§ 55 Legge sulle corporazioni - Crediti Supplementari
§ 55 Legge sulle Corporazioni — Crediti Supplementari
1. Se un credito preventivo non è sufficiente, è necessario richiedere tempestivamente un credito supplementare, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.
2. In caso di crediti supplementari per budget globali, è necessario adattare, se necessario, il mandato di prestazione per ogni gruppo di prestazioni o prestazione.
3. Non è necessario richiedere crediti supplementari
a. per spese maggiori dovute all'inflazione e per uscite maggiori dovute all'inflazione,
b. per spese vincolate e uscite vincolate,
c. per spese libere e impreviste e uscite libere e impreviste, ciascuna fino a un importo pari al due percento delle uscite annuali della corporazione; tuttavia, l'importo totale di queste spese ed uscite aggiuntive non deve superare il cinque percento delle uscite annuali della corporazione nell'esercizio contabile,
d. per spese libere e uscite libere a fronte delle quali, nell'esercizio contabile, vi sono entrate specificate destinate allo stesso scopo di almeno pari importo.
4. Gli aventi diritto al voto possono stabilire percentuali diverse da quelle previste al paragrafo 3c nel regolamento della corporazione.