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STRGLDP
CH-LU
§ 104 Legge sui diritti politici (LDP) (StRG) - Controllo dei Partecipanti
Assemblee Comunali - Regolamento Procedurale Generale
§ 104 StRG - Controllo dei Partecipanti — Controllo dei Partecipanti
1. Il Presidente, all'inizio dell'assemblea, si informa se qualcuno non ha diritto di voto o se sono stati individuati cittadini senza diritto di voto; invita questi ultimi a lasciare i posti riservati agli aventi diritto.
2. In casi controversi, l'ufficio dell'assemblea decide sulla base del registro delle votazioni e adotta le disposizioni necessarie.
3. I contatori di voto accertano il numero dei partecipanti dopo l'apertura dell'assemblea e lo rendono noto.
4. Le persone che non hanno diritto di voto possono seguire l'assemblea in posti appositi, nella misura in cui lo consentono le condizioni spaziali; non possono partecipare alle trattative né alle votazioni.