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171.21 GOPLOP CH-JU

Art. 16 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento
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Art. 16 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)

1 La mancata ricusazione non comporta l'invalidità della decisione presa dal Parlamento.

2 Tuttavia, se ritiene che una mancata ricusazione possa aver alterato il risultato di una votazione, il Parlamento può decidere di rivotare fintanto che non sia stata chiusa la seduta durante la quale si è tenuta la votazione finale.

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