Legislator · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
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1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

21 Articles / Provisions · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (21)

Art. premier Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. premier Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 2 Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 2 Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 3 Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 3 Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 4 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 5 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 6 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 7 Decreto di ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 8 Decreto di ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 9 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 10 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 11 Decreto recante ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 12 Decreto recante ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 13 Decreto riguardante la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 14 Decreto di ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 15 Decreto concernente la ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 16 Decreto relativo alla ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 17 Decreto di ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali Art. 18 Decreto recante ratifica della Convenzione sulla Conferenza dei governi cantonali

Statutory Text (21 Provisions)

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La Repubblica e Cantone del Giura ratifica la Convenzione dell'8 ottobre 1993 sulla Conferenza dei Governi Cantonali.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I governi dei cantoni costituiscono una Conferenza permanente dei governi cantonali.

Essa ha come scopo quello di favorire la collaborazione tra i cantoni nel loro ambito di competenze proprie e di assicurare, nelle questioni federali che riguardano i cantoni, il coordinamento e l'informazione essenziali dei cantoni, in particolare nei seguenti ambiti

- il rinnovo e lo sviluppo del federalismo;

- la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i cantoni;

- l’elaborazione e la preparazione delle decisioni a livello federale;

- l’esecuzione delle competenze federali da parte dei cantoni;

- la politica estera e l’integrazione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La quota delle spese della Conferenza a carico della Repubblica e Cantone del Giura secondo l’articolo 14 della Convenzione è imputabile al Governo, voce 101.319.00.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i governi dei cantoni.

Ogni governo cantonale ha diritto a un seggio. La scelta del rappresentante e la durata del mandato spettano a ciascun governo cantonale.

I governi dei cantoni possono, fatto salvo il pari diritto di voce dei governi cantonali, inviare ulteriori rappresentanti dei governi alla Conferenza. I rappresentanti dei cantoni possono eccezionalmente farsi accompagnare da collaboratori o esperti.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il Consiglio federale sarà invitato a partecipare alle sessioni della Conferenza.

Può chiedere alla Conferenza di discutere e di prendere una decisione su questioni che riguardano gli interessi dei cantoni.

La Conferenza assicura un coordinamento appropriato con le altre istituzioni della cooperazione verticale.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La Conferenza collabora con le conferenze dei direttori e con le altre conferenze intercantonali.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La Conferenza dei governi cantonali è costituita dai seguenti organi

- la conferenza plenaria, composta dai rappresentanti dei governi di tutti i cantoni;

- l'Ufficio, composto da sette a nove membri;

- un segretariato permanente subordinato all'Ufficio.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La conferenza plenaria elegge per due anni (rieleggibile)

- il presidente;

- l'Ufficio di presidenza.

Essa designa la segreteria.

Essa prende tutte le decisioni che non rientrano nella competenza di un altro organo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La conferenza plenaria si riunisce generalmente due volte all'anno.

Le date delle assemblee saranno fissate in anticipo dalla conferenza plenaria.

I membri della conferenza saranno informati per iscritto almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria.

Possono inserire oggetti all'ordine del giorno

- l'Ufficio;

- ciascun governo cantonale;

- le conferenze dei direttori.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

**Il presidente potrà convocare la conferenza plenaria in assemblea straordinaria su richiesta:**

- dell'Ufficio o

- di almeno tre cantoni.

**In caso di urgenza contingente specifica:**

- i termini di convocazione previsti all'articolo 7, comma 2, possono essere ridotti;

- le modalità di convocazione possono essere semplificate;

- le deliberazioni possono essere adottate per via circolare; in tal caso, gli articoli 9 e 10 sono applicabili.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La conferenza plenaria può validamente prendere una decisione quando sono rappresentati almeno diciotto cantoni.

Ogni governo cantonale ha un voto.

La conferenza plenaria può determinare altre questioni procedurali nel suo regolamento.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Quando la conferenza plenaria prende una decisione con una maggioranza di diciotto cantoni, questa è considerata come la posizione della Conferenza dei governi cantonali.

Il diritto dei cantoni di adottare le proprie posizioni è garantito.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio è l'organo esecutivo supremo e di gestione della Conferenza dei governi cantonali. Si occupa delle questioni correnti e prepara l'assemblea della conferenza plenaria.

Per il trattamento di progetti particolari o per lo studio di affari di maggiore rilevanza, l'Ufficio può istituire commissioni permanenti o non permanenti, nonché designare mandatari.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il presidente convoca l'Ufficio tutte le volte che è necessario o su richiesta di un membro.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il segretariato è responsabile della preparazione della sessione della conferenza plenaria e dell'Ufficio, nonché della redazione del verbale.

Si occupa di garantire un'informazione adeguata e corrente, oltre alla diffusione della documentazione agli organi della Conferenza, ai cantoni e ad altri interessati.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Le spese della Conferenza dei governi cantonali saranno ripartite proporzionalmente al numero di abitanti dei cantoni.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Questa convenzione entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tutti i cantoni l'hanno ratificata per iscritto. Il Consiglio di Stato del cantone di Berna ne sarà il depositario.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Immediatamente dopo aver esaminato tutti gli strumenti della ratifica, il Consiglio di Stato del Cantone di Berna porta la convenzione a conoscenza del Consiglio federale.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Questa convenzione può essere denunciata da ciascun cantone con un preavviso di sei mesi indirizzato al Presidente prima della fine di un anno civile.

Dopo una denuncia, la Conferenza esamina le possibilità di mantenere questa convenzione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Questa convenzione sarà redatta in tedesco, francese e italiano.

I governi cantonali provvedono a pubblicare questa convenzione in modo conforme.

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