Ordinanza sulla registrazione ed il conteggio elettronico delle schede di voto in caso di votazioni
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. Il regolamento si applica alle votazioni in cui le schede elettorali vengono rilevate e conteggiate elettronicamente.
1. Per l'introduzione della registrazione ed il conteggio elettronico delle schede elettorali, il comune necessita dell'autorizzazione del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza tempestivamente prima del primo utilizzo degli strumenti tecnici per la registrazione ed il conteggio elettronico delle schede elettorali. Alla domanda deve essere allegato il concetto operativo.
1. Nel concetto operativo devono essere illustrati in particolare i processi tecnici e organizzativi per la registrazione e il conteggio elettronico delle schede elettorali, nonché le misure per garantire la sicurezza dei dati.
2. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza determina i requisiti minimi del concetto operativo.
3. Le modifiche al concetto operativo dopo il rilascio dell'autorizzazione devono essere comunicate al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
1. Il comune è responsabile del rispetto delle disposizioni ai sensi dei §§ 5 e 6.
1. Il funzionamento impeccabile dei mezzi tecnici e il rispetto delle procedure stabilite nel concetto operativo devono essere garantiti.
2. I procedimenti di rilevazione elettronica e conteggio delle schede elettorali devono essere verificati dopo ogni votazione e, se necessario, devono essere adottate misure.
3. Prima e durante ogni votazione devono essere effettuati controlli a campione delle schede elettorali rilevate e conteggiate elettronicamente e i risultati devono essere verificati. Per la verifica dei risultati non può essere utilizzata la stessa procedura impiegata per la selezione del campione.
4. La dimensione del campione deve essere stabilita in accordo con il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
1. La sicurezza dei dati deve essere garantita con misure adeguate.
2. I dati raccolti mediante la registrazione e il conteggio elettronico delle schede elettorali devono essere distrutti dopo l'accertamento giuridicamente vincolante dei risultati della votazione.
1. Le domande di voto delle votazioni federali, cantonali e comunali devono essere chiaramente separate su una scheda elettorale comune. Devono essere numerate in ordine progressivo.
2. Le domande di voto federali sono elencate per prime sulla scheda, seguite dalle domande di voto cantonali al secondo posto e dalle domande di voto comunali al terzo posto.
3. Le domande di voto federali, cantonali e comunali pubblicate ufficialmente devono essere riportate integralmente sulla scheda elettorale, comprese le evidenziazioni.
4. Alle domande di voto devono essere aggiunti campi di risposta da spuntare.
1. Le schede elettorali leggibili elettronicamente devono essere presentate al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza per l'approvazione almeno otto settimane prima del giorno della votazione.
1. Le schede elettorali leggibili elettronicamente devono essere acquisite dal comune a proprie spese.