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CH-LU
§ 38 Legge sulle corporazioni - Partecipazione del Cantone
**Modifiche nella composizione delle corporazioni - Fusione di corporazioni**
§ 38 Legge sulle Corporazioni · Partecipazione del Cantone
1. Le associazioni di corporazioni richiedono l'autorizzazione del Consiglio cantonale.
2. Il Consiglio cantonale concede l'autorizzazione tramite delibera del Consiglio cantonale. Rifiuta l'autorizzazione se l'associazione è inopportuna.
3. L'associazione non può entrare in vigore prima dell'autorizzazione del Consiglio cantonale.