisioni dei tribunali. Nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, esse sono autonome.

2. Una sezione è composta da un presidente o una presidente di sezione e da almeno due giudici.

3. La sezione deve essere in grado di

a. decidere autonomamente le procedure che rientrano nella competenza di una sezione,

b. gestire i casi giudiziari che rientrano nella competenza del giudice monocratico, provenienti da uno o più ambiti giuridici o procedure.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Disposizioni Generali

1. La direzione del tribunale può nominare un cancelliere capo o una cancelliera capo e stabilire i compiti di quest'ultimo o di quest'ultima.

2. Il gruppo definisce i requisiti per l'inquadramento.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Disposizioni Generali

1. Per l'assunzione come cancelliere o cancelliera è richiesto un diploma di studi giuridici completato (Master o Licenza) e, di norma, il titolo di avvocato.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Aspetti Generali

1. Le cancelliere e i cancellieri adempiono in particolare i seguenti compiti

a. Redazione dei verbali nelle udienze giudiziarie,

b. Rilascio di consulenze legali,

c. Verbalizzazione delle azioni (art. 244 cpv. 1 del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008; CPC) e delle domande (art. 252 cpv. 1 CPC),

d. Partecipazione alla deliberazione delle decisioni con voto consultivo,

e. Motivazione delle decisioni e delle ordinanze,

f. Cofirma delle decisioni,

g. Supervisione dei tirocinanti giuridici,

h. Autenticazioni (ai sensi del § 10 sottoparag. b della Legge sulla certificazione del 18 settembre 1973).

2. I tribunali possono impiegare tirocinanti giuridici per i compiti di cui ai punti 1a-c ed e, e impiegati d'ufficio per i compiti di cui ai punti 1a e c.

3. I giudici svolgono autonomamente anche i compiti secondo i punti 1b, e, e g.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Aspetti Generali

1. Le posizioni parziali dei giudici ai sensi del § 60 e § 81 comma 2 sono considerate tali quando sono inferiori all'80 percento.

2. Il numero di giudici con posizioni parziali non può superare la metà dei giudici eletti a un tribunale (esclusi i presidenti di sezione).

3. I giudici che operano in due tribunali o in un tribunale e come giudice mobilizzabile non sono soggetti al limite delle posizioni parziali.

4. Non può essere assegnato in modo permanente più di un giudice a più di una sezione del tribunale allo stesso tempo. In casi eccezionali e motivati, il Tribunale cantonale può consentire una disposizione diversa.

5. Questa disposizione non si applica al tribunale del lavoro, al tribunale penale, al tribunale delle misure coercitive e alla commissione di stima secondo la legge sull'espropriazione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Aspetti Generali

1. La somma delle percentuali dei posti comprende solo le posizioni di presidente e di giudice, non quelle di cancelliere e di impiegato di cancelleria.

2. La somma delle percentuali dei posti costituisce il limite massimo da rispettare per l'elezione a funzioni di giudice ordinario.

3. Il gruppo dei tribunali di primo grado può effettuare delle variazioni fino a un massimo di 200 punti percentuali tra i vari tribunali o tra i tribunali e le posizioni di giudice liberamente utilizzabili per ottimizzare l'allocazione dei posti. La somma totale valida per il gruppo non deve essere superata.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Aspetti Generali

1. Presso i tribunali distrettuali si punta a mantenere un rapporto di parità tra le percentuali delle posizioni di giudice e quelle di cancelliere, con un rapporto di 1:1.

2. ...

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Aspetti Generali

1. Il gruppo dei tribunali di primo grado può richiedere al tribunale cantonale la nomina di giudici straordinari, se

a. le assenze non possono essere gestite con i giudici liberi da impegni,

b. sussistono circostanze particolari.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Organi

1. Organi dei tribunali di primo grado sono

a. il Presidente o la Presidente del tribunale,

b. la Direzione,

c. il Collegio dei giudici,

d. i Presidenti di sezione e le Presidenti di sezione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Organi

1. Presidenti del tribunale sono

a. presso il tribunale distrettuale di Kriens un presidente di sezione o una presidente di sezione o il presidente o la presidente del tribunale delle misure coercitive,

b. presso gli altri tribunali distrettuali e il tribunale penale un presidente di sezione o una presidente di sezione,

c. presso il tribunale del lavoro il presidente di sezione o la presidente di sezione.

2. I titoli ufficiali sono Presidente del Tribunale Distrettuale o Presidentessa del Tribunale Distrettuale, Presidente del Tribunale Penale o Presidentessa del Tribunale Penale e Presidente del Tribunale del Lavoro o Presidentessa del Tribunale del Lavoro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Organi

1. Il Presidente del tribunale o la Presidente del tribunale dirige il tribunale salvo le competenze della direzione e del collegio dei giudici.

2. Egli o ella svolge in particolare i seguenti compiti

a. Presidenza della direzione e del collegio dei giudici,

b. Rappresentanza verso l'esterno,

c. Decisioni in materia di diritto del personale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Organi

1. La direzione è composta da tutti i presidenti e le presidenti delle sezioni.

2. Nei tribunali con una sola sezione, il presidente del tribunale o la presidente del tribunale svolge le funzioni della direzione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Organi

1. La Direzione è responsabile di

a. regolamentare le questioni organizzative fondamentali dell'operatività del tribunale,

b. l'assunzione e il licenziamento del personale,

c. l'assegnazione del personale alle sezioni,

d. le variazioni dell'orario di lavoro dei giudici durante il loro mandato,

e. la deroga temporanea nell'assegnazione dei giudici alle sezioni,

f. la modifica temporanea nell'assegnazione dei casi alle sezioni,

g. il coordinamento della valutazione dei dipendenti,

h. gli adeguamenti individuali delle retribuzioni,

i. l'assegnazione di funzioni speciali amministrative a giudici e cancellieri.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Organi

1. Il presidente di sezione o la presidente di sezione opera con un impiego di almeno l'80 percento.

2. Il presidente o la presidente del tribunale delle misure coercitive e il presidente o la presidente del tribunale dei minorenni svolgono la funzione di presidente di sezione o presidente di sezione.

2bis. Il presidente o la presidente della commissione di stima secondo la legge sull'espropriazione esercita, nel proprio ambito di competenza, la funzione di presidente di sezione o presidente di sezione. Le funzioni possono essere delegate al vicepresidente o alla vicepresidente. Il presidente o la presidente e il vicepresidente o la vicepresidente si sostituiscono reciprocamente.

3. Il presidente di sezione o la presidente di sezione dirige la propria sezione dal punto di vista organizzativo.

4. Egli o ella opera anche come giudice unico.

5. Le denominazioni dei titoli sono

a. Presidente di sezione del tribunale distrettuale,

b. Presidente di sezione del tribunale penale,

c. Presidente del tribunale delle misure coercitive,

d. Presidente del tribunale dei minorenni.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Organi

1. Il Collegio dei Giudici è composto da tutti i presidenti di sezione e dai giudici eletti al tribunale. I giudici impiegabili in libertà sono membri del tribunale presso il quale hanno il loro incarico principale. Il luogo dell'incarico principale è determinato dalla direzione degli organi giudiziari di primo grado.

2. È competente per

a. l'emanazione del regolamento interno da approvare dal Tribunale cantonale,

b. la costituzione,

c. l'elezione del presidente del tribunale o della presidente del tribunale.

3. Il diritto di voto è determinato per testa.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Organi

1. Le presidenti e i presidenti di tribunale e le presidenti e i presidenti di dipartimento firmano individualmente nel loro ambito di competenza; possono delegare il diritto di firma nei singoli casi o per determinati affari.

2. Per l’intero tribunale, firma individualmente il presidente o la presidente del tribunale.

3. Per la direzione, il presidente o la presidente del tribunale firma individualmente.

4. Gli atti procedurali sono firmati dal direttore o dalla direttrice del procedimento o, su sua delega, da un cancelliere o una cancelliera o un addetto all’ufficio.

5. Le decisioni del dipartimento sono firmate dal presidente o dalla presidente del dipartimento o dal membro presiedente e da un cancelliere o una cancelliera.

6. La cancelleria firma la corrispondenza relativa alla riscossione che rientra nella sua competenza.

7. Restano riservate disposizioni differenti del concetto di sistema di controllo interno (SCI).

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Organi

1. L'ordine di piantonamento è costituito dai giudici e dai cancellieri assegnati esclusivamente al Tribunale delle misure coercitive, nonché dai giudici e dai cancellieri designati dal Tribunale Distrettuale di Kriens che operano in doppia funzione per il Tribunale delle misure coercitive.

2. L'ordine di piantonamento è stabilito dalla dirigenza del Tribunale Distrettuale di Kriens su proposta del presidente o della presidente del Tribunale delle misure coercitive. Egli o ella è responsabile dell'informazione del pubblico ministero sul servizio di piantonamento.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il Tribunale distrettuale di Lucerna è composto da

a. 3 sezioni,

b. 3 presidenti di sezione,

c. 7-9 giudici.

2. La somma delle percentuali di impiego ammonta a 960.

3. L'impegno richiesto per il Tribunale minorile e la commissione di stima secondo la legge sull'espropriazione è contemplato nei paragrafi 1 e 2.

4. Il Tribunale distrettuale di Lucerna adempie con i propri mezzi ai compiti della commissione di stima secondo la legge sull'espropriazione.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il Tribunale distrettuale di Kriens è composto da

a. 2 sezioni,

b. 2 presidenti di sezione,

c. * 5-7 giudici.

2. La somma delle percentuali di impiego ammonta a 700.

3. Quattro giudici operano con un monte ore annuo del 25 percento ciascuno in doppia funzione per il Tribunale delle misure coercitive.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il Tribunale Distrettuale di Hochdorf è composto da

a. 3 sezioni,

b. 3 presidenti di sezione,

c. * 7-9 giudici.

2. La somma delle percentuali delle posizioni ammonta a 910.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Giudici di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il Tribunale Distrettuale di Willisau è composto da

a. 3 sezioni,

b. 3 presidenti di sezione,

c. * 7-9 giudici.

2. La somma delle percentuali di posizioni ammonta a 910.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Gestione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il tribunale del lavoro è composto da

a. 1 sezione,

b. 1 presidente di sezione,

c. 2 giudici.

2. La somma delle percentuali delle posizioni ammonta a 200. Lo sforzo richiesto per l'autorità di conciliazione del lavoro e per l'autorità di conciliazione per la parità di trattamento è considerato in questo conteggio.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Prima Istanza - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. Il Tribunale penale è composto da

a. 2 sezioni,

b. 2 presidenti di sezione,

c. * 6 giudici.

2. La somma delle percentuali dei posti è di 740.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali

1. Il tribunale distrettuale di Lucerna svolge con i suoi mezzi le funzioni del tribunale dei minorenni.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali

1. Il Tribunale delle misure coercitive è composto da

a. 1 sezione,

b. 1 presidente di sezione,

c. 1 giudice.

2. La somma delle percentuali di posizione ammonta a 150.

3. Il Tribunale distrettuale di Kriens copre con i suoi mezzi il fabbisogno aggiuntivo di 100 percentuali di posizione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Tribunali di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali

1. Il gruppo di tribunali di prima istanza dispone di 5-8 giudici utilizzabili liberamente.

2. ...

3. La somma delle percentuali dei posti ammonta a 440.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Giudici di Primo Grado - Direzione e Organizzazione dei Singoli Tribunali**

1. I tribunali regolano l'ulteriore organizzazione e la gestione in un regolamento interno, che deve essere approvato dal tribunale cantonale.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Giudici di Pace**

1. In ogni circoscrizione del giudice di pace opera un giudice di pace.

2. I giudici di pace si sostituiscono reciprocamente.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Giudici di Pace**

1. La percentuale di impiego del Giudice di pace è

a. * nel Distretto di Lucerna 70 percento della posizione,

b. nel Distretto di Kriens 50 percento della posizione,

c. nel Distretto di Hochdorf 50 percento della posizione,

d. * nel Distretto di Willisau 70 percento della posizione.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Giudici di Pace

1. Per quanto possibile, il giudice di pace è territorialmente annesso a un tribunale di primo grado.

2. La cancelleria del tribunale di primo grado può svolgere compiti amministrativi del giudice di pace.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione Affitto e Locazione - Compito

1. L'Autorità di Conciliazione per Locazioni e Affitti è competente per l'intero Cantone.

2. Ha sede a Lucerna.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione Affitti e Locazioni - Gestione e Organizzazione

1. La Commissione di Conciliazione per Affitti e Locazioni è composta da

a. il Presidente o la Presidente,

b. 2 membri,

c. 16 rappresentanti paritetici.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione Affitto e Locazione - Gestione e Organizzazione**

1. Il Presidente o la Presidente dirige l'autorità di conciliazione.

2. Egli o ella

a. prende le decisioni relative al personale,

b. rappresenta l'autorità di conciliazione all'esterno,

c. conduce i procedimenti; egli o ella può delegare questo compito a un membro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione Affitto e Locazione - Direzione e Organizzazione

1. L'autorità collegiale ai sensi del § 87 delibera il regolamento interno.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per Affitti e Locazioni - Gestione e Organizzazione

1. L'autorità di conciliazione disciplina l'ulteriore organizzazione e la gestione in un regolamento interno, che deve essere approvato dal tribunale cantonale.

**Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Ufficio di Conciliazione del Lavoro - Compito**

1. L'autorità di conciliazione del lavoro è competente per l'intero Cantone.

2. Essa è aggregata al tribunale del lavoro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione del Lavoro - Gestione e Organizzazione

1. L'Autorità di Conciliazione del Lavoro è composta da

a. il presidente o la presidente del Tribunale del Lavoro,

b. i giudici del Tribunale del Lavoro,

c. 16 rappresentanti paritetici, ossia 8 rappresentanti per ciascuna parte, quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione del Lavoro - Gestione e Organizzazione

1. Il Presidente o la Presidente dirige l'autorità di conciliazione.

2. Egli o ella

a. prende le decisioni in materia di personale,

b. rappresenta l'autorità di conciliazione verso l'esterno,

c. conduce le procedure; egli o ella può delegare questo compito a un membro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione del Lavoro - Gestione e Organizzazione

1. L'autorità collegiale ai sensi del § 92 delibera il regolamento interno.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione del Lavoro - Gestione e Organizzazione

1. L'autorità di conciliazione disciplina l'ulteriore organizzazione e la gestione in un regolamento interno, che deve essere approvato dal tribunale cantonale.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per le Pari Opportunità - Compito

1. L'autorità di mediazione per la parità di trattamento è competente per l'intero cantone.

2. Essa è affiliata al tribunale del lavoro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per le Pari Opportunità - Direzione e Organizzazione

1. L'Autorità di Mediazione per le Pari Opportunità è composta da

a. il presidente o la presidente del tribunale del lavoro,

b. i giudici del tribunale del lavoro,

c. 8 rappresentanti paritetici, ovvero un rappresentante e una rappresentante della parte datoriali del settore privato, della parte dei lavoratori del settore privato, della parte datoriali del settore pubblico e della parte dei lavoratori del settore pubblico.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per le Pari Opportunità - Direzione e Organizzazione

1. Il Presidente o la Presidente dirige l'autorità di conciliazione.

2. Egli o ella

a. prende le decisioni in materia di risorse umane,

b. rappresenta l'autorità di conciliazione verso l'esterno,

c. conduce le procedure; egli o ella può delegare questo compito a un membro.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per le Pari Opportunità - Direzione e Organizzazione

1. L'organo collegiale ai sensi del § 97 delibera il regolamento interno.

Organizzazione e Compiti delle Autorità Giudiziarie - Singole Autorità Giudiziarie - Autorità di Conciliazione per le Pari Opportunità - Direzione e Organizzazione

1. L'autorità di conciliazione disciplina l'ulteriore organizzazione e la gestione in un regolamento interno, che deve essere approvato dal tribunale cantonale.

Attività collaterali dei giudici e delle giudici

1. Sono determinanti le disposizioni dei §§ 47-49 del regolamento sulla legge sul personale (Regolamento sul personale) del 24 settembre 2002. Per i membri del tribunale cantonale si applica la legge sulle autorità del 17 novembre 1970.

2. Il tribunale cantonale può richiedere in qualsiasi momento informazioni sull'impegno temporale dovuto all'attività accessoria.

Attività accessorie dei giudici

1. L'attività secondaria deve essere svolta di norma al di fuori del tribunale e deve essere chiaramente separata dall'attività giudiziaria.

Attività accessorie dei giudici

1. La richiesta di autorizzazione per un'attività secondaria deve essere presentata per iscritto al Tribunale cantonale. Deve contenere tutte le informazioni necessarie sulla natura e l'oggetto dell'attività secondaria, nonché una stima del tempo previsto per il suo svolgimento.

2. L'autorizzazione è concessa a tempo determinato ai sensi del § 50 del Regolamento del personale.

3. Prima di un'elezione, può essere presentata una richiesta per una valutazione preliminare vincolante.

Finanze

1. Il gruppo dei tribunali di prima istanza e il gruppo del registro fondiario decidono caso per caso su

a. spese liberamente determinabili fino a 100.000 franchi,

b. spese vincolate fino a 300.000 franchi.

2. Il gruppo delle autorità di conciliazione e il gruppo degli uffici fallimentari decidono caso per caso su

a. spese liberamente determinabili fino a 50.000 franchi,

b. spese vincolate fino a 100.000 franchi.

Finanze

1. Le spese dei gruppi sottoposti al Tribunale cantonale vengono approvate mediante disposizione dell'autorità competente.

2. Nei seguenti casi, la firma del documento contabile da parte della persona autorizzata è considerata come approvazione delle spese

a. Spese fino all'importo di 10.000 franchi,

b. Stipendi e prestazioni sociali,

c. Contributi e tasse prescritti dalla legge,

d. Fatture per telefonia (escluse le spese di installazione telefonica e le disdetta delle tariffe) e per affrancature,

e. Commissioni e spese di posta e banche,

f. Fatture di energia elettrica e acqua,

g. Rimborsi di capitale e pagamenti di interessi,

h. Compensazioni interne non patrimoniali.

3. Il Tribunale cantonale può prevedere ulteriori eccezioni mediante l'emanazione di istruzioni.

Finanze

1. È possibile decidere contemporaneamente sull'approvazione e sull'uso di una spesa.

2. La competenza per la conclusione di contratti per l'attuazione delle autorizzazioni di spesa è determinata dalle competenze di spesa per le spese vincolate.

Fascicoli e Diritto di Accesso agli Atti - Disposizioni Generali

1. Le disposizioni sulla gestione e conservazione degli atti si applicano al Tribunale cantonale, ai tribunali civili e penali di primo grado, alle autorità di conciliazione, alla commissione di stima secondo la legge sull'espropriazione e alla commissione di stima dei danni causati dalla fauna selvatica, nonché alle autorità di vigilanza e alle commissioni d'esame istituite dal Tribunale cantonale.

2. Per gli uffici di esecuzione e fallimento è determinante l'ordinanza del Tribunale federale sulla conservazione degli atti di esecuzione e fallimento del 5 giugno 1996, e per il catasto l'ordinanza federale concernente il catasto del 22 febbraio 1910.

3. Per gli atti che si trovano nell'archivio di Stato si applica la legge sull'archiviazione (Legge sugli archivi) del 16 giugno 2003.

Fascicoli e Accesso agli Atti - Disposizioni Generali

1. Sono considerati atti giudiziari i documenti presentati, allegati o prodotti nel corso del procedimento (quali scritti legali, memorie, note difensive, verbali del procedimento, dell'udienza e dell'interrogatorio, atti probatori, perizie, relazioni d'ufficio, elenchi di documenti, ordinanze, decisioni, sentenze).

2. Sono considerati atti amministrativi

a. Verbali e corrispondenza al di fuori di procedimenti e processi formali,

b. Fascicoli personali,

c. Rapporti d'indagine, verbali e ordinanze in materia di vigilanza e disciplina,

d. Atti in materia di esami,

e. * Atti di contabilità, schede di conto, documenti giustificativi contabili e ricevute,

f. Pareri, consultazioni, direttive,

g. Mandati di prestazione, statistiche e relazioni di rendiconto.

3. Sono considerati terzi le persone e le autorità che non partecipano al procedimento come parte o istanza, rispettivamente come rappresentante di parte o di autorità.

Fascicoli e Accesso ai Fascicoli - Gestione e Conservazione dei Fascicoli

1. Durante la pendenza di un procedimento, l'autorità giudiziaria competente assicura una gestione appropriata dei documenti.

Fascicoli e Accesso ai Fascicoli - Gestione e Conservazione dei Fascicoli

1. La competenza per la distruzione dei fascicoli spetta in linea di principio all'istanza presso la quale il procedimento è stato definitivamente concluso.

Fascicoli e diritto di accesso agli atti - Gestione e conservazione dei fascicoli

1. Dopo la conclusione definitiva del procedimento civile, i documenti (Art. 177 segg. CPC) devono essere di norma restituiti agli aventi diritto.

2. Dopo la conclusione definitiva del procedimento penale, i documenti originali inseriti agli atti devono essere restituiti agli aventi diritto dietro ricevuta (Art. 103 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007, CPP).

3. Dopo la conclusione definitiva dei procedimenti secondo la Legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972 (LGA), i documenti di parte devono essere di norma restituiti agli aventi diritto. I documenti di parte comprendono gli atti e gli oggetti di perizia, ma non le petizioni e gli scritti difensivi. I documenti originali presentati da privati o autorità devono essere restituiti. Le fotocopie rimangono di norma negli atti del tribunale.

Fascicoli e Accesso ai Fascicoli - Gestione e Conservazione dei Fascicoli

1. Dopo il conclusione definitiva del procedimento o dopo il esaurimento della questione amministrativa, i fascicoli devono essere conservati in modo adeguato e sicuro, protetti da uso improprio, danneggiamento e perdita.

2. I tribunali gestiscono archivi che solitamente si trovano presso i loro locali.

Fascicoli e diritto di accesso agli atti - Gestione e conservazione dei fascicoli

1. Gli atti dei procedimenti penali devono essere conservati almeno fino alla scadenza dei termini di prescrizione dell'azione penale e dell'esecuzione (Art. 103 comma 1 CPP).

2. Gli atti dei procedimenti di conciliazione e dei procedimenti sommari in diritto civile devono essere conservati per 15 anni, mentre gli atti degli altri procedimenti civili e dei procedimenti secondo la LPA devono essere conservati per 30 anni dalla conclusione del procedimento.

3. In casi particolari, l'istanza competente per la conservazione può disporre un obbligo di conservazione più lungo o illimitato.

4. Le raccolte di sentenze e decisioni devono essere conservate illimitatamente.

5. Gli atti amministrativi e la documentazione contabile devono essere conservati per 10 anni, con le seguenti eccezioni

a. per gli atti personali la conservazione termina 10 anni dopo la conclusione del rapporto di servizio,

b. per gli atti secondo § 108 comma 2e, rimangono salve istruzioni divergenti del controllo finanziario cantonale,

c. presso il Tribunale cantonale, le delibere del tribunale plenario e della direzione devono essere conservate illimitatamente sotto forma di verbali.

Fascicoli e diritto di accesso agli atti - Gestione e conservazione dei fascicoli

1. Al termine dell'obbligo di conservazione, i documenti devono essere offerti per l'acquisizione all'Archivio di Stato. Se l'Archivio di Stato rifiuta l'acquisizione dei documenti, questi devono essere distrutti.

2. L'Archivio di Stato può essere richiesto di acquisire i documenti anche prima del termine del periodo di conservazione.

3. Dopo 50 anni, i documenti che devono essere conservati senza limitazioni devono essere consegnati all'Archivio di Stato su sua richiesta.

Fascicoli e Diritto di Accesso ai Fascicoli - Accesso ai Fascicoli in Procedimenti Pendenti - Disposizioni Generali

1. Sulle domande relative all'ispezione dei documenti decide

a. il responsabile o la responsabile del procedimento del tribunale,

b. il giudice di pace o la giudice di pace,

c. il responsabile o la responsabile del procedimento delle altre autorità di conciliazione,

d. il presidente o la presidentessa dell'autorità di sorveglianza,

e. il presidente o la presidentessa della commissione d'esame.

Fascicoli e Diritto di Accesso ai Fascicoli - Accesso ai Fascicoli in Procedimenti Pendenti - Disposizioni Generali

1. Nei procedimenti penali si applica l'articolo 102 del CPP. Negli altri procedimenti questa disposizione si applica mutatis mutandis.

Fascicoli e Accesso agli Atti - Accesso agli Atti in Procedimenti Pendenti - Disposizioni Generali

1. Per i servizi connessi al diritto di accesso agli atti da parte di terzi possono essere applicate le tasse e le spese ai sensi degli artt. 36 e 37 del Regolamento del Tribunale Cantonale sui costi nei procedimenti civili, penali e amministrativi (Regolamento sui costi della giustizia) del 26 marzo 2013.

Documenti e Accesso ai Documenti - Accesso ai Documenti nei Procedimenti Pendenti - Procedimento Penale

1. Il diritto di ispezione si conforma all'Articolo 101 CPP.

Fascicoli e accesso agli atti - Accesso agli atti nei procedimenti pendenti - Altri procedimenti

1. Negli altri procedimenti le parti possono esaminare gli atti a partire dall'inizio del procedimento secondo le disposizioni del diritto procedurale applicabile.

2. Per le altre autorità e per i terzi si applica per analogia l'articolo 101, commi 2 e 3, del CPP.

3. Restano salve le disposizioni dei trattati internazionali sull'assistenza giudiziaria internazionale.

**Atti e Visione degli Atti - Visione degli Atti dopo la Conclusione del Procedimento**

1. Il diritto di accesso è subordinato alle disposizioni seguenti in conformità con la Legge sulla protezione dei dati del 2 luglio 1990.

2. Dopo la conclusione definitiva del procedimento, le persone possono accedere ai documenti se possono dimostrare un interesse legittimo. In particolare, hanno diritto di accesso se

a. erano parte del procedimento,

b. avviano un procedimento giudiziario o amministrativo per il quale i documenti archiviati sono di rilevanza,

c. possono dimostrare un interesse scientifico (a fini di studio o di ricerca); se lo scopo del trattamento non consente l’anonimizzazione dei documenti, i soggetti autorizzati devono impegnarsi a mantenere il riserbo sui documenti visionati e utilizzare le informazioni ottenute solo per il fine di ricerca indicato.

3. L'accesso ai documenti non deve essere concesso se prevale un interesse legittimo alla riservatezza da parte di terzi privati o del pubblico.

**Atti e Visione degli Atti - Visione degli Atti dopo la Conclusione del Procedimento**

1. Sull'accesso ai documenti decide l'autorità responsabile della conservazione degli atti in questione.

2. Se i documenti si trovano in più archivi, decide l'autorità che ha concluso il procedimento con forza di legge.

Informazioni - Accesso alle informazioni da parte del pubblico

1. Si considerano procedimenti con udienza pubblica i procedimenti in cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'articolo 14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 18 settembre 1992 (ICCPR), dell'articolo 30, paragrafo 3, frase 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), nonché del diritto processuale federale o cantonale, si debba svolgere un'udienza orale e il pubblico non sia escluso in conformità con tali disposizioni.

Informazioni - Accesso alle informazioni da parte del pubblico

1. La comunicazione delle udienze pubbliche avviene su Internet.

2. Nei procedimenti con udienza pubblica, i dispositivi delle sentenze e delle decisioni dei tribunali, delle autorità di conciliazione e delle autorità di vigilanza possono essere consultati presso la cancelleria per un mese dalla data di notifica.

3. Le sentenze e le decisioni possono essere pubblicate integralmente o parzialmente su Internet. Di regola, devono essere rese anonime.

Informazione - Informazione dei Media

1. Il Tribunale cantonale tiene un registro dei giornalisti e delle giornaliste accreditati.

2. Può essere iscritto nel registro chi soddisfa i requisiti di cui al § 125. Fatte salve le disposizioni del § 129 comma 2.

3. Per ogni redazione possono essere accreditati al massimo due giornalisti o giornaliste (accreditamento grande). Su richiesta motivata, può essere concessa un'accreditazione limitata (accreditamento piccolo) ad altri collaboratori della redazione.

4. Non vi è alcun diritto all'accreditamento.

Informazione - Informazione dei Media

1. La domanda di accreditamento deve essere prima registrata online. I richiedenti devono fornire un indirizzo e-mail aziendale.

2. Con successiva richiesta scritta al Tribunale cantonale, i richiedenti devono confermare che

a.

1. esercitano la professione di giornalista a tempo pieno, oppure

2. esercitano la professione di giornalista a tempo parziale e possiedono una formazione giuridica completata,

b. riconoscono la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti delle giornaliste e dei giornalisti» pubblicata dal Consiglio svizzero della stampa e

c. riferiscono regolarmente sull’amministrazione della giustizia dei tribunali lucernesi.

3. Alla domanda di accreditamento devono essere allegati una conferma di impiego firmata dall'azienda mediativa e un curriculum vitae del richiedente.

4. Il Tribunale cantonale può richiedere in qualsiasi momento una prova che i requisiti per l'accreditamento siano ancora soddisfatti. Se questi non sono più soddisfatti o se la prova non viene fornita entro il termine, il Tribunale cantonale può revocare l'accreditamento.

Informazione - Informazione dei Media

1. Le giornaliste e i giornalisti accreditati hanno diritto, oltre ai diritti generali, a

a. ricevere comunicazione di decisioni selezionate e di eventuali altri atti; la selezione è di competenza della presidente o del presidente della sezione,

b. essere invitati a conferenze stampa e ad altri eventi, ai quali sono invitati i media.

2. Solo le giornaliste e i giornalisti con grande accreditamento hanno accesso alla sala stampa su Internet.

Informazione - Informazione dei Media

1. La relazione deve essere effettuata in modo obiettivo, adeguato ed equilibrato. Deve tenere debitamente conto dei diritti della personalità e di altri interessi degni di protezione delle persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda la menzione dei nomi.

2. Ogni forma di pregiudizio anticipato, esposizione non necessaria o reportage suggestivo deve essere evitata.

3. Fatte salve le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.

Informazione - Informazione dei Media

1. I giornalisti e le giornaliste accreditati devono mantenere segreta la password per la sala stampa. Non deve essere divulgata.

2. I giornalisti e le giornaliste accreditati che non riferiscono più sulla giustizia dei tribunali di Lucerna o che lasciano l'azienda di media devono comunicarlo immediatamente al Tribunale cantonale.

3. I giornalisti e le giornaliste accreditati sono tenuti a rispettare la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti e delle giornaliste» emessa dal Consiglio svizzero della stampa.

Informazione - Informazione dei Media

1. I giornalisti e le giornaliste accreditati che violano le disposizioni dei §§ 127 o 128 possono essere ammoniti.

2. In caso di recidiva o in casi gravi, l'accreditamento può essere revocato temporaneamente o permanentemente.

3. Le decisioni relative all'accreditamento e alle sanzioni possono essere impugnate, entro 30 giorni, con ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone.

Informazione - Informazione dei Media

1. Il Tribunale cantonale nomina un responsabile della comunicazione e dei media per il sistema giudiziario cantonale.

2. Il responsabile della comunicazione e dei media è il primo punto di contatto per i giornalisti. Fornisce informazioni di carattere generale, indirizza le altre richieste all'ufficio competente, coordina le attività di comunicazione e le pubblicazioni delle decisioni e dei comunicati stampa nella sala stampa e informa, se necessario, su modifiche al sistema giudiziario.

3. Nel caso in cui le richieste dei media giungano direttamente ad altri uffici del sistema giudiziario, si invita i giornalisti a fare riferimento al responsabile della comunicazione e dei media.

Informazioni - Pubblicazioni

1. Sulla pubblicazione delle sentenze giudiziarie nei «Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheiden» (LGVE) decide il Tribunale cantonale.

2. Sulle altre pubblicazioni delle sentenze giudiziarie decide il tribunale competente.

3. Le decisioni devono essere anonimizzate. Si può derogare a questa regola in casi particolari, in particolare quando

a. la decisione non sarebbe più comprensibile a causa dell'anonimizzazione,

b. esiste un interesse pubblico prevalente a una pubblicazione non anonimizzata.

1. Denominazione delle decisioni

1. Si utilizzano le seguenti denominazioni

a. nel procedimento ai sensi dell'articolo 210 e seguenti del CPC: proposta di sentenza,

b. nel procedimento ai sensi dell'articolo 212 CPC: sentenza.

**Denominazione delle decisioni**

1. Sono chiamate sentenze le decisioni materiali finali

a. nel procedimento ordinario,

b. nel procedimento semplificato,

c. nel procedimento di divorzio (inclusi i procedimenti di modifica, di annullamento del matrimonio e di separazione matrimoniale),

d. nel procedimento di scioglimento e annullamento della partnership registrata,

e. nel procedimento d’appello,

f. nel procedimento di reclamo e nel procedimento di revisione, quando il tribunale cantonale decide nuovamente nel merito.

2. Tutte le altre decisioni materiali e procedurali finali e intermedie vengono indicate come decisioni.

3. I provvedimenti istruttori vengono indicati come provvedimenti.

Designazione delle Decisioni

1. Come sentenza sono designati le decisioni finali materiali e formali.

2. Come disposizione sono designati i provvedimenti interlocutori e le dichiarazioni di esecuzione.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Regolamento alla Legge sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità in materia civile e penale (Regolamento all'OGB) del 17 dicembre 2010[21],

b. Regolamento sull'impiego secondario dei giudici amministrativi di ruolo del 12 febbraio 1997[22],

c. Regolamento sull'amministrazione e la conservazione degli atti da parte del tribunale amministrativo e delle commissioni di stima sottoposte alla sua sorveglianza del 3 novembre 2004[23].

Disposizioni finali

1. Per i giudici eletti nel periodo di mandato 2023-2026, le disposizioni di cui ai §§ 70, 78 e 81 si applicano fino alla scadenza del periodo di mandato il 31 dicembre 2026.

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