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Ordinanza sull'introduzione sperimentale del voto elettronico (ordinanza sul voto elettronico) (E-Voting-Verordnung)

15 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

Scopo

1. Il regolamento disciplina l'introduzione sperimentale del voto elettronico nel Canton Lucerna, che deve essere effettuata secondo le disposizioni del diritto federale.

Organizzazione e Preparazione

1. Il Cantone di Lucerna consente il voto elettronico su un sistema che è approvato secondo le disposizioni di diritto federale.

Organizzazione e Preparazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è responsabile dell'esecuzione del voto elettronico e ottiene la necessaria autorizzazione di base.

2. Stabilisce per ogni votazione ed elezione il gruppo degli aventi diritto al voto elettronico e presenta alla Confederazione una richiesta di approvazione corrispondente.

Organizzazione e Preparazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza stabilisce il termine entro il quale gli aventi diritto di voto ammessi devono essere iscritti nel registro elettorale per avere il diritto al voto elettronico.

Organizzazione e Preparazione

1. Gli aventi diritto al voto, ammessi al voto elettronico, ricevono il materiale di voto e di elezione e il certificato di diritto di voto in un'unica spedizione postale.

2. Agli aventi diritto al voto registrati ai sensi del § 7 può essere fornito il materiale di voto, ad eccezione del certificato di diritto di voto, in formato elettronico.

Votazione

1. I soggetti aventi diritto al voto elettronico possono scegliere liberamente, salvo quanto disposto dall'art. 7, tra il voto di persona, per corrispondenza o elettronico in ogni tornata elettorale.

2. Essi possono esprimere il loro voto una sola volta.

Votazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza può richiedere una registrazione preventiva da parte degli elettori abilitati per il voto elettronico. Chi è registrato può votare esclusivamente in modalità elettronica fino alla cancellazione della registrazione o fino alla revoca.

2. Per la prossima votazione o elezione, verranno prese in considerazione tutte le registrazioni e cancellazioni pervenute al comune entro e non oltre otto settimane prima della data della votazione o elezione.

3. Dopo la scadenza del termine secondo il paragrafo 2, è possibile revocare la registrazione e richiedere al comune il materiale di voto per effettuare il voto per corrispondenza o di persona per la prossima votazione o elezione. Il comune assicura che la persona possa esprimere il proprio voto una sola volta.

Votazione

1. Nell'esercizio del voto elettronico, gli aventi diritto esprimono il loro diritto di voto su un sito Internet.

2. Il controllo del diritto di voto viene effettuato tramite l'inserimento, da parte degli aventi diritto, del codice iniziale personale stampato sul certificato elettorale e dell'anno di nascita.

3. Il certificato elettorale contiene i codici personali per l'esercizio del voto elettronico.

Votazione

1. I membri dell'ufficio elettorale per gli Svizzeri all'estero sorvegliano lo svolgimento, la decriptazione e lo scrutinio dei voti espressi elettronicamente.

2. Il Consiglio di Stato può designare altre persone per svolgere questi compiti, le quali non appartengono all'ufficio elettorale per gli Svizzeri all'estero.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere responsabili dell'esecuzione tecnica della tornata elettorale con voto elettronico.

Votazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza disciplina gli orari di apertura e chiusura dell'urna elettronica.

2. L'apertura e la chiusura dell'urna elettronica sono stampate sul certificato elettorale degli aventi diritto al voto elettronico.

3. Riferimento per tutte le indicazioni temporali relative al voto elettronico è l'ora svizzera, ovvero l'ora dell'Europa centrale (CET), tenendo conto dell'ora legale secondo la legislazione federale.

Votazione

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza gestisce un helpdesk. Qui vengono risposte, telefonicamente o per via elettronica durante l'orario d'ufficio dell'amministrazione cantonale, le domande degli elettori aventi diritto al voto elettronico riguardanti i diritti politici, il voto elettronico, le questioni procedurali e i problemi tecnici.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Il sistema di voto elettronico deve soddisfare i requisiti di sicurezza della Confederazione.

2. Esso viene regolarmente verificato per quanto riguarda la sua disponibilità, funzionalità e sicurezza.

**Sicurezza e Protezione dei Dati**

1. I voti espressi sono separati al momento della votazione dai dati personali nel sistema di voto elettronico in modo tale che non possano essere ricollegati tra loro.

**Sicurezza e Protezione dei Dati**

1. I voti espressi elettronicamente vengono indicati separatamente, a condizione che ciò non violi il segreto del voto e non permetta di risalire al comportamento di voto di un gruppo specifico di elettori aventi diritto.

**Sicurezza e Protezione dei Dati**

1. Dopo la convalida del risultato della votazione o dell'elezione, tutti i dati relativi alla procedura di voto elettronico vengono eliminati.

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