1. État, peuple, autorità » 15. Diritti fondamentali
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1 La presente ordinanza disciplina le modalità di verifica dell’analisi dell’uguaglianza salariale nelle entità pubbliche.
2 Essa stabilisce inoltre la data entro la quale i datori di lavoro di cui all’articolo 5d della legge sull’introduzione alla legge federale sull’uguaglianza tra donne e uomini devono aver effettuato la prima analisi dell’uguaglianza salariale.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
1 La verifica dell'analisi dell'uguaglianza salariale nell'insieme dell'amministrazione cantonale è coordinata dal Servizio delle risorse umane.
2 Il Servizio delle risorse umane incarica un'impresa di revisione autorizzata della verifica ai sensi dell'articolo 13d, comma 1, lettera a, della legge federale del 24 marzo 1995 sull'uguaglianza tra donne e uomini (di seguito: "la legge federale").
3 Le persone che dirigono la revisione verificano che l'analisi dell'uguaglianza salariale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza federale del 21 agosto 2019 sulla verifica dell'analisi dell'uguaglianza salariale (di seguito: "l'ordinanza federale") sia stata effettuata correttamente sul piano formale e redigono un rapporto destinato al Servizio delle risorse umane entro un anno dall'effettuazione dell'analisi.
4 Il Servizio delle risorse umane porta a conoscenza del coordinamento dei sindacati della funzione pubblica giurassiana e poi pubblica i risultati dettagliati dell'analisi dell'uguaglianza salariale e della sua verifica.
1 Gli enti autonomi di diritto pubblico e i comuni che occupano almeno 50 lavoratori, escludendo gli apprendisti dal conteggio di tale effettivo, incaricano un’impresa di revisione accreditata di verificare la loro analisi dell’uguaglianza salariale ai sensi dell’articolo 13d, comma 1, lettera a, della legge federale.
2 Le persone che conducono la revisione verificano che l’analisi dell’uguaglianza salariale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza federale sia stata effettuata correttamente dal punto di vista formale e redigono un rapporto destinato al datore di lavoro entro un anno dall’avvenuta analisi.
3 Gli enti autonomi di diritto pubblico e i comuni pubblicano autonomamente i risultati dettagliati della loro analisi dell’uguaglianza salariale e della relativa verifica.
1 Le entità pubbliche di cui agli articoli 3 e 4 devono aver effettuato la loro prima analisi dell'uguaglianza salariale entro il 30 settembre 2024.
2 Esse sono tenute a ripetere l'analisi dell'uguaglianza salariale nonché la pubblicazione dei risultati dettagliati della loro analisi e della sua verifica ogni sei anni. Se il numero di lavoratori scende al di sotto della soglia di 50 durante questo periodo, l'analisi è ripetuta solo quando il numero di 50 viene nuovamente raggiunto.
Gli datori di lavoro di cui all’articolo 5d della legge che introduce la legge federale sulla parità tra donne e uomini devono aver effettuato la prima analisi dell’uguaglianza salariale entro il 30 settembre 2024 al più tardi.
Gli datori di lavoro di cui all'articolo 5d della legge che introduce la legge federale sulla parità tra donne e uomini, la cui sede dell'impresa si trova a Moutier al momento della data del trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura, devono aver effettuato la prima analisi dell'uguaglianza salariale entro il 30 giugno 2026 al più tardi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º ottobre 2023.