§ 122 Legge sui diritti politici (LDP) (StRG) - Votazione finale alle urne
§ 122 StRG · Votazione finale alle urne
1. Finché la votazione finale nell'assemblea non è iniziata, due quinti dei partecipanti possono richiedere che la votazione finale avvenga mediante procedura elettorale a scrutinio segreto.
2. Se viene fatta una tale richiesta, è comunque necessario condurre la discussione individuale.
3. Il voto sulla proposta, come emersa dalla discussione individuale, si tiene generalmente entro 2 mesi dalla riunione dell'assemblea comunale mediante procedura elettorale a scrutinio segreto. Il registro degli elettori viene ricompilato. L'autorità comunale informa gli aventi diritto al voto tramite un rapporto scritto sulle modifiche deliberate durante la discussione individuale.
4. Le disposizioni sulla procedura elettorale a scrutinio, in particolare i §§ 25 e 38, si applicano mutatis mutandis.
5. L'assemblea comunale può decidere di applicare la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 anche in generale per determinate questioni.