1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni (CoParl)
Table of Provisions (27)
Statutory Text (27 Provisions)
La convenzione del 5 marzo 2010 relativa alla partecipazione dei parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, della ratifica, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl) è approvata.
La presente convenzione disciplina l'intervento dei Parlamenti dei cantoni contraenti nella procedura di elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero (di seguito: "la convenzione intercantonale" o "le convenzioni intercantonali").
L'ordinanza del Parlamento del 24 ottobre 2001 relativa all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura alla convenzione sulla negoziazione, la ratifica, l'esecuzione e la modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero è abrogata.
Il Parlamento di ciascuno dei cantoni contraenti designa, secondo le regole che gli sono proprie, una commissione incaricata di trattare degli affari esteri (di seguito: "commissione degli affari esteri").
Il presente decreto è soggetto a referendum facoltativo.
Il Governo di ciascuno dei cantoni contraenti informa regolarmente, ma almeno una volta all'anno, il Parlamento del suo cantone sulle sue attività in materia di politica estera.
Il rapporto informativo del Governo è rinviato all'esame della commissione per gli affari esteri che, dopo aver ascoltato il Governo e essersi munita di tutte le informazioni utili, propone al Parlamento di prenderne atto.
Quando un Parlamento intende fare una proposta al Governo del suo cantone, procede secondo la sua legislazione.
**Il Governo fissa la data di entrata in vigore del presente decreto.**
**L'Ufficio interparlamentare di coordinamento**
L'Ufficio interparlamentare di coordinamento è composto da un parlamentare e da un supplente per ciascun cantone contraente, designati secondo la legislazione propria di ogni cantone.
L'Ufficio designa a turno il suo presidente tra i suoi membri e per un periodo di due anni.
L'Ufficio può disporre di una segreteria amministrativa permanente i cui costi sono ripartiti tra i cantoni contraenti in base alla loro popolazione.
Per il resto, si organizza autonomamente e si dota di un regolamento.
**L'Ufficio interparlamentare di coordinamento** assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento parlamentare relativi agli affari intercantonali e internazionali che interessano i cantoni contraenti.
Esso stabilisce e mantiene aggiornata la documentazione sulla collaborazione intercantonale e sulle convenzioni intercantonali che vincolano i cantoni contraenti.
Esso è l'interlocutore interparlamentare della Conferenza dei Governi della Svizzera occidentale (di seguito: CGSO) e delle Conferenze regionali specializzate dei capi di dipartimento.
Il verbale delle sedute dell'Ufficio è inviato ai membri delle commissioni degli affari esteri dei cantoni contraenti.
La CGSO e le Conferenze Regionali Specializzate dei Capi Dipartimento informano l'Ufficio Interparlamentare di Coordinamento delle convenzioni intercantonali che sono in fase di elaborazione sotto la loro egida.
I Governi dei cantoni contraenti informano l'Ufficio delle altre convenzioni che sono in corso di elaborazione.
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui la conclusione o la ratifica di una convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento in almeno due dei cantoni contraenti.
Tali disposizioni sono applicabili solo ai cantoni contraenti nei quali la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento (di seguito: "i cantoni interessati"), anche se altri cantoni contraenti partecipano alla convenzione intercantonale.
Ciascuno dei cantoni contraenti che partecipa alla convenzione intercantonale determina in base alla propria legislazione se la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale in questione è sottoposta all'approvazione del suo Parlamento.
Al termine del processo di negoziazione, il Governo di ciascun cantone interessato trasmette il progetto di convenzione intercantonale al Parlamento, in applicazione della sua legislazione cantonale.
I Governi dei cantoni interessati possono convenire che tale trasmissione sia effettuata da una Conferenza regionale specializzata dei capi dipartimento o dalla CGSO.
**1. I Parlamenti dei cantoni interessati costituiscono una commissione interparlamentare composta da sette rappresentanti per ciascun cantone interessato, designati da ciascun Parlamento secondo la procedura che applica alla designazione delle sue commissioni. L'Ufficio interparlamentare di coordinamento ne informa i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.**
L'Ufficio invita i direttivi dei Parlamenti dei cantoni non parti della presente convenzione a inviare alla commissione interparlamentare una delegazione di sette rappresentanti per ciascun cantone in cui la conclusione o la ratifica della convenzione intercantonale è sottoposta all'approvazione del Parlamento. Tali rappresentanti hanno voce consultiva.
La commissione interparlamentare può esprimere la propria posizione sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine adeguato fissato dai Governi dei cantoni interessati.
**1. La Commissione Interparlamentare**
La commissione interparlamentare è convocata dal segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento.
Le sedute della commissione non sono pubbliche. I suoi membri sono tenuti al segreto d'ufficio.
Durante la sua seduta costitutiva, la commissione interparlamentare elegge un presidente e un vicepresidente, che sceglie nella delegazione di due cantoni diversi. L'elezione avviene al primo turno a maggioranza assoluta, al secondo turno a maggioranza relativa.
Il segretariato della commissione interparlamentare e la conservazione degli archivi sono garantiti dal segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento.
La commissione interparlamentare prende le sue decisioni a maggioranza dei deputati presenti dei cantoni interessati.
La presa di posizione della commissione interparlamentare è comunicata ai Governi dei cantoni interessati o alla Conferenza da essi designata. Essa fa menzione del risultato della votazione all'interno di ciascuna delegazione cantonale.
I rappresentanti dei Governi dei cantoni interessati o della Conferenza partecipano alle sedute della commissione interparlamentare, con voto consultivo. Il segretariato dell'Ufficio interparlamentare di coordinamento informa questi organi dell'indizione della commissione interparlamentare e invia loro, almeno un mese prima della seduta, le proposte di emendamenti.
La commissione interparlamentare può dotarsi di un regolamento.
I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza che hanno designato informano la commissione interparlamentare sul seguito dato alla sua presa di posizione prima della firma della convenzione intercantonale.
La commissione interparlamentare può, se del caso, formulare nuove proposte riguardanti gli emendamenti presentati nell'ambito della sua presa di posizione.
Su preavviso delle loro commissioni degli affari esteri, gli uffici dei Parlamenti dei cantoni interessati possono rinunciare a costituire una commissione interparlamentare se la concertazione permette di constatare l'unanimità a tale proposito. Ne informano i Governi dei cantoni interessati o la Conferenza.
In tal caso, ogni Parlamento o la sua commissione competente può prendere posizione sul progetto di convenzione intercantonale, entro un termine sufficiente fissato dai Governi.
I Governi dei cantoni interessati o la Conferenza da loro designata informano i membri del Parlamento o della sua commissione competente delle decisioni prese sulla loro posizione prima della firma della convenzione intercantonale.
Le convenzioni intercantonali sono sottoposte, dopo la loro firma da parte dei Governi dei cantoni coinvolti, all'approvazione del Parlamento, conformemente alla legislazione propria di ciascun cantone.
La presa di posizione della commissione interparlamentare o del Parlamento, rispettivamente della sua commissione competente, completata dall'informazione dei Governi sulle conseguenze che ne hanno tratto, è allegata al messaggio indirizzato ai Parlamenti.
Quando la Conferenza dei Governi cantonali o una Conferenza svizzera dei capi cantonali di dipartimento mette in consultazione un progetto di convenzione intercantonale di rilevanza nazionale, la procedura prevista nel capitolo 2 della presente convenzione è applicabile per analogia.
In caso di convenzione che crea un'istituzione intercantonale o un'organizzazione comune, i cantoni contraenti convengono di prevedere, nell'ambito della alta vigilanza parlamentare, un controllo di gestione interparlamentare di questa istituzione intercantonale o di questa organizzazione comune.
Il controllo di gestione interparlamentare è esercitato da una commissione interparlamentare di controllo composta da parlamentari provenienti da ogni cantone coinvolto.
La composizione e le competenze specifiche della commissione interparlamentare di controllo sono precisate nella convenzione che crea l'istituzione intercantonale o l'organizzazione comune.
Il controllo di gestione interparlamentare verte in ogni caso sui punti seguenti
a) gli obiettivi strategici dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune e la loro realizzazione;
b) la pianificazione finanziaria pluriennale;
c) il bilancio e i conti dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune;
d) la valutazione dei risultati ottenuti dall'istituzione intercantonale o dall'organizzazione comune.
La commissione interparlamentare di controllo redige un rapporto scritto, almeno una volta all'anno. Questo rapporto è trasmesso ai Parlamenti dei cantoni coinvolti.
Le competenze di bilancio e di controllo dei Parlamenti sono riservate.
Il segretariato della commissione interparlamentare di controllo e la conservazione degli archivi sono assicurati dal segretariato del Parlamento del cantone ospitante.
La commissione interparlamentare di controllo può dotarsi di un regolamento di funzionamento.
La commissione interparlamentare di controllo può rivolgere interrogazioni, risoluzioni o postulati ai Governi interessati o alla Conferenza da essi designata, tramite l'organo esecutivo dell'istituzione intercantonale o dell'organizzazione comune.
Ogni membro può presentare per iscritto una proposta volta all'adozione di un'interrogazione, di una risoluzione o di un postulat.
Ogni proposta è inserita all'ordine del giorno per essere discussa.
La proposta è adottata se ottiene la maggioranza dei votanti.
L'interpellanza è una richiesta motivata di spiegazione su qualsiasi oggetto rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.
La risoluzione è una dichiarazione o un auspicio destinato all'organo esecutivo o, tramite esso, ad un'altra istanza, su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'organo esecutivo.
Il postulato incarica i Governi interessati o la Conferenza da essi designata di esaminare l'opportunità di adottare un atto o di intraprendere un'azione su qualsiasi argomento che rientri nella competenza dell'organo esecutivo.
L'organo esecutivo invia alla commissione interparlamentare di controllo, entro un termine di sei mesi, un rapporto che indica il modo in cui i Governi interessati o la Conferenza da essi designata hanno dato seguito al postulato o le ragioni per cui non intendono farlo.
La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti i cantoni.
L'adesione alla presente convenzione comporta, se del caso, la denuncia della Convenzione del 9 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratifica, all'esecuzione e alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente convenzione entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo all'adesione di cinque cantoni parti alla convenzione sopra citata del 9 marzo 2001.
Per i cantoni che aderiscono successivamente, la convenzione entra in vigore nei loro confronti il primo giorno del secondo mese successivo alla loro dichiarazione di adesione.
La presente convenzione sarà portata a conoscenza del Consiglio federale al momento della sua entrata in vigore. Lo stesso vale per le dichiarazioni di adesione successive.
La presente convenzione è conclusa a tempo indeterminato.
Quando uno o più cantoni intendono proporre modifiche alla convenzione, queste sono sottoposte a una commissione interparlamentare designata conformemente all'articolo 9.
La commissione interparlamentare adotta una posizione su tali proposte di modifica secondo la modalità di deliberazione definita all'articolo 10.
Quando i cantoni contraenti concordano su una modifica della presente convenzione, essa è sottoposta all'approvazione dei loro Parlamenti.
La presente convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.
Il cantone che denuncia la convenzione deve portare questa informazione a conoscenza del Consiglio federale.
La convenzione rimane in vigore tra i cantoni che non l'hanno denunciata fintanto che il loro numero è di almeno due.