171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 18 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento
Art. 18 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)
1 Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti dal Parlamento a dicembre per la durata di un anno. Il presidente non è immediatamente rieleggibile.
2 Il presidente vigila sull'applicazione rigorosa della presente legge e del regolamento.
3 Egli presiede le sedute del Parlamento e dell'Ufficio, di cui dirige i dibattiti.
4 Se il presidente è impedito, la sua funzione è esercitata dal primo vice-presidente o, in mancanza, dal secondo. Se tutti e tre sono impediti, la presidenza è assunta dall'ultimo presidente del Parlamento o da uno dei suoi predecessori.
5 Per svolgere il suo compito, il presidente beneficia del supporto del Segretariato del Parlamento.