Legge sulla promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini - Scopo
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. La legge mira a promuovere la parità tra donne e uomini.
1. Tutte le autorità e gli organi statali devono osservare il principio di uguaglianza tra donna e uomo nello svolgimento delle loro attività.
1. Per realizzare l'uguaglianza giuridica e fattuale tra donna e uomo, viene istituito un Ufficio per la parità tra donna e uomo.
1. L'ufficio promuove nel cantone e nei comuni la parità tra donna e uomo in tutti gli ambiti della vita e si impegna per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.
2. Si impegna in particolare per la parità
a. nella preparazione di decreti e misure del cantone e dei comuni,
b. nell'assegnazione di incarichi e nell'erogazione di contributi statali da parte del cantone,
c. nel contesto sociale, familiare, pubblico ed economico.
1. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti
a. È il punto di riferimento per questioni di parità di genere per autorità, organizzazioni, aziende e privati, offrendo consulenza e presentando raccomandazioni e proposte.
b. Promuove e garantisce la parità e l'uguaglianza di opportunità tra donne e uomini attraverso l'elaborazione e la realizzazione di programmi e misure di promozione specifici.
c. Supporta l'ufficio del personale nella realizzazione della parità all'interno dell'amministrazione cantonale.
d. Consiglia il Consiglio di Stato, i dipartimenti, gli uffici e i comuni in merito al conferimento di incarichi.
e. Gestisce un centro di documentazione.
f. Supporta il lavoro delle organizzazioni operanti nel cantone e collabora a tutti i livelli con le istituzioni che si impegnano per la parità di genere tra donne e uomini.
g. Svolge attività di pubbliche relazioni.
h. Presenta una relazione alla commissione sulle proprie attività e informa regolarmente il pubblico sul proprio lavoro e sulla situazione attuale della parità di genere nel Cantone di Lucerna.
1. L'ufficio dispone delle seguenti competenze per l'adempimento dei suoi compiti
a. Deve essere consultato nella composizione di commissioni e gruppi di lavoro cantonali extraparlamentari che si occupano di temi rilevanti per la parità di genere.
b. Deve essere incluso nelle procedure di consultazione relative a decreti e misure cantonali che influiscono o possono influire sulla parità tra donne e uomini.
c. Può richiedere alle autorità cantonali, nell'ambito delle disposizioni in materia di protezione dei dati, le informazioni necessarie per adempiere ai suoi compiti.
d. Può concedere aiuti finanziari, nell'ambito dei fondi disponibili e della normativa finanziaria esistente, a istituzioni pubbliche o private che realizzano progetti per la promozione della parità tra donne e uomini.
1. L'ufficio può richiedere tariffe per pareri e relazioni, nonché per attività di consulenza dettagliata.
2. La tariffa è conforme alle normative tariffarie per l'amministrazione statale.
1. Il Consiglio di Stato nomina una commissione composta da 9-13 membri e designa il presidente o la presidente.
2. La commissione è costituita da rappresentanti di organizzazioni, gruppi e istituzioni, nonché da singole persone, che si occupano di questioni di parità e che rappresentano un ventaglio il più ampio possibile politicamente e socialmente.
3. Un rappresentante dell'ufficio partecipa alle riunioni della commissione con voto consultivo e può presentare proposte.
1. La durata del mandato dei membri della commissione è di quattro anni.
2. La rielezione è possibile due volte.
1. La Commissione consiglia, sostiene e accompagna l'Ufficio nello svolgimento delle sue attività.
2. Può esprimere autonomamente pareri su questioni di parità di trattamento e svolge attività di relazione pubblica.
1. Il Consiglio di Governo emana in un'ordinanza le disposizioni di attuazione, in particolare per quanto riguarda l'ambito di competenza dell'ufficio e l'elezione, la composizione e l'organizzazione della commissione.
1. La legge entra in vigore il 1º gennaio 1995. Essa è soggetta a referendum facoltativo.