§ 1 Ordinanza di applicazione della legge sulle finanze comunali (FHGV)
§ 1 FHGV
1. Il regolamento si applica al bilancio finanziario delle comunità locali.
2. Il regolamento si applica per analogia agli istituti, alle unioni di comuni e alle associazioni di scopo, a meno che la legislazione o gli statuti non contengano disposizioni proprie.
3. Se un comune prevede una consolidazione ai sensi del § 55 della legge sul bilancio finanziario dei comuni (FHGG) del 20 giugno 2016 (di seguito: legge), si applicano alle unità consolidate le disposizioni relative alla contabilità di questo regolamento, nella misura in cui ciò sia necessario per la redazione del bilancio consolidato.
4. Per le comunità parrocchiali delle chiese statali riconosciute, il regolamento si applica per analogia, salvo che il diritto ecclesiastico statale non preveda regolamenti propri.