1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Statutory Text (4 Provisions)
La presente ordinanza ha l'obiettivo di definire le competenze in materia di risoluzione dei sinistri che possono implicare la responsabilità civile dello Stato, con esclusione dei sinistri causati dall'Ufficio dei veicoli e dei sinistri il cui pregiudizio è di natura puramente pecuniaria (danno patrimoniale).
1 Fatte salve le disposizioni al paragrafo 4, il Servizio legale è competente per risolvere tutti i sinistri il cui valore non supera l'importo di 5.000 franchi.
2 Fatte salve le disposizioni al paragrafo 4, il capo del Dipartimento della Giustizia risolve, su proposta del Servizio legale, i sinistri il cui importo è compreso tra 5.000 franchi e 50.000 franchi.
3 Fatte salve le disposizioni al paragrafo 4, il Servizio legale tratta, in collaborazione con l'assicuratore di responsabilità civile, i sinistri il cui importo supera i 50.000 franchi.
4 Il consenso del Governo è necessario nei seguenti sinistri, indipendentemente dall'importo in questione
a) quelli in cui interviene una questione di principio relativa alla responsabilità dello Stato;
b) quando il capo del Dipartimento della Giustizia intende discostarsi dalla proposta del Servizio legale;
c) quando il Servizio legale o il capo del Dipartimento della Giustizia è in disaccordo con l'assicuratore di responsabilità civile.
1 Le unità e le scuole interessate sono tenute a comunicare immediatamente al Servizio Giuridico i casi in cui terzi fanno valere pretese di risarcimento danni basate sulla responsabilità civile dello Stato. Esse forniscono al Servizio Giuridico, senza indugio, tutte le informazioni e i documenti necessari alla gestione del sinistro.
2 Esse procedono ai pagamenti di cui sono responsabili, su indicazione del Servizio Giuridico.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2006.