Legislator · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
170.421 OGVSOSVS CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali (OGVS)

25 Articles / Provisions · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (25)

Art. 1 Ordinanza relativa allo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 2 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 3 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 4 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 5 Ordinanza riguardante lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 6 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 7 Ordinanza relativa allo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 8 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 9 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 10 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 11 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 12 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 13 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 14 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 15 Ordinanza relativa allo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 16 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 17 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 18 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 19 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 19A Ordinanza sullo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 20 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS) Art. 21 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 22 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 23 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OSVS) Art. 24 Ordinanza concernente lo sportello virtuale sicuro (OGVS)

Statutory Text (25 Provisions)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La presente ordinanza ha lo scopo di mettere in atto lo sportello virtuale sicuro e di regolamentarne l'accesso e l'uso.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La persona che intende utilizzare lo sportello virtuale sicuro deve previamente munirsi di un mezzo di autenticazione riconosciuto dallo sportello virtuale sicuro, secondo uno standard convalidato dal dipartimento a cui è collegato il Servizio informatico.

2 I livelli di fiducia per l'autenticazione si basano sul modello di qualità per l'autenticazione dello standard eCH-0170.

3 L'autenticazione per le transazioni elettroniche che richiedono una firma elettronica qualificata equivalente a una firma manoscritta secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (SCSE) e l'articolo 14, comma 2bis, del Codice delle obbligazioni (di seguito: "firma elettronica qualificata"), corrispondente al livello di fiducia 3 secondo lo standard suddetto, deve basarsi su un certificato qualificato secondo l'articolo 8 della legge federale sulla firma elettronica.

4 L'autenticazione per tutte le altre transazioni elettroniche richiede il livello di fiducia 2 secondo lo standard suddetto. Il dipartimento a cui è collegato il Servizio informatico può, su proposta delle unità amministrative interessate e per motivi sufficienti, prevedere un livello di fiducia diverso per alcune transazioni.

5 L'autenticazione degli impiegati comunali che utilizzano lo sportello virtuale sicuro richiede il livello di fiducia 3 secondo lo standard suddetto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Una volta ottenuta una prova di identità elettronica, la persona che intende utilizzare lo sportello virtuale sicuro dichiara, al momento della sua prima connessione, di accettare le condizioni d'uso dello sportello virtuale sicuro come descritte nella legge riguardante lo sportello virtuale sicuro, nel presente decreto, nel contratto di utilizzo e nelle eventuali condizioni generali collegate al contratto, che ha conosciuto.

2 La data e l’ora dell’accettazione delle condizioni generali da parte dell’utente sono registrate nello sportello virtuale sicuro.

3 L’interessato fornisce i suoi nome, cognome, numero AVS, indirizzo, comune di domicilio, data di nascita, numero di telefono cellulare e il suo indirizzo di posta elettronica.

4 Le persone minorenni sono autorizzate a utilizzare lo sportello virtuale sicuro. Alcuni servizi possono essere limitati alle persone maggiorenni.

5 Le persone soggette a una misura di protezione dell’adulto o del bambino possono, in alcuni casi, essere limitate nell’utilizzo dello sportello virtuale sicuro.

6 Se le condizioni menzionate ai paragrafi 1 a 4 sono soddisfatte, l’accesso allo sportello virtuale sicuro è autorizzato. Il sistema informatico invia alla persona interessata un messaggio elettronico che conferma la conclusione del contratto e l'accesso allo sportello virtuale sicuro.

7 Se le condizioni non sono soddisfatte, la Cancelleria di Stato rifiuta l’accesso allo sportello virtuale sicuro. Lo comunica in modo elettronico all'interessato con brevi motivazioni. Quest'ultimo può richiedere una decisione formale ai sensi del Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La Cancelleria di Stato può stabilire condizioni generali applicabili al contratto d'uso, comunicate al momento della stipula iniziale del contratto o successivamente. Può anche modificarle.

2 Notifica all'utente, tramite via elettronica, le condizioni generali o una modifica di queste, e invita l'utente ad accettarle durante la sua prossima connessione allo sportello virtuale sicuro. Fintanto che l'utente non le accetta, la Cancelleria di Stato può limitare, o addirittura bloccare, l'uso dello sportello virtuale sicuro.

3 …

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La Cancelleria di Stato può, se particolari circostanze lo giustificano e se il buon funzionamento dello sportello virtuale sicuro non è compromesso, prevedere nel contratto iniziale clausole particolari che si discostano dal contratto-tipo e dalle condizioni generali.

2 Può inoltre stipulare con l'utente degli accordi aggiuntivi al contratto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utente è tenuto a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che un terzo possa utilizzare il suo mezzo di prova d'identità elettronica e la sua firma elettronica qualificata.

2 Qualora vi sia motivo di temere che un terzo li abbia utilizzati, l'utente è tenuto ad avvertire immediatamente la Cancelleria di Stato. Quest'ultima provvede quindi a bloccare l'account dell'utente.

3 L'utente segnala ogni errore relativo alle coordinate che lo riguardano.

4 Se l'utente accede a informazioni o dati per i quali non è debitamente autorizzato, si impegna a trattarli in modo confidenziale, a non usarli per altri scopi e, se del caso, a distruggerli. Ne informa la Cancelleria di Stato.

5 Il trattamento dei dati da parte dell'utente rientra nella sua responsabilità. Lo Stato e gli organi terzi (art. 2, cpv. 1, lettera c, della legge concernente lo sportello virtuale sicuro) non possono essere ritenuti responsabili per errori o sviste commesse dall'utente.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La Cancelleria di Stato tiene un registro degli utenti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utente può autorizzare un terzo a rappresentarlo e a effettuare transazioni in suo nome e per suo conto tramite lo sportello virtuale sicuro.

2 A tal fine, egli stabilisce una procura in forma elettronica tramite lo sportello virtuale sicuro. Il rappresentante deve essere chiaramente identificabile e disporre di un proprio mezzo di prova dell'identità elettronica.

3 Il rappresentato definisce chiaramente l'estensione dei poteri di rappresentanza e, in particolare, i servizi interessati. Egli può revocarli in qualsiasi momento.

4 e 5 …

6 Lo Stato e gli organi terzi non assumono alcuna responsabilità in caso di uso improprio dello sportello virtuale sicuro da parte del rappresentante.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utente può richiedere la cancellazione del proprio account utente sul portale virtuale sicuro, senza indicare motivazioni.

2 Se l'utente agisce in modo contrario alle regole di utilizzo del portale virtuale sicuro o lo utilizza in modo abusivo, la Cancelleria di Stato può risolvere il contratto di utilizzo. L'utente può richiedere una decisione formale ai sensi del Codice di procedura amministrativa.

3 In caso di necessità, la Cancelleria di Stato può adottare misure provvisorie, ad esempio bloccando l'accesso di un utente al portale virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il contratto di utilizzo dello sportello virtuale sicuro può essere stipulato a nome di una persona giuridica dalla o dalle persone che hanno il potere di rappresentarla secondo il registro delle imprese.

2 La Cancelleria di Stato verifica l'esistenza dei poteri di rappresentanza.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le persone che possono rappresentare la persona giuridica secondo il registro delle imprese possono autorizzare dipendenti o terzi ad agire a nome e per conto della persona giuridica, definendo per ciascuno le prestazioni per le quali possono effettuare transazioni attraverso il portale virtuale sicuro.

2 Le persone che possono rappresentare la persona giuridica secondo il registro delle imprese possono anche definire, nel contratto di utilizzo, la persona che è autorizzata a designare rappresentanti.

3 L'articolo 9 è applicabile per il resto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Quando una persona giuridica è rappresentata in maniera collettiva, il contratto d'uso è in linea di principio stipulato nella forma scritta ordinaria.

2 Negli altri casi, la Cancelleria di Stato può accettare che il contratto d'uso sia stipulato in forma elettronica. Lo stesso vale per le modalità relative alla rappresentanza.

3 Per il resto, le regole riguardanti le persone fisiche si applicano per analogia.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Non appena l'utente può utilizzare lo sportello virtuale sicuro, beneficia delle prestazioni liberamente accessibili.

2 Per alcune prestazioni, deve preventivamente presentare una domanda di accesso a queste. L'unità amministrativa competente vi provvede se non vi è alcun motivo contrario.

3 L'unità amministrativa può revocare l'accesso dell'utente a una particolare prestazione se questi ha agito in maniera abusiva o contraria alle norme applicabili allo sportello virtuale sicuro.

4 In caso di controversia, l'utente può richiedere all'unità amministrativa di emettere una decisione formale ai sensi del Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le transazioni effettuate tramite firma elettronica qualificata hanno lo stesso valore e impegnano allo stesso modo come se fossero state firmate manualmente.

2 L'unità amministrativa competente è autorizzata a respingere alcune transazioni concluse dall'utente, in particolare se mancano informazioni importanti o se esiste un dubbio sulla qualità e la veridicità delle stesse.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utente ha la possibilità di autorizzare le unità amministrative a notificargli, in ambiti chiaramente definiti, decisioni formali per via elettronica.

2 A tal fine, l'utente fornisce un indirizzo di posta elettronica registrato su una piattaforma di messaggistica sicura riconosciuta per la notifica elettronica dei messaggi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in conformità con l'ordinanza federale del 18 giugno 2010 sulla comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure civili e penali e delle procedure in materia di esecuzione e fallimento o con l'ordinanza federale del 18 giugno 2010 sulla comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure amministrative.

3 In questo caso, l'unità amministrativa può notificare la sua decisione in formato cartaceo o per via elettronica.

4 In caso di notifica per via elettronica, l'utente viene inoltre informato tramite l'invio di un'e-mail o qualsiasi altro mezzo tecnico in base alle preferenze configurate nel suo profilo.

5 Le decisioni sono munite di una firma elettronica qualificata (art. 2, lettera e, SCSE).

6 Possono essere munite di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2, lettera d, SCSE)

a) le copie elettroniche di decisioni;

b) le decisioni notificate secondo una procedura automatizzata, che, a causa del loro grande numero, non possono essere firmate individualmente da un rappresentante dell'autorità (decisioni notificate in massa);

c) le fatture elettroniche con carattere di decisione; il sigillo può essere apposto dai fornitori abituali per lo scambio elettronico di fatture, su mandato dell'autorità competente.

7 Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura amministrativa e del Codice di procedura civile relative alla notifica.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Lorsqu'une décision est notifiée par le biais du guichet virtuel sécurisé, l'utilisateur ne peut en aucun cas former opposition, réclamation ou recours par le même biais. Il doit utiliser les formes ordinaires prévues par le Code de procédure administrative.

---

Quando una decisione è notificata tramite lo sportello virtuale sicuro, l'utente non può in alcun caso presentare opposizione, reclamo o ricorso tramite lo stesso mezzo. Deve utilizzare le forme ordinarie previste dal Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Sono conservati nell'archivio del portale virtuale sicuro

a) per la durata del contratto di utilizzo e per un anno a decorrere dalla sua cessazione: i mezzi di prova relativi all'accettazione del contratto, delle aggiunte a quest'ultimo, delle condizioni generali e delle loro modifiche;

b) per due anni e, se del caso, fintanto che una procedura contenziosa è in corso: le informazioni relative alla notifica di una decisione;

c) per diciotto mesi: le informazioni relative alle altre transazioni.

2 Alla scadenza del suddetto periodo di conservazione, le informazioni in questione vengono distrutte.

3 Gli account inutilizzati vengono eliminati dal portale virtuale sicuro dopo diciotto mesi senza connessione dell'utente. L'utente riceve due avvisi via e-mail che gli concedono trenta giorni per riconnettersi e quindi conservare il proprio account.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'unità amministrativa interessata può conservare, nel sistema informativo a lei assegnato, le informazioni scambiate tramite lo sportello virtuale sicuro fintanto che queste le sono necessarie.

2 La legge sull'archiviazione è riservata per il resto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

I dati inviati dall'utente tramite lo sportello virtuale sicuro possono essere memorizzati nei sistemi informatici dell'amministrazione cantonale giurassiana e messi a disposizione delle unità amministrative che ne sono destinatarie.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Al fine di promuovere l'uso dello sportello virtuale sicuro, il Governo o, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, il dipartimento a cui è collegato il Servizio informatico, può offrire gratuitamente o a condizioni preferenziali la fornitura di firme elettroniche qualificate.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Hanno l'obbligo di utilizzare lo sportello virtuale sicuro

a) i comuni, per i compiti che comportano una collaborazione tra questi e lo Stato, su decisione del Governo;

b) le scuole, per l'ordine di materiale;

c) il personale dell’amministrazione cantonale, gli insegnanti, i magistrati, gli apprendisti e i tirocinanti così come il personale di altre istituzioni che usufruisce delle prestazioni del Servizio delle risorse umane dello Stato, per diverse transazioni e scambi di informazioni con esso;

d) le persone che desiderano beneficiare di sussidi per la formazione, per le richieste relative a questi ultimi;

e) le persone che desiderano partecipare a corsi e attività sportive organizzate dall’Ufficio degli sport, per le richieste di iscrizione relative ai corsi "Mezzogiorno attivo" e ai campi sportivi;

f) le persone che desiderano ottenere un permesso di costruzione, per le richieste relative a quest'ultimo;

g) gli istruttori di guida, per l’iscrizione agli esami pratici;

h) i possessori di targhe professionali, per la prenotazione degli appuntamenti di perizia;

i) le persone che desiderano beneficiare di un aiuto finanziario una tantum ai sensi del regolamento dell'11 maggio 2021 riguardante il fondo di utilità pubblica, per le richieste relative a tale aiuto nell'ambito di un progetto culturale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il capo del dipartimento a cui è collegato il Servizio informatico può regolamentare, tramite direttiva, le questioni relative all'utilizzo e al funzionamento dello sportello virtuale sicuro, nella misura in cui queste non siano già oggetto di una normativa nella legge, nella presente ordinanza, nelle disposizioni contrattuali e nelle condizioni generali.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

…

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La presente ordinanza entra in vigore il 1º maggio 2012.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →