1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Statutory Text (4 Provisions)
1 Lo Stato istituisce un sistema di scambio di dati e di calcolo automatizzato dei redditi e delle spese determinanti per il calcolo delle prestazioni dello Stato che dipendono dalla situazione finanziaria dei beneficiari, per esempio nei seguenti ambiti
a) sussidi LAMal;
b) borse di studio;
c) anticipi degli alimenti (ARPA);
d) riduzione tariffaria del servizio dentistico scolastico;
e) assistenza sociale;
f) riduzione tariffaria per l'assistenza e le cure a domicilio;
g) assistenza legale gratuita;
h) tariffe degli asili nido;
i) misure cantonali a favore dei richiedenti di lavoro.
2 Nella misura del possibile, un reddito unico determinante serve come base di calcolo per le prestazioni sopra menzionate.
Entro un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legislazione è adeguata di conseguenza.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.
2 La presente legge cessa di produrre i suoi effetti tre anni dopo la sua entrata in vigore.