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STRGLDP
CH-LU
§ 84 Legge sui diritti politici (LDP) (StRG) - Divisione della Proposta di Votazione
Votazioni per Schede Elettorali - Disposizioni Particolari per le Votazioni
§ 84 StRG — Divisione della Proposta di Votazione
1. L'autorità che ha adottato una proposta di voto può suddividerla per il referendum facoltativo o per il referendum popolare, a condizione che le sottoproposte rimangano eseguibili autonomamente.
2. Si vota separatamente su ciascuna sottoproposta.