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171.21 GOPLOP CH-JU

Art. 18 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento
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Art. 18 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)

1 Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti dal Parlamento a dicembre per la durata di un anno. Il presidente non è immediatamente rieleggibile.

2 Il presidente vigila sull'applicazione rigorosa della presente legge e del regolamento.

3 Egli presiede le sedute del Parlamento e dell'Ufficio, di cui dirige i dibattiti.

4 Se il presidente è impedito, la sua funzione è esercitata dal primo vice-presidente o, in mancanza, dal secondo. Se tutti e tre sono impediti, la presidenza è assunta dall'ultimo presidente del Parlamento o da uno dei suoi predecessori.

5 Per svolgere il suo compito, il presidente beneficia del supporto del Segretariato del Parlamento.

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