Legislator · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
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171.21 GOPLOP CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento (GOP)

78 Articles / Provisions · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (78)

Art. premier Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 2 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 3 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 4 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 5 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 6 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 7 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 8 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 9 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 10 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 11 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 12 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 13 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 14 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 15 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 16 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 17 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 18 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 19 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 20 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 21 Legge sull'Organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 22 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 23 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 24 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 25 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 26 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP) Art. 27 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 28 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 29 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 30 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e del Cantone del Giura (LOP) Art. 31 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 32 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 33 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 34 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP) Art. 35 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 36 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 37 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 38 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 39 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 40 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 41 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 42 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP) Art. 43 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 44 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 45 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 46 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 47 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP) Art. 48 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 49 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 50 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 51 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 52 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 53 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 54 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 55 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 56 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 57 Legge di organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 58 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 59 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 60 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 61 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 62 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 63 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64A Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64B Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64C Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64D Legge d'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64E Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64F Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 64G Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Canton Giura (LOP) Art. 64H Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 65 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 65A Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 66 Legge sull’organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 67 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 68 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP) Art. 69 Legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (LOP)

Statutory Text (78 Provisions)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La presente legge regola lo statuto dei deputati e dei supplenti, l’organizzazione e il funzionamento del Parlamento nonché le relazioni esterne di quest’ultimo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

I termini utilizzati nella presente legge per designare persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento ha le attribuzioni conferitegli dalla Costituzione e dalla legge.

2 Prende tutte le misure necessarie nell'esercizio delle sue attribuzioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento si riunisce in seduta costitutiva all'inizio di ogni legislatura.

2 Tiene sedute ordinarie e, se necessario, sedute straordinarie.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il presidente del Parlamento e il segretario generale convocano le sessioni ordinarie del Parlamento secondo il calendario stabilito dall'Ufficio di presidenza.

2 Concordano le sessioni straordinarie su richiesta del Parlamento, del Governo o di dodici deputati.

3 Il Governo convoca la seduta costitutiva del Parlamento all'inizio della legislatura.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

L'Ufficio può invitare i suoi ospiti e osservatori ad assistere alle sedute del Parlamento e a esprimersi in quell'ambito.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I dibattiti del plenum sono pubblici.

2 I risultati dettagliati delle votazioni del plenum sono pubblici. Il regolamento può prevedere delle eccezioni.

3 I dibattiti all'interno dell'Ufficio di presidenza e delle commissioni non sono pubblici.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I deputati rappresentano l'insieme del popolo.

2 Non possono ricevere alcun mandato imperativo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La legge di introduzione del Codice di procedura penale svizzero definisce l'immunità di cui beneficiano i deputati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Nei limiti delle disposizioni legali e regolamentari, il deputato ha il diritto

a) di assistere alle sedute del Parlamento e delle commissioni di cui fa parte;

b) di prendere la parola, di porre domande e di formulare proposte;

c) di partecipare alle votazioni;

d) di intervenire in una delle seguenti forme: iniziativa parlamentare, mozione, postulato, interpellanza, domanda scritta, domanda orale, risoluzione, intervento cantonale in materia federale e mozione interna;

e) di percepire indennità di seduta e di trasferta nonché, se del caso, altre indennità per l'adempimento di compiti particolari;

f) di consultare i documenti del Parlamento, dell'Ufficio e delle commissioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Prima di iniziare il suo mandato, il deputato deve prestare il giuramento solenne. Chi rifiuta non può sedere.

2 Il deputato ha l'obbligo di assistere alle sessioni del Parlamento o di farsi sostituire da un supplente. Il presidente ne viene quindi informato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il deputato deve rispettare il segreto

a) nei confronti del pubblico, riguardo alle informazioni e ai documenti provenienti dagli organi del Parlamento le cui sedute non sono pubbliche;

b) in modo assoluto sulle informazioni trattate all'interno dell'Ufficio di Presidenza e di una commissione nella misura in cui tali informazioni siano espressamente e chiaramente qualificate come riservate.

2 In tutti i casi possono essere comunicate pubblicamente le proposte sulle quali il plenary deve esprimersi nonché le decisioni degli organi del Parlamento.

3 L'Ufficio di Presidenza è l'autorità competente per esonerare un deputato dal segreto d'ufficio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Prima del giuramento, ogni deputato indica alla Segreteria del Parlamento

a) le proprie attività professionali;

b) le proprie funzioni dirigenziali o le proprie funzioni all'interno di organi di direzione o di sorveglianza di associazioni, fondazioni, società ed enti, svizzeri o esteri, di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le proprie funzioni permanenti di direzione o di consulenza per conto di gruppi di interesse importanti, svizzeri o esteri;

d) le proprie funzioni di membro di un organo o le proprie funzioni dirigenziali all'interno di una collettività o di un'altra istituzione di diritto pubblico, inclusa una comune municipale, borghese o mista.

2 La Segreteria del Parlamento tiene un registro degli interessi indicati dai membri del Parlamento, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio.

3 Il registro è pubblico.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Durante le sessioni del Parlamento e dei suoi organi, il deputato ha l'obbligo di ricusarsi durante l'esame e il voto di un decreto di credito, di una decisione relativa a una sovvenzione, di una richiesta di grazia o di amnistia, di una richiesta di revoca dell'immunità che riguarda direttamente

a) il deputato stesso;

b) la persona a cui è sposato o con cui vive in unione registrata o in convivenza, i suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o affini allo stesso grado dei precedenti;

c) una persona fisica della quale è il rappresentante legale, il curatore o il mandatario;

d) una persona giuridica, una collettività o un'altra istituzione di diritto privato o di diritto pubblico, ad esclusione di un comune municipale, borghese o misto, verso la quale è legato in particolare perché ne è il consulente, vi siede in uno dei suoi organi o vi esercita una funzione dirigente.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La persona che si trova in un caso di ricusazione avvisa senza ritardo la presidenza del Parlamento o della commissione. Cessa di partecipare per la durata dell'esame dell'oggetto interessato, dopo l'annuncio della presidenza a tale riguardo.

2 La ricusazione è annotata nel verbale.

3 Le contestazioni che sorgono in seduta plenaria sono sollevate per mozione d'ordine.

4 In caso di contestazione sorta all'interno di una commissione, l'Ufficio decide definitivamente la questione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La mancata ricusazione non comporta l'invalidità della decisione presa dal Parlamento.

2 Tuttavia, se ritiene che una mancata ricusazione possa aver alterato il risultato di una votazione, il Parlamento può decidere di rivotare fintanto che non sia stata chiusa la seduta durante la quale si è tenuta la votazione finale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi che seguono, i supplenti hanno gli stessi diritti e doveri dei deputati.

2 Non possono assumere le funzioni di

- presidente e vicepresidente del Parlamento;

- scrutatore e scrutatore supplente;

- presidente di una commissione permanente;

- presidente di gruppo.

3 Sostituiscono i membri del Parlamento durante le sessioni plenarie. Possono sostituire solo i deputati della lista sulla quale sono stati eletti.

4 Possono rappresentare il loro gruppo nelle commissioni.

5 Partecipano alle riunioni di gruppo.

6 Ogni intervento parlamentare scritto, che necessiti di una esposizione pubblica alla tribuna, presentato da un supplente deve essere coscritto da un deputato.

7 I supplenti non sono abilitati a chiedere la convocazione di una sessione straordinaria.

8 Ricevono la stessa documentazione e le stesse indennità dei titolari.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti dal Parlamento a dicembre per la durata di un anno. Il presidente non è immediatamente rieleggibile.

2 Il presidente vigila sull'applicazione rigorosa della presente legge e del regolamento.

3 Egli presiede le sedute del Parlamento e dell'Ufficio, di cui dirige i dibattiti.

4 Se il presidente è impedito, la sua funzione è esercitata dal primo vice-presidente o, in mancanza, dal secondo. Se tutti e tre sono impediti, la presidenza è assunta dall'ultimo presidente del Parlamento o da uno dei suoi predecessori.

5 Per svolgere il suo compito, il presidente beneficia del supporto del Segretariato del Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

L'Ufficio del Parlamento è composto dal presidente, dai due vice-presidenti e dai presidenti dei gruppi; questi ultimi possono farsi rappresentare.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

**1 L'Ufficio garantisce il buon funzionamento del Parlamento e delle commissioni parlamentari.**

**2 A tal fine, esso esercita le seguenti attribuzioni :**

a) stabilisce il calendario delle sessioni ordinarie del Parlamento e pianifica gli oggetti da trattare nel corso di queste;

b) si assicura della presentazione al Parlamento e ai suoi organi degli oggetti rientranti nelle loro competenze;

c) decide su tutto ciò che riguarda l'organizzazione strutturale della Segreteria del Parlamento;

d) attribuisce alle commissioni o a sé stesso i progetti sottoposti alle deliberazioni del Parlamento.

**3 In caso di circostanze straordinarie che compromettano il funzionamento abituale del Parlamento, l'Ufficio è competente a definire temporaneamente le modalità di funzionamento del Parlamento e dei suoi organi derogando, se necessario, a disposizioni di legge e regolamento.**

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Il Bureau esercita inoltre le seguenti compiti

a) adotta, all'inizio di ogni legislatura, la proposta di alternanza tra i gruppi parlamentari per l'accesso alla presidenza del Parlamento; in questo quadro, tiene conto di una ripartizione equa tra i gruppi parlamentari proporzionalmente al loro numero di seggi;

b) determina le consultazioni federali riguardanti oggetti importanti la cui risposta del Governo è trattata dal Parlamento;

c) gestisce le finanze del Parlamento e ne adotta il progetto di bilancio, che è iscritto nel progetto di bilancio dello Stato;

d) nomina i membri, proposti dai gruppi, delle commissioni speciali nonché il presidente e il vicepresidente di ciascuna di esse;

e) tratta ogni questione sottopostagli dal Parlamento e dalle sue commissioni, dal Governo o dalle autorità giudiziarie;

f) si determina nelle procedure amministrative e giudiziarie che coinvolgono il Parlamento;

g) può proporre al Parlamento una revisione della presente legge e delle disposizioni che ne derivano;

h) a meno che una legge non attribuisca questa competenza a un altro organo, il Bureau del Parlamento assume il ruolo di autorità di impegno, ai sensi della legge sul personale dello Stato, nei confronti dei magistrati eletti dal Parlamento e citati all'articolo 4, lettere b a f, della legge sul personale dello Stato; può, se necessario, richiedere un preavviso a una commissione permanente;

i) tratta le questioni relative al funzionamento del Parlamento che non rientrano in competenza di un altro organo, a meno che il plenum non ne sia investito con una mozione interna;

j) esercita le attribuzioni fissate da altre disposizioni legali.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento può istituire commissioni permanenti e speciali.

2 I membri di una commissione possono farsi sostituire da un membro del loro gruppo, eletto o nominato per la durata del mandato della commissione.

3 Il regolamento definisce la composizione, il mandato e le attribuzioni delle commissioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono conferite in materia di alta sorveglianza, il Parlamento può, tramite decreto, creare al suo interno una commissione d'inchiesta di cui definisce il mandato, le competenze e la composizione.

2 Il mandato della commissione d'inchiesta precisa i fatti o la situazione all'origine della sua creazione, nonché gli obiettivi prefissati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 In conformità con il suo mandato, la commissione d’inchiesta stabilisce le misure procedurali necessarie alle sue indagini.

2 Può, in particolare, audire qualsiasi persona che possa fornirle informazioni utili all'inchiesta, richiedere informazioni e documenti alle autorità, ai membri delle autorità, ai servizi amministrativi, alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, alle istituzioni autonome, ai collaboratori dello Stato nonché ai privati.

3 Può effettuare visite nei luoghi.

4 La commissione d’inchiesta può affidare a uno dei suoi membri l'incarico di amministrare le prove. Quest'ultimo agisce in conformità al mandato e alle istruzioni della commissione.

5 Può avvalersi dei servizi del Controllo delle finanze e, se lo ritiene necessario e con l'accordo dell'Ufficio, incaricare un esperto o un investigatore.

6 Le persone interrogate dall’investigatore possono rifiutarsi di rispondere alle domande poste dall’investigatore o di consegnargli determinati documenti. In tal caso, vengono interrogate dalla commissione.

7 Gli atti principali della procedura sono oggetto di un verbale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I membri del Governo, i dipendenti dello Stato e i rappresentanti dello Stato all'interno delle istituzioni para-statali sono tenuti, su richiesta, a fornire alla commissione d'inchiesta, con veridicità, tutte le informazioni riguardanti le constatazioni relative ai loro obblighi e fatte in virtù della loro funzione o nell'esercizio del loro servizio.

2 Sono altresì tenuti a produrre o segnalare i documenti suscettibili di essere oggetto dell'inchiesta.

3 Chiunque, senza motivo legale, rifiuti di fare una dichiarazione o di consegnare documenti è punibile con le pene previste all'articolo 292 del Codice penale svizzero.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Governo ha il diritto di essere presente all’audizione delle persone chiamate a fornire informazioni, di porre loro domande supplementari e di consultare i documenti consegnati alla commissione così come i rapporti di perizia e i verbali di audizione che essa ha redatto.

2 Il Governo può commentare le conclusioni dell’indagine davanti alla commissione e presentare un rapporto al Parlamento.

3 Il Governo incarica uno dei suoi membri di rappresentarlo davanti alla commissione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La commissione d'inchiesta identifica le persone i cui interessi sono direttamente coinvolti dall'inchiesta e le informa senza indugio. Esse godono dei diritti di cui all'articolo 26, comma 1.

2 La commissione può negare, in tutto o in parte, alla persona interessata il diritto di essere presente alle audizioni e di consultare i documenti se l'inchiesta in corso o la protezione di terzi lo richiede. In tal caso, le comunica, oralmente o per iscritto, l'essenziale del contenuto di tali audizioni o documenti e le offre la possibilità di esprimersi o di far valere altri mezzi di prova.

3 I mezzi di prova che non sono stati portati a conoscenza della persona interessata non possono essere utilizzati contro di essa.

4 La persona interessata può farsi assistere da un terzo.

5 Una volta concluse le indagini e prima che la relazione sia presentata al Parlamento, le persone cui sono rivolti i rimproveri sono autorizzate a consultare i passi del rapporto che le concernono. La commissione dà loro la possibilità, entro un termine appropriato, di esprimersi, oralmente o per iscritto, su tali passi.

6 La relazione della commissione rende conto dei commenti, orali o scritti, fatti dalle persone messe in causa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Finché il rapporto inviato al Parlamento non è stato pubblicato, tutte le persone che hanno partecipato alle sedute o alle audizioni di una commissione d’inchiesta sono soggette all’obbligo di mantenere il segreto. Alle persone interrogate è in particolare vietato informare i propri superiori delle domande che sono state loro poste o dei documenti che sono stati richiesti.

2 I verbali della commissione sono riservati e accessibili unicamente ai membri e supplenti della commissione nonché ai membri del Governo.

3 Dopo la pubblicazione del rapporto, le disposizioni relative alla riservatezza delle sedute di commissione restano applicabili.

4 Il presidente e il vicepresidente della commissione o, qualora abbiano lasciato il Parlamento, l'Ufficio di Presidenza del Parlamento, decidono sulle richieste di consultazione dei fascicoli presentate durante i periodi di protezione previsti dall’articolo 22 della legge sull'archiviazione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Nessuna altra commissione parlamentare è autorizzata a condurre indagini sugli eventi oggetto del mandato conferito a una commissione d'inchiesta.

2 L'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare non impedisce l'avvio o la continuazione di un procedimento giudiziario civile o amministrativo, di un'indagine penale preliminare o di un procedimento penale.

3 La commissione d'inchiesta parlamentare deve essere informata di qualsiasi apertura di procedura amministrativa o penale relativa all'inchiesta, nonché delle decisioni prese nell'ambito di tali procedure.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La commissione d'inchiesta redige una relazione finale e, se del caso, delle raccomandazioni e delle proposte destinate al Parlamento.

2 La relazione è presentata all'Ufficio di Presidenza che, dopo aver ascoltato la commissione, ne stabilisce le modalità di pubblicazione e trattamento.

3 Il Parlamento, mediante ordinanza, pone fine al mandato della commissione d'inchiesta e adotta, se necessario, raccomandazioni destinate agli organi interessati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I gruppi parlamentari sono costituiti all'inizio della legislatura. Il presidente del Parlamento è informato della loro composizione.

2 Un gruppo parlamentare è costituito da almeno tre deputati.

3 I deputati dello stesso partito cantonale o eletti sotto la stessa denominazione di lista appartengono obbligatoriamente allo stesso gruppo.

4 Essi possono associarsi con i deputati di un altro partito o di un'altra lista per formare un gruppo.

5 La composizione dei gruppi parlamentari è irrevocabile per la durata della legislatura, salvo quanto previsto dall'articolo 33.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

I gruppi esaminano le questioni che devono essere trattate dal Parlamento. Sono indennizzati per questa attività.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il deputato che lascia il suo gruppo siede in qualità di deputato indipendente fino alla fine della legislatura.

2 Lo stesso vale per il deputato escluso dal suo partito o dalla lista su cui è stato eletto in applicazione delle regole proprie a questi ultimi.

3 Il deputato diventato indipendente è considerato dimissionario da tutti gli organi nei quali rappresentava il suo gruppo. L'Ufficio lo constata e procede all'elezione di nuovi rappresentanti.

4 Nei casi sopra previsti, il deputato indipendente non può essere sostituito da un supplente in caso di assenza in seduta del Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento è dotato di un segretariato posto sotto la responsabilità del segretario generale del Parlamento.

2 Il Segretariato del Parlamento

a) organizza le sedute del Parlamento, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni, in accordo con i rispettivi presidenti;

b) partecipa alle sedute e ne redige il verbale;

c) esegue i compiti che gli sono attribuiti dall'Ufficio di Presidenza;

d) gestisce le questioni amministrative del Parlamento;

e) raccoglie la documentazione e le informazioni necessarie per l'Ufficio di Presidenza, le commissioni e i deputati nella misura richiesta dal lavoro parlamentare;

f) cura la conservazione degli archivi del Parlamento;

g) redige e firma, insieme al presidente, il verbale delle sedute del Parlamento nonché tutti gli atti che da esso emanano;

h) prepara il progetto di bilancio del Parlamento per l'Ufficio di Presidenza e tiene la contabilità del Parlamento;

i) esercita ogni altra attribuzione conferita dalla legislazione.

3 Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge, per la legislatura, il segretario generale del Parlamento secondo la procedura prevista dall'articolo 50 della presente legge e dagli articoli 77 e 78 del regolamento del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura. Il segretario generale del Parlamento è rieleggibile.

4 La durata della funzione del segretario generale del Parlamento inizia il 1º gennaio dell’anno successivo all’elezione e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno della legislatura. In caso di vacanza, la posizione viene riassegnata per il resto del periodo.

5 Per l’espletamento delle mansioni relative al funzionamento del Parlamento, il segretario generale riceve istruzioni solo dal Parlamento e dai suoi organi e ne è responsabile di fronte ad essi.

6 Il Segretariato del Parlamento è collegato amministrativamente alla Cancelleria di Stato. Beneficia della collaborazione di altri servizi dello Stato per l’adempimento dei suoi compiti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Ogni deputato ha il diritto di proporre, mediante la presentazione di un'iniziativa parlamentare redatta interamente, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di una disposizione costituzionale, di una legge o di un decreto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Se il Parlamento decide di dare seguito all'iniziativa parlamentare, l'esame di quest'ultima viene affidato a una commissione dall'Ufficio. In caso di voto negativo, l'iniziativa viene eliminata.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La commissione sottopone il risultato delle sue deliberazioni al Governo, che può proporre degli emendamenti e presentare un controprogetto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

In generale, la commissione consulta le parti interessate.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La commission propone al Parlamento l'adozione del progetto, il suo rifiuto o l'adozione di un progetto modificato, entro i due anni successivi alla decisione del Parlamento di dar seguito all'iniziativa parlamentare.

2 La procedura davanti al Parlamento è la stessa dei progetti di legge elaborati dal Governo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La mozione incarica il Governo di presentare un progetto di disposizione costituzionale, di legge o di decreto, gli dà istruzioni imperative riguardo a misure da adottare o a proposte da sottoporre oppure gli invia raccomandazioni su misure da prendere in un ambito di sua competenza.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Il postulato invita il Governo a condurre uno studio su una questione specifica e a presentare un rapporto e delle proposte.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

L'interrogazione è una richiesta di spiegazione indirizzata al Governo su qualsiasi questione riguardante la politica o l'amministrazione del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La domanda scritta riguarda qualsiasi materia che può essere oggetto di un'interpellanza.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La domanda orale riguarda qualsiasi questione attuale pertinente alla politica del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La risoluzione è una dichiarazione senza effetto obbligatorio e consiste in particolare in un auspicio, una protesta o un messaggio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Ogni deputato, tramite l'intervento cantonale in materia federale, può presentare un progetto di iniziativa cantonale in materia federale, una richiesta di referendum in materia federale o la convocazione di una sessione straordinaria delle Camere federali.

2 Se un intervento cantonale in materia federale volto a esercitare il diritto di iniziativa in materia federale è adottato dal Parlamento, esso è trasmesso alle Camere federali competenti al termine del periodo referendario o subito dopo la sua adozione da parte del popolo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Ogni deputato ha il diritto di richiedere, sotto forma di mozione interna, che un oggetto riguardante esclusivamente il Parlamento sia messo in discussione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Ogni petizione indirizzata al Parlamento è esaminata da una commissione permanente competente per materia.

2 Se la commissione accetta di dare seguito alla petizione, la sottopone al plenum del Parlamento.

3 Se la commissione rifiuta di dare seguito alla petizione, chiede all'Ufficio di prenderne atto e di non sottoporla al plenum del Parlamento.

4 La decisione relativa a una petizione è comunicata ai firmatari della petizione, rispettivamente ai loro rappresentanti designati al momento della presentazione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Le deliberazioni e le decisioni del Parlamento, dell'Ufficio e delle commissioni sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri.

2 Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, le astensioni non essendo conteggiate.

3 Esse sono prese a maggioranza dei due terzi dei sessanta deputati in applicazione dell'articolo 123a della Costituzione cantonale.

4 Il regolamento può prevedere una maggioranza qualificata per l’adozione di alcuni oggetti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto secondo il sistema maggioritario.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

I deputati si esprimono in francese.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono soggetti a due letture.

2 Il testo adottato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo ciascuna lettura.

3 Un intervallo di almeno una settimana deve separare le due letture.

4 Quando il Parlamento accetta l'entrata in materia durante la prima lettura, questa è acquisita per la seconda lettura.

5 Quando un progetto è oggetto di un rifiuto di entrata in materia durante la prima lettura, deve essere sottoposto a un nuovo voto sull'entrata in materia durante una sessione successiva.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Durante le sedute del plenum, il presidente vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti e sulla decenza dei deputati.

2 I deputati si esprimono senza fare digressioni e rispettando le convenienze parlamentari.

3 Il presidente richiama all'ordine il deputato che non rispetta i suoi doveri. In caso di recidiva, gli toglie la parola.

4 Se le deliberazioni sono disturbate, il presidente avverte il disturbatore e, se necessario, sospende la seduta.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I magistrati eletti dal Parlamento ai quali non si applica la legge sull'organizzazione giudiziaria sono passibili di sanzioni disciplinari quando si rendono colpevoli di gravi violazioni dei doveri del loro incarico.

2 Sono in particolare considerate gravi violazioni dei doveri dell'incarico

a) l'omissione ripetuta, intenzionalmente o per grave negligenza, di compiere un atto che la legge prescrive;

b) l'abuso manifesto o ripetuto del potere dell'incarico, commesso intenzionalmente o per grave negligenza;

c) l'offesa grave alla dignità dell'incarico.

3 Il potere disciplinare nei loro confronti è esercitato da una commissione disciplinare composta dal presidente e dal primo vicepresidente del Parlamento, dal presidente della commissione parlamentare incaricata della gestione, dal presidente del Governo e dal presidente del Tribunale cantonale. La commissione è presieduta dal presidente del Parlamento. Una procedura disciplinare pendente alla fine dell'anno civile è trattata fino alla sua conclusione dalla commissione nella composizione che era la sua al momento dell'introduzione della procedura.

4 Le sanzioni disciplinari sono le seguenti

a) la minaccia di revoca, inflitta sotto forma di avvertimento;

b) la multa fino a 5.000 franchi;

c) il trasferimento a una classe inferiore di trattamento;

d) la revoca.

5 Per il resto, gli articoli 68 a 70 della legge sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Lo Stato si fa carico delle spese di funzionamento del Parlamento nell'ambito del bilancio dello Stato.

2 Le spese di funzionamento comprendono in particolare

a) le indennità di seduta e di trasferta versate ai deputati, nonché altre compensazioni di spese;

b) le indennità supplementari per l'esercizio di incarichi particolari (presidenza, scrutatori, ecc.);

c) le indennità annuali a favore dei gruppi per coprire le loro spese di segreteria e a favore dei deputati che non fanno parte di alcun gruppo;

d) gli onorari e le altre indennità versate agli esperti;

e) le spese del Segretariato del Parlamento, inclusi gli investimenti necessari per l'equipaggiamento delle sale di seduta;

f) le spese degli organismi o delle associazioni interparlamentari di cui il Parlamento fa parte.

3 Il Parlamento stabilisce, mediante decreto, l'importo delle diverse indennità.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Governo assiste alle sedute del Parlamento e riferisce su tutti gli oggetti che esso gli sottopone o sui quali è richiesto di dare il proprio parere. Questa stessa facoltà appartiene a ciascuno dei suoi membri. La presenza di impiegati dell'amministrazione cantonale nella sala delle discussioni è autorizzata quando è richiesta da un ministro.

2 Il presidente del Governo assiste alle sedute dell'Ufficio con voce consultiva. Egli può farsi rappresentare da un altro ministro e farsi assistere dal cancelliere di Stato.

3 I membri del Governo possono assistere, con voce consultiva, alle sedute delle commissioni. Possono farsi rappresentare.

4 L'Ufficio e le commissioni possono tuttavia decidere di riunirsi fuori dalla presenza del Governo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Nell'ambito delle sue attribuzioni di alta sorveglianza sul Governo e l'amministrazione, il Parlamento ha diritto a tutte le informazioni necessarie da parte del Governo o del capo di dipartimento da esso designato. Solo un interesse pubblico o privato preponderante può opporsi alla divulgazione di un'informazione. Se necessario, un'informazione può essere fornita sotto il sigillo di riservatezza a un organo del Parlamento.

2 Il presidente del Parlamento ha il diritto in qualsiasi momento di venire a conoscenza del risultato delle deliberazioni del Governo.

3 Il Parlamento, l'Ufficio o la commissione competente può incaricare il Controllo delle finanze di mandati di controllo particolari.

4 Il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni non è limitato alle risposte alle interrogazioni né ai diversi rapporti e programmi di attività presentati dal Governo al Parlamento.

5 Il diritto del Parlamento di accedere alle informazioni appartiene al plenum e agli organi del Parlamento ma non individualmente ai deputati, fatte salve le risposte alle loro interrogazioni.

6 Il rapporto di attività del Controllo delle finanze è sottoposto all'approvazione del Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Il Tribunale cantonale sottopone all'approvazione del Parlamento un rapporto annuale che rende conto della gestione delle cause trattate dalle autorità giudiziarie del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento, tramite l'Ufficio o la commissione competente, può adottare ulteriori misure ai fini dell'esame della gestione degli affari delle autorità giudiziarie; può in particolare richiedere a un'autorità giudiziaria informazioni sullo stato di avanzamento di un fascicolo o sul suo funzionamento.

2 Non spetta al Parlamento verificare l'applicazione del diritto da parte delle autorità giudiziarie né impartire loro istruzioni o direttive in questo ambito.

3 La commissione competente audisce almeno una volta all'anno i rappresentanti delle diverse istanze giudiziarie.

4 Su richiesta della commissione competente, il Tribunale cantonale indica la prassi delle autorità giudiziarie in materia di applicazione di determinate norme emanate dal Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

I rapporti di attività degli stabilimenti cantonali autonomi (Cassa pensioni, Ente cantonale di assicurazione immobiliare e di prevenzione, Ospedale del Giura) sono sottoposti all’approvazione del Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Parlamento, l'Ufficio o la commissione competente può adottare altre misure per l'esame della gestione delle questioni degli enti cantonali autonomi menzionati all'articolo 60; possono essere richieste informazioni su un aspetto particolare delle loro attività a un ente cantonale autonomo.

2 Il Parlamento può formulare raccomandazioni a tali enti cantonali autonomi ma non è competente per dare loro istruzioni o direttive.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Alcuni posti sono riservati al pubblico nella sala del Parlamento.

2 Le manifestazioni sono vietate nella sala del Parlamento.

3 Ogni manifestazione all'interno del Parlamento è soggetta ad autorizzazione da parte della Segreteria del Parlamento e può essere soggetta a determinate condizioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I rappresentanti della stampa dispongono di posti riservati.

2 Durante i dibattiti, le riprese video e audio, nonché le trasmissioni, sono autorizzate. I rappresentanti dei media devono conformarsi alle istruzioni fornite dal presidente.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Il Segretariato del Parlamento trasmette ai rappresentanti dei media i documenti pubblici consegnati a tutti i deputati.

2 L'Ufficio informa il pubblico e i rappresentanti dei media su argomenti particolari.

3 I presidenti delle commissioni, previa approvazione dei commissari, informano il pubblico in modo appropriato sui lavori in corso e le decisioni delle commissioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Una commissione speciale mista per l'accoglienza del Comune municipale di Moutier (di seguito: "il comune di Moutier") è creata.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La commissione ha il mandato di esaminare gli accordi intercantonali nonché le modifiche costituzionali e legali legate al trasferimento del comune di Moutier.

2 Può essere consultata su altri progetti legislativi da un'altra commissione parlamentare.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La commissione è composta da quattordici membri, di cui sette provengono dal Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "i membri giurassiani") e sette dal Consiglio comunale di Moutier (di seguito: "i membri prevosti").

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I membri giurassiani sono designati conformemente agli articoli 43 e 78 del regolamento del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura del 30 settembre 2020 (di seguito: "il regolamento del Parlamento").

2 I membri prévôtois sono designati conformemente all’articolo 16 del regolamento del Consiglio comunale di Moutier del 26 agosto 2002.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La presidenza della commissione spetta a un membro giurassiano e la vice-presidenza a un membro prévôtois, i quali sono eletti conformemente all'articolo 48 del regolamento del Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 I diritti dei membri giurassiani sono quelli definiti dalla presente legge e dal regolamento del Parlamento.

2 I membri prevosti godono dei seguenti diritti

a) all'interno della commissione, hanno gli stessi diritti dei membri giurassiani;

b) all'interno del plenum, possono esprimersi e riportare sugli oggetti esaminati dalla commissione; non hanno il diritto di fare proposte, di presentare interventi parlamentari, né di votare; partecipano al plenum solo quando vengono trattate questioni della commissione;

c) hanno diritto alle stesse indennità di seduta e di trasferta dei deputati quando partecipano a una seduta plenaria o a una seduta di commissione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La commissione è automaticamente sciolta e le disposizioni del presente capitolo decadono non appena la popolazione del comune di Moutier dispone di deputati al Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Le disposizioni della presente legge e del regolamento del Parlamento relative all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni si applicano per il restante.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 La legge sui diritti politici è modificata come segue

Articolo 47, paragrafi 3 e 4

…

2 La legge di introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LICPP) è modificata come segue

Articoli 23a a 23c

…

3 La legge sull'organizzazione giudiziaria (LOJ) è modificata come segue

Articolo 11a

Abrogato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

1 Durante le sessioni del Parlamento, ogni persona di età pari o superiore a 16 anni può accedere al Palazzo del Parlamento solo dietro presentazione di un certificato COVID-19 valido conforme all'articolo 6a della legge federale del 25 settembre 2020 sui fondamenti legali delle ordinanze del Consiglio federale per superare l'epidemia di COVID-19. L'Ufficio del Parlamento può sospendere questa misura se la situazione epidemiologica lo consente.

2 Per le persone che devono necessariamente avere accesso al Palazzo del Parlamento, i costi dei test necessari per ottenere il certificato sono rimborsati. L'Ufficio del Parlamento determina le categorie di persone aventi diritto al rimborso.

3 L'Ufficio regola le modalità di controllo del certificato.

4 I deputati che non presentano un certificato hanno accesso al Palazzo del Parlamento se indossano una mascherina al suo interno. Il Segretariato del Parlamento tiene un elenco di questi deputati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

Il Parlamento emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La legge sull'organizzazione del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura del 9 dicembre 1998 è abrogata.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 171. Parlamento

La presente legge entra in vigore il 16 dicembre 2020.

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