Art. 57 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
Art. 57 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
1 Nell'ambito delle sue attribuzioni di alta sorveglianza sul Governo e l'amministrazione, il Parlamento ha diritto a tutte le informazioni necessarie da parte del Governo o del capo di dipartimento da esso designato. Solo un interesse pubblico o privato preponderante può opporsi alla divulgazione di un'informazione. Se necessario, un'informazione può essere fornita sotto il sigillo di riservatezza a un organo del Parlamento.
2 Il presidente del Parlamento ha il diritto in qualsiasi momento di venire a conoscenza del risultato delle deliberazioni del Governo.
3 Il Parlamento, l'Ufficio o la commissione competente può incaricare il Controllo delle finanze di mandati di controllo particolari.
4 Il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni non è limitato alle risposte alle interrogazioni né ai diversi rapporti e programmi di attività presentati dal Governo al Parlamento.
5 Il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni appartiene al plenum e agli organi del Parlamento ma non individualmente ai deputati, fatte salve le risposte alle loro interrogazioni.
6 Il rapporto di attività del Controllo delle finanze è sottoposto all'approvazione del Parlamento.