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CH-LU
§ 27 Legge sulle corporazioni - Eleggibilità
Organizzazione - Disposizioni Comuni
§ 27 Legge sulle Corporazioni — Eleggibilità
1. È eleggibile nel parlamento della corporazione, nel consiglio della corporazione e nella commissione contabile chiunque abbia il diritto di voto personale nella corporazione.
2. Nelle corporazioni reali e nelle corporazioni miste, sono inoltre eleggibili i rappresentanti legali o autorizzati di persone giuridiche e fisiche non aventi diritto di voto secondo il § 7 comma 3b-d della Legge sul Diritto di Voto.