1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Statutory Text (5 Provisions)
La presente ordinanza definisce, in deroga agli articoli 15, comma 1, e 96, comma 1, del decreto di organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale del 27 aprile 2016, la denominazione dei dipartimenti nonché l'affiliazione dell'amministratore delle unità di cure psichiatriche.
I cinque dipartimenti sono i seguenti
a) Dipartimento della coesione sociale, della giustizia e della polizia;
b) Dipartimento dell'economia e della salute;
c) Dipartimento dell'ambiente e della cultura;
d) Dipartimento delle finanze;
e) Dipartimento della formazione, del digitale e degli sport.
L'amministratore delle unità di cura psichiatrica è collegato al Servizio per l'azione sociale.
La presente ordinanza produce i suoi effetti fino all'entrata in vigore di una modifica del decreto sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale riguardante lo stesso oggetto.
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.