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Ordinanza sulla vigilanza sui comuni - Sorveglianza Generale

12 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

Competenze

1. Il Segretariato del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza esercita, in qualità di ufficio, la vigilanza generale ai sensi del § 102 comma 1 della Legge Comunale del 4 maggio 2004.

Competenze

1. La Segreteria del Dipartimento delle Finanze espleta, in qualità di ufficio, la vigilanza finanziaria ai sensi del § 102 comma 2 della Legge Comunale.

Competenze

1. La persona designata dalla Segreteria del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza presta i giuramenti dei membri neoeletti del Consiglio comunale conformemente al § 35 comma 2 della Legge comunale.

2. I membri delle autorità possono essere convocati per prestare giuramenti congiunti.

Competenze

1. La Segreteria del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza stabilisce le ulteriori modalità di procedura qualora un organo comunale sia incapace di deliberare a causa di astensione o per altri motivi.

2. Se il Consiglio comunale è incapace di deliberare, la Segreteria del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza può nominare il Consiglio comunale di un altro comune, previo consenso di quest'ultimo, in particolare per il rilascio di autorizzazioni.

3. Nei casi in cui l'astensione sia controversa, si applica il § 16 della Legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972.

Competenze

1. Il Segretariato del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza estende, su richiesta del consiglio comunale, i termini per il trattamento delle iniziative comunali.

**Ambito della Sorveglianza**

1. Le autorità di vigilanza ai sensi dei §§ 1 e 2 possono in particolare

a. fornire informazioni alle autorità comunali su richiesta,

b. mettere a disposizione dei comuni linee guida e strumenti simili,

c. supportare i comuni e in particolare le loro associazioni d'interesse in misure di formazione continua.

2. Restano riservate le misure di vigilanza secondo il § 103 comma 2 della legge comunale.

Ambito di Vigilanza

1. Le autorità di vigilanza possono suddividere i comuni in gruppi per l'esercizio della vigilanza. Comunicano ai comuni la suddivisione e assicurano che il personale addetto alla vigilanza cambi periodicamente per i singoli gruppi di comuni.

2. L'astensione del personale delle autorità di vigilanza è regolata dalle disposizioni della legge sulla giurisdizione amministrativa.

Ambito di Vigilanza

1. Le autorità incaricate della vigilanza generale e della vigilanza finanziaria assicurano un'adeguata coordinazione delle loro attività.

**Ambito della Sorveglianza**

1. Le autorità di vigilanza esercitano la supervisione sui consorzi di comuni, sulle corporazioni e sulla comunità ecclesiastica cattolico-cristiana di Lucerna in conformità con le disposizioni di competenza previste per i comuni.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento relativo alla Comunicazione dei Casi di Successione del 5 febbraio 1910 è abrogato.

Disposizioni finali

1. I seguenti regolamenti sono modificati secondo l'allegato[6]

a. Regolamento sui compiti dei Dipartimenti e della Cancelleria di Stato nonché sull'organizzazione dei Dipartimenti in servizi del 6 maggio 2003[7],

b. Regolamento sulle retribuzioni per il personale statale del 24 settembre 2002[8],

c. Regolamento sull'accoglienza di bambini affidati dal 25 settembre 2001[9],

d. Regolamento sulle competenze secondo la legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell'Aia a tutela dei minori e degli adulti del 16 giugno 2009[10],

e. Regolamento sulla protezione dei minori e degli adulti del 4 dicembre 2012[11],

f. Regolamento sull'esecuzione della giustizia del 12 dicembre 2006[12],

g. Regolamento sul riequilibrio finanziario del 3 dicembre 2002[13],

h. Tariffario delle tasse e regolamento dei costi per l'amministrazione statale del 28 maggio 1982[14],

i. Regolamento cantonale per la protezione delle acque del 23 settembre 1997[15],

j. Regolamento sull'assistenza sociale del 13 luglio 1990[16].

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º luglio 2014. Deve essere pubblicato.

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