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25 EWID CH-LU

Legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali (Legge sui registri) (Registergesetz) - Scopo (EWID)

25 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (25)

Statutory Text (25 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. La legge esegue la legge federale concernente l'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (Legge sull'armonizzazione dei registri) del 23 giugno 2006 e i relativi decreti esecutivi federali.

2. Inoltre, mira a semplificare lo scambio di dati attraverso l'armonizzazione dei registri gestiti dai comuni e dal cantone.

3. Regola la struttura e il funzionamento della piattaforma cantonale degli abitanti, del registro cantonale degli edifici e delle abitazioni e del registro cantonale delle attività e delle imprese, nonché l'uso sistematico del numero di assicurato AVS.

1. Disposizioni Generali

1. L'autorità competente per il coordinamento, l'esecuzione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri ai sensi dell'articolo 9 della legge sull'armonizzazione dei registri è l'ufficio centrale di statistica del Cantone.

2. Essa è anche responsabile della gestione della piattaforma cantonale degli abitanti, del registro cantonale degli edifici e delle abitazioni e del registro cantonale delle imprese e delle società.

Definizioni

1. **Residenza principale ai sensi di questa legge** è il comune in cui una persona intende rimanere permanentemente per stabilire lì il centro della propria vita.

2. **Per le persone straniere con obbligo di registrazione** secondo l'articolo 12 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, la residenza principale è nel comune al quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno o di residenza.

3. **Una persona può avere una sola residenza principale.**

Definizioni

1. Una residenza secondaria ai sensi di questa legge si intende per una persona nel comune in cui essa soggiorna per uno scopo specifico senza l'intenzione di rimanervi permanentemente per almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno.

2. Una persona può avere più residenze secondarie.

3. Se una persona ha in Svizzera una o più residenze secondarie, ma non una residenza principale secondo l'articolo 3, deve essere designata una residenza principale in Svizzera.

Definizioni

1. L'identificatore federale degli edifici (EGID) è l'identificatore degli edifici secondo il registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Definizioni

1. L'identificatore federale delle abitazioni (EWID) è l'identificatore delle abitazioni secondo il registro federale degli edifici e delle abitazioni.

**Gestione del Registro**

1. I comuni e il cantone collaborano per garantire che i registri siano aggiornati, corretti e completi.

2. L'ufficio centrale di statistica del Cantone di Lucerna stabilisce, dopo aver consultato i comuni, gli organi amministrativi cantonali interessati nonché le istituzioni e gli enti pubblici autonomi interessati, i requisiti tecnici per la creazione e la gestione dei registri cantonali.

**Gestione del Registro**

1. I comuni tengono un registro degli abitanti ai sensi del § 13 della legge sulla residenza e il soggiorno del 1° dicembre 1948.

2. Nel registro degli abitanti sono registrate tutte le persone con residenza principale o secondaria nel comune.

Tenuta del Registro

1. Il Cantone gestisce una piattaforma cantonale degli abitanti come replica dei registri degli abitanti dei comuni per l'adempimento dei compiti legalmente prescritti del Cantone e dei comuni nonché per scopi statistici.

2. La piattaforma cantonale degli abitanti contiene le caratteristiche dei registri degli abitanti dei comuni secondo il § 13 comma 2 della Legge sulla residenza e il soggiorno, nonché quelle caratteristiche la cui gestione il Consiglio di Stato prescrive ulteriormente nel regolamento basandosi sul § 13 comma 3 della stessa legge.

**Gestione del Registro**

1. Il cantone gestisce un registro cantonale degli edifici e degli appartamenti, riconosciuto a livello federale, per adempiere ai compiti legalmente prescritti del cantone e dei comuni, nonché a scopi statistici.

2. Nel registro cantonale degli edifici e degli appartamenti sono registrati edifici con e senza uso abitativo, alloggi provvisori e costruzioni speciali secondo le definizioni e i requisiti del catalogo delle caratteristiche del registro federale degli edifici e degli appartamenti.

3. Nel registro cantonale degli edifici e degli appartamenti sono registrate le seguenti caratteristiche

a. Caratteristiche secondo il catalogo delle caratteristiche del registro federale degli edifici e degli appartamenti,

b. Indirizzo di recapito dell'amministrazione immobiliare o del proprietario o della proprietaria.

4. Il Consiglio di Stato può prevedere, in consultazione con il/la responsabile della protezione dei dati, la registrazione di caratteristiche aggiuntive.

5. Il registro cantonale degli edifici e degli appartamenti viene aggiornato con comunicazioni dal registro federale degli edifici e degli appartamenti, nonché con comunicazioni dei comuni, degli organi amministrativi cantonali e delle istituzioni e corporazioni pubbliche autonome.

**Gestione del Registro**

1. Il Cantone gestisce un registro cantonale delle imprese e degli stabilimenti per il soddisfacimento dei compiti previsti dalla legge per il Cantone e i Comuni, nonché per scopi statistici.

2. Nel registro cantonale delle imprese e degli stabilimenti vengono riportate le caratteristiche del registro federale delle imprese e degli stabilimenti.

3. Il Consiglio di Stato può prevedere, previa consultazione con il responsabile della protezione dei dati, la gestione di ulteriori caratteristiche.

4. Il registro cantonale delle imprese e degli stabilimenti viene aggiornato con comunicazioni provenienti dal registro federale delle imprese e degli stabilimenti, nonché con comunicazioni di Comuni, di organi amministrativi cantonali e di enti e corporazioni di diritto pubblico autonomi.

5. Il contenuto del registro cantonale delle imprese e degli stabilimenti può essere trasmesso al registro federale delle imprese e degli stabilimenti.

Identificatore federale degli edifici e identificatore federale delle unità abitative

1. Le amministrazioni immobiliari o le/i proprietarie/i sono tenute/i a gestire l'identificatore federale degli edifici (EGID) e l'identificatore federale degli appartamenti (EWID).

2. Le amministrazioni immobiliari o le/i locatrici/locatori sono obbligate/i a comunicare alle/i conduttrici/conduttori l'EGID e l'EWID degli appartamenti da esse/i occupati attraverso un certificato di appartamento, gratuitamente.

Trasmissione dei dati

1. Tutti gli uffici di registrazione dei comuni e del cantone secondo l'articolo 2, paragrafo 2 della legge sull'armonizzazione dei registri devono essere collegati alla piattaforma centrale informatica e di comunicazione della Confederazione (Sedex).

2. La trasmissione dei dati tra i registri secondo gli articoli 8 e 9 avviene esclusivamente tramite Sedex.

Trasmissione dei dati

1. Gli uffici comunali competenti per la gestione del registro degli abitanti scambiano reciprocamente i dati al momento del trasferimento e dell'arrivo delle persone, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Legge sull'armonizzazione dei registri.

2. I comuni scambiano i dati a titolo gratuito.

Trasmissione dei dati

1. I comuni, gli organi amministrativi cantonali competenti e le istituzioni e corporazioni di diritto pubblico autonome sono obbligati a trasmettere gratuitamente alla centrale statistica del cantone i dati necessari per la costituzione, l’aggiornamento e il controllo di qualità dei registri cantonali secondo i §§ 9-11. Il Consiglio di Stato designa gli uffici autorizzati all’aggiornamento e responsabili a tal fine.

2. La trasmissione dei dati avviene in modo almeno giornaliero per le modifiche.

3. La centrale statistica del cantone stabilisce la periodicità delle forniture di dati, le interfacce e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati.

Trasmissione dei dati

1. L'ufficio centrale di statistica del cantone è responsabile della trasmissione dei dati all'Ufficio federale di statistica ai sensi dell'articolo 14 della legge sull'armonizzazione dei registri.

2. Inoltre, è competente per la regolamentazione della trasmissione dei dati all'Ufficio federale di statistica per l'aggiornamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni, nonché del registro federale delle imprese e delle aziende secondo le direttive della Confederazione.

Numero di assicurazione AVS

1. Le autorità e le istituzioni autorizzate dal diritto federale, incaricate dell'esecuzione del diritto cantonale, possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurazione AVS per adempiere ai loro compiti legali.

2. Le seguenti autorità e istituzioni, incaricate dell'esecuzione del diritto cantonale e non menzionate al paragrafo 1, possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurazione AVS per adempiere ai loro compiti legali

a. Polizia di Lucerna,

b. Ufficio della circolazione stradale,

c. Uffici del registro fondiario,

d. Assicurazione edifici di Lucerna,

e. Servizi medici cantonali,

f. Nuclei familiari collettivi che, secondo il diritto federale, devono fornire dati ai registri della popolazione.

3. Altre autorità e istituzioni possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurazione AVS per adempiere ai loro compiti legali solo se una legge lo prevede.

1. Protezione dei Dati

1. Il diritto di richiedere informazioni sui dati personali contenuti nei registri ai sensi dei §§ 8-11 e di prenderne visione è disciplinato dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (Legge cantonale sulla privacy) del 2 luglio 1990.

1. Protezione dei Dati

1. Le annotazioni di blocco nel registro degli abitanti del comune ai sensi del § 11 comma 4 della Legge cantonale sulla protezione dei dati vengono trasferite anche sulla piattaforma cantonale degli abitanti.

1. Protezione dei Dati

1. I Comuni, gli organi amministrativi cantonali e le istituzioni e corporazioni autonome di diritto pubblico hanno accesso ai dati dei registri cantonali secondo i §§ 9-11, necessari per l'adempimento delle loro funzioni legali.

2. L'ufficio centrale di statistica del Cantone può accedere a tutti i dati dei registri cantonali per scopi statistici, purché siano rispettate le condizioni previste dai §§ 22-24 della legge statistica del 13 febbraio 2006.

3. Il Consiglio di Stato, previa consultazione con il o la responsabile della protezione dei dati, stabilisce le entità di cui al comma 1, nonché la natura e il contenuto delle loro autorizzazioni di accesso e le eventuali tasse.

Disposizioni finali

1. L'ufficio centrale di statistica del cantone coordina a livello cantonale l'assegnazione iniziale dell'EWID.

2. Il Consiglio di Stato può autorizzare l'ufficio centrale di statistica ad incaricare terzi per l'esecuzione di determinati sottoprocessi.

3. I comuni o i terzi incaricati hanno il diritto di entrare negli edifici fino alla porta dell'appartamento, se necessario, per l'assegnazione iniziale dell'EWID.

4. Su richiesta dei comuni, dell'ufficio centrale di statistica del cantone o dei terzi incaricati, i seguenti enti sono obbligati a fornire gratuitamente i dati in loro possesso che servono per l'assegnazione iniziale dell'EWID

a. Imprese di fornitura di elettricità,

b. Proprietarie e proprietari nonché amministrazioni di immobili,

c. L'assicurazione edifici di Lucerna,

d. Uffici del registro fondiario,

e. Enti incaricati del rilevamento catastale ufficiale.

5. Se le informazioni secondo i commi 3 e 4 non sono sufficienti, gli abitanti degli appartamenti in questione sono obbligati, su richiesta, a fornire informazioni all'ufficio centrale di statistica del cantone, ai comuni o ai terzi incaricati circa la dimensione e la posizione dell'appartamento, nonché sui nomi e cognomi delle persone residenti.

Disposizioni finali

1. Il cantone sostiene la metà dei costi per la prima assegnazione dell'EWID, che devono essere pagati a terzi incaricati ai sensi del § 21 paragrafo 2. I comuni coprono l'altra metà dei costi. Il consiglio di governo disciplina i dettagli. A tal fine, tiene conto delle dimensioni e dei lavori preliminari già effettuati dai singoli comuni.

Disposizioni finali

1. La piattaforma cantonale degli abitanti è costruita tramite l'assunzione dei dati dai registri degli abitanti dei comuni.

2. Il registro cantonale degli edifici e delle abitazioni è costruito tramite l'assunzione dei dati dal registro federale degli edifici e delle abitazioni.

3. Il registro cantonale delle imprese e delle aziende è costruito tramite l'assunzione dei dati dal registro federale delle imprese e delle aziende.

Disposizioni finali

1. I seguenti atti normativi sono modificati secondo l'allegato

a. Legge sulla dimora e il soggiorno nonché sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri del 1° dicembre 1948,

b. Legge statistica del 13 febbraio 2006,

c. Legge sulla protezione dei dati del 2 luglio 1990.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1° agosto 2009. Essa è soggetta a referendum facoltativo.

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