Art. 59 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
Art. 59 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
1 Il Parlamento, tramite l'Ufficio o la commissione competente, può adottare ulteriori misure ai fini dell'esame della gestione degli affari delle autorità giudiziarie; può in particolare richiedere a un'autorità giudiziaria informazioni sullo stato di avanzamento di un fascicolo o sul suo funzionamento.
2 Non spetta al Parlamento verificare l'applicazione del diritto da parte delle autorità giudiziarie né impartire loro istruzioni o direttive in questo ambito.
3 La commissione competente audisce almeno una volta all'anno i rappresentanti delle diverse istanze giudiziarie.
4 Su richiesta della commissione competente, il Tribunale cantonale indica la prassi delle autorità giudiziarie in materia di applicazione di determinate norme emanate dal Parlamento.