Art. 34 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP)
Art. 34 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP)
1 Il Parlamento è dotato di un segretariato posto sotto la responsabilità del segretario generale del Parlamento.
2 Il Segretariato del Parlamento
a) organizza le sedute del Parlamento, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni, in accordo con i rispettivi presidenti;
b) partecipa alle sedute e ne redige il verbale;
c) esegue i compiti che gli sono attribuiti dall'Ufficio di Presidenza;
d) gestisce le questioni amministrative del Parlamento;
e) raccoglie la documentazione e le informazioni necessarie per l'Ufficio di Presidenza, le commissioni e i deputati nella misura richiesta dal lavoro parlamentare;
f) cura la conservazione degli archivi del Parlamento;
g) redige e firma, insieme al presidente, il verbale delle sedute del Parlamento nonché tutti gli atti che da esso emanano;
h) prepara il progetto di bilancio del Parlamento per l'Ufficio di Presidenza e tiene la contabilità del Parlamento;
i) esercita ogni altra attribuzione conferita dalla legislazione.
3 Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge, per la legislatura, il segretario generale del Parlamento secondo la procedura prevista dall'articolo 50 della presente legge e dagli articoli 77 e 78 del regolamento del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura. Il segretario generale del Parlamento è rieleggibile.
4 La durata della funzione del segretario generale del Parlamento inizia il 1º gennaio dell’anno successivo all’elezione e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno della legislatura. In caso di vacanza, la posizione viene riassegnata per il resto del periodo.
5 Per l’espletamento delle mansioni relative al funzionamento del Parlamento, il segretario generale riceve istruzioni solo dal Parlamento e dai suoi organi e ne è responsabile di fronte ad essi.
6 Il Segretariato del Parlamento è collegato amministrativamente alla Cancelleria di Stato. Beneficia della collaborazione di altri servizi dello Stato per l’adempimento dei suoi compiti.