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HG
CH-LU
§ 17 Legge sulla responsabilità civile (HG) - Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 novembre 2009
Disposizioni transitorie e finali
§ 17 HG — Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 novembre 2009
1. I privati, che prima dell'entrata in vigore di questa modifica sono stati incaricati di compiti ufficiali, devono successivamente assicurarsi contro le conseguenze di responsabilità derivanti da tali attività in modo conforme alla natura e all'entità dei rischi, nella misura in cui non esista già un'assicurazione. Gli enti pubblici adeguano gli incarichi di prestazioni con i privati al prossimo possibile termine, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa modifica.